Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 495/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento dell’avviso orale impartito dal Questore di Genova -OMISSIS- comunicato e notificato-OMISSIS- compreso il relativo verbale di esecuzione-OMISSIS-

Giustizia amministrativa202300018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso orale del Questore di Genova, con relativo verbale di esecuzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale adottato ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 159/2011, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 1, comma 1, del medesimo decreto legislativo, il travisamento dei presupposti e il difetto di istruttoria. Ha sostenuto l'assenza di precedenti penali, comprovata dal certificato del casellario giudiziale, la propria assoluzione definitiva da un'accusa di omicidio doloso e tentato occultamento di cadavere, l'estinzione di condanne più risalenti e l'insufficienza della sola denuncia per violenza privata, relativa a un procedimento ancora pendente. Con il secondo motivo ha dedotto il difetto di motivazione, assumendo che l'atto si fondasse esclusivamente su segnalazioni di polizia senza indicare l'esito dei relativi procedimenti e senza un'attuale valutazione della pericolosità sociale, con conseguente impossibilità di verificare la congruità e proporzionalità della misura.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l'avviso orale come misura di prevenzione a minimo impatto sui diritti di libertà, diretta non a punire condotte pregresse, ma a prevenire possibili condotte future mediante una valutazione prognostica della pericolosità sociale. Ha ritenuto che l'adozione della misura non richieda prove compiute della commissione di reati né la previa instaurazione o definizione di procedimenti penali, essendo sufficienti risultanze fattuali complessivamente indicative dell'appartenenza a una categoria di soggetti sottoponibili a misure di prevenzione. Nel caso concreto, pur riconoscendo l'estraneità del ricorrente al reato più grave, il Collegio ha valorizzato una pluralità di condotte: alcune costituenti reato e assistite da accertata responsabilità penale, sebbene risalenti, e altre più recenti, anche non costituenti delitto, tra cui la guida sotto l'influenza dell'alcool e il conseguente ritiro della patente. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a rendere non irragionevole, non sproporzionato e non carente di presupposti il giudizio prognostico di pericolosità sociale formulato dall'autorità di pubblica sicurezza. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 159/2011

    L'avviso orale è una misura di prevenzione personale diretta a prevenire condotte future attraverso l'avvertimento e l'invito a mantenere una condotta conforme alla legge.

  • art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011

    persone dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo, tra l'altro, la sicurezza o la tranquillità pubblica

    La categoria individua i soggetti ai quali può essere riferita la valutazione prognostica di pericolosità sociale posta a fondamento dell'avviso orale.

Massime di principio

  • L'avviso orale previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 159/2011 è una misura di prevenzione, non una sanzione per condotte pregresse, e richiede una valutazione prognostica sulla probabilità di future condotte lesive della sicurezza o della tranquillità pubblica.
  • Per l'adozione dell'avviso orale non è necessaria la previa instaurazione, definizione o condanna in un procedimento penale; possono essere sufficienti risultanze fattuali complessivamente indicative di una personalità incline a comportamenti antisociali.
  • La pericolosità sociale può essere desunta dalla valutazione congiunta di condotte penalmente rilevanti accertate, anche se risalenti, e di condotte più recenti non necessariamente costituenti delitto, purché il quadro complessivo renda ragionevole l'appartenenza del destinatario a una categoria prevista dall'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011.
  • La proporzionalità dell'avviso orale deve essere valutata in chiave preventiva e prognostica, sicché l'assenza di una condanna per uno specifico fatto o l'assoluzione da un'accusa non escludono di per sé la legittimità della misura, quando residui un quadro fattuale complessivo idoneo a fondare il giudizio di pericolosità.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.