Cassazione Civile, Ordinanza n. 27541/2024 del 23/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per IVA e IRAP, nonché gli avvisi per IRPEF imputata per trasparenza ai soci, relativi all’anno d’imposta 2011. L’Ufficio aveva recuperato maggiori imposte contestando costi indeducibili derivanti da fatture relative a sponsorizzazioni e prestazioni pubblicitarie ritenute inesistenti. La CTP aveva accolto i ricorsi dei contribuenti, mentre la CTR aveva respinto l’appello dell’Amministrazione finanziaria ritenendo non provata una dolosa compartecipazione della società contribuente alla frode e valorizzando la documentazione contabile delle campagne pubblicitarie e un decreto di archiviazione penale. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che: per le operazioni oggettivamente inesistenti era sufficiente la prova presuntiva dell’inesistenza e che il contribuente non aveva provato l’effettività delle operazioni; per le operazioni soggettivamente inesistenti non occorreva una prova di consapevolezza soggettiva o di dolosa compartecipazione, essendo invece necessario verificare la buona fede oggettiva e la diligenza esigibile dall’operatore; inoltre il decreto di archiviazione penale non poteva fare stato nel processo tributario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che la CTR non aveva distinto correttamente tra operazioni oggettivamente inesistenti e operazioni soggettivamente inesistenti, omettendo di verificare, per ciascuna categoria, il diverso riparto dell’onere della prova: per le operazioni oggettivamente inesistenti l’Ufficio può provare l’inesistenza anche mediante presunzioni semplici, mentre il contribuente deve provare l’effettiva esistenza delle operazioni; per le operazioni soggettivamente inesistenti il contribuente deve dimostrare di aver agito con la massima diligenza esigibile da un accorto operatore commerciale, senza che sia sufficiente l’esibizione di fatture, scritture contabili o pagamenti formalmente regolari. La Corte ha inoltre escluso che la prova potesse desumersi dal decreto di archiviazione penale, richiamando il principio del doppio binario tra processo penale e tributario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
La censura è stata proposta come motivo di ricorso per violazione di legge in ordine al riparto dell’onere della prova.
art. 2697 c.c.
Disciplina il riparto dell’onere probatorio; in materia di operazioni inesistenti l’Ufficio deve provare l’inesistenza e il contribuente la reale esistenza o, per le operazioni soggettivamente inesistenti, la propria buona fede e diligenza.
art. 2729 c.c.
Consente l’uso di presunzioni semplici per dimostrare l’oggettiva inesistenza delle operazioni contestate.
art. 21-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Il decreto di archiviazione richiamato non rientra nel perimetro di tale norma e quindi non assume efficacia automatica nel processo tributario.
Corte cost., 25 luglio 2011, n. 247
Richiamata a sostegno del principio del doppio binario tra giudizio penale e processo tributario.
Massime di principio
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere all’onere probatorio anche mediante presunzioni semplici; il contribuente, per ottenere la detrazione IVA o la deduzione dei costi, deve provare l’effettiva esistenza delle operazioni sottostanti, non essendo sufficiente la sola fattura né la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti.
- In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, non è sufficiente verificare la consapevolezza psicologica della frode, ma occorre accertare se il contribuente abbia adottato la diligenza massima esigibile da un accorto operatore economico per evitare il proprio coinvolgimento in una frode IVA a monte.
- La valutazione delle operazioni oggettivamente inesistenti e di quelle soggettivamente inesistenti richiede un accertamento distinto, poiché diverso è il contenuto dell’onere della prova gravante sull’Ufficio e sul contribuente.
- Nel processo tributario le risultanze del giudizio penale non fanno automaticamente stato: il giudice tributario deve valutarle autonomamente, in coerenza con il principio del doppio binario tra procedimento penale e tributario.
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