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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32822/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

La controversia nasce in un giudizio di separazione personale tra coniugi. Il tribunale aveva pronunciato la separazione con addebito a carico del marito, regolato i profili accessori (casa familiare, figli, mantenimento) e lo aveva anche condannato a versare una somma a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. La corte d'appello ha riformato solo questa condanna, qualificando la domanda come responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c., e rigettandola per mancanza di elementi idonei a dimostrare mala fede o colpa grave, oltre a compensare le spese del grado per la presenza di giusti motivi legati all'incertezza della questione. In cassazione il coniuge condannato ha impugnato la compensazione delle spese d'appello, deducendo nullità per difetto di motivazione e violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c.; la controparte ha proposto ricorso incidentale contro il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., sostenendo che dagli atti emergesse la natura dilatoria e temeraria delle iniziative processuali avversarie e che la corte avesse errato nel negare il risarcimento e nel valutare la prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale, perché la valutazione sull'esistenza di mala fede o colpa grave ai fini dell'art. 96 c.p.c. è apprezzamento di fatto non riesaminabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logicamente corretta. Ha inoltre ritenuto infondato il ricorso principale: ha osservato che, trattandosi di giudizio introdotto nel 2014, si applicava l'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo previgente alla riforma del 2014, che consente la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni; ha giudicato congrua e comprensibile la motivazione della corte territoriale, fondata sui margini di incertezza della questione controversa. Il ricorso principale è stato quindi rigettato, quello incidentale dichiarato inammissibile, le spese del giudizio di legittimità compensate integralmente, con obbligo per entrambe le parti di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna al risarcimento per responsabilità processuale aggravata richiede l'accertamento di mala fede o colpa grave; tale accertamento è di fatto e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logicamente corretta.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    testo introdotto dall'art. 45, comma 11, L. 69/2009

    Nel regime applicabile ratione temporis la compensazione delle spese è consentita in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; la difficoltà dell'accertamento di fatto può integrare tale ragione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura per nullità della sentenza per mancanza di motivazione è infondata quando la motivazione, pur sintetica, sia chiara e comprensibile.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della decisione deve essere esistente e intelligibile; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto soddisfatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato evocato per la dedotta violazione/falsa applicazione delle norme processuali e dell'art. 96 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato evocato per la dedotta nullità della statuizione sulle spese e della decisione sulla domanda ex art. 96 c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti, se dovuto.

  • art. 1-bis d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro per la determinazione dell'importo aggiuntivo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 45, comma 11, L. 69/2009

    Ha modificato l'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo applicabile alla controversia.

  • art. 13, comma 1, d.l. 132/2014

    Richiamato solo per il diverso testo successivo dell'art. 92, comma 2, c.p.c., non applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • La valutazione della sussistenza dei presupposti della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., inclusi mala fede e colpa grave, è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione se la motivazione è logicamente coerente.
  • Nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ai giudizi introdotti prima della riforma del 2014, la compensazione delle spese è legittima quando il giudice indichi gravi ed eccezionali ragioni, e la difficoltà dell'accertamento fattuale può costituire una ragione sufficiente.
  • La motivazione sulle spese processuali non è nulla se consente di comprendere le ragioni della compensazione, anche quando sia sintetica.
  • Non integra di per sé mala fede o colpa grave la mera soccombenza di una parte che abbia esercitato il proprio diritto di difesa proponendo tesi poi risultate infondate.
  • Quando una questione controversa presenta margini di oggettiva incertezza, il giudice può valorizzare tale incertezza sia ai fini della compensazione delle spese sia nel valutare l'insussistenza dei presupposti della responsabilità aggravata.

Come è indicizzato

MaterieSeparazioneSpese di liteImpugnazioni
RamiFamigliaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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