Sentenza n. 5391/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento voglia codesto Ecc.mo T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, previa nomina di un commissario ad acta, e, ove ritenuto opportuno e non sussistano ragioni ostative, fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ex art. 114, n. 4, lett. e), ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, entro il termine congruo che piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, di dare esatta ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma - sezione Lavoro n. 9392/24 (v. allegato) nel procedimento contrassegnato con rg lavoro n. 9406/2024, pubblicata in data 27/09/2024, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 29/10/2024, passata in giudicato, provvedendo a “all’attribuzione, in favore della parte ricorrente, della “Carta Elettronica” di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione della Carta elettronica per più anni scolastici, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione Lavoro, n. 9392/2024, passata in giudicato. La pronuncia del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione della Carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto all'accredito fino all'effettiva attribuzione. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e, ove ritenuto opportuno, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. L'Amministrazione, costituita in giudizio, non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa l'avvenuta corretta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ritenuto comprovato l'inadempimento dell'Amministrazione e considerata l'assenza di chiarimenti da parte della stessa, il giudice ha applicato i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, richiamando Cass. n. 13533/2001. Ha affermato che dalla sentenza del giudice ordinario deriva il diritto del ricorrente alla prestazione riconosciuta e che i relativi presupposti non possono essere rimessi in discussione nel giudizio di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con corresponsione degli interessi legali fino al saldo. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, prevedendo che l'intervento commissariale avvenga, previa richiesta del ricorrente, entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Non è stata applicata una penalità di mora. Le spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, sono state poste a carico dell'Amministrazione, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per ottenere una penalità di mora, ma il dispositivo non ha previsto la relativa misura.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore allega l'inadempimento di un giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione, la pretesa può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato; il giudice dell'ottemperanza deve limitarsi a verificare e imporre l'esatta esecuzione del comando giudiziale.
- In presenza di mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare senza compenso dopo l'infruttuosa scadenza del termine e previa richiesta del ricorrente.
- L'obbligo di esecuzione del giudicato può comprendere anche il pagamento degli interessi legali maturati secondo quanto stabilito dal titolo giudiziale, fino all'effettivo saldo.
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