Sentenza n. 1437/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 298/2015 del Tribunale di Termini Imerese, recante condanna del Comune al pagamento di somme
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società ha agito per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 298/2015, non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e notificato al Comune, chiedendo il pagamento del capitale di € 6.283,44, degli interessi e delle spese della procedura monitoria. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento. Il titolo era stato nuovamente notificato il 14 giugno 2024, dopo la chiusura della procedura di dissesto del Comune, in conformità a quanto richiesto da una precedente sentenza del TAR Sicilia. La ricorrente ha dedotto che il decreto ingiuntivo non opposto è equiparabile a una sentenza passata in giudicato e costituisce titolo idoneo per il giudizio di ottemperanza. Il Comune non si è costituito e non ha dimostrato l’avvenuto pagamento né allegato fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., abbia efficacia assimilabile al giudicato sostanziale e costituisca valido titolo per l’ottemperanza, essendo impugnabile soltanto con revocazione o opposizione di terzo nei casi previsti dall’art. 656 c.p.c. Ha ritenuto assolti gli oneri di notificazione del titolo, anche in ragione della rinotifica successiva alla chiusura del dissesto. La cessazione del dissesto comporta infatti il venir meno degli effetti sospensivi della gestione liquidatoria e il ritorno dell’ente alla gestione ordinaria, senza estinzione dei crediti rimasti insoddisfatti, che restano azionabili nei confronti del Comune. In assenza di prova del pagamento o di altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi, il Comune è stato condannato a pagare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme dovute in forza del decreto ingiuntivo, oltre agli interessi previsti dal titolo. È stato nominato, per l’ulteriore ipotesi di inadempimento, un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di eseguire il giudicato entro ulteriori sessanta giorni su istanza della parte. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 647 c.p.c.
dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo acquista efficacia idonea a fondare l’esecuzione e, ove presenti efficacia assimilabile al giudicato sostanziale, il giudizio di ottemperanza.
art. 656 c.p.c.
è impugnabile esclusivamente mediante revocazione o opposizione di terzo nei casi previsti dall’art. 656 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo non opposto è soggetto ai rimedi straordinari previsti dalla norma, il che conferma la sua stabilità e l’idoneità quale titolo per l’ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del titolo e nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso del commissario ad acta e i relativi termini e modalità di presentazione della parcella.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., avendo efficacia assimilabile al giudicato sostanziale, costituisce valido titolo per proporre il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
- La chiusura della procedura di dissesto di un ente locale fa venir meno gli effetti sospensivi connessi alla gestione liquidatoria e determina il ritorno dell’ente alla gestione ordinaria; i crediti rimasti insoddisfatti nella gestione straordinaria non si estinguono e restano azionabili nei confronti dell’ente tornato in bonis.
- Dopo la cessazione del dissesto, la rinnovata notificazione del titolo esecutivo all’ente locale è idonea ad assolvere l’onere di notificazione necessario per l’attivazione dell’ottemperanza, quando tale adempimento sia richiesto in relazione al ritorno dell’ente alla gestione ordinaria.
- Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione non dimostri l’avvenuto pagamento né deduca fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito risultante dal titolo, il giudice può ordinare il pagamento entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta può essere incaricato, su istanza della parte e dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, di adottare gli atti necessari all’esecuzione del giudicato e alla corresponsione delle somme dovute, con oneri a carico dell’amministrazione inadempiente.
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