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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12693/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte attrice)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento interdittale confermato dal Tribunale di Latina, che aveva disposto la reintegrazione di una società e di una persona fisica nel compossesso di un immobile sito in Pontinia e aveva condannato la controparte al risarcimento del danno da lucro cessante. La controparte propose appello. Le appellate eccepirono l’inammissibilità del gravame per tardività, sostenendo che la citazione in appello notificata entro il termine era incompleta e che la successiva notifica dell’atto integrale, avvenuta il giorno dopo la scadenza del termine per impugnare, non poteva sanare retroattivamente i vizi relativi all’editio actionis. La Corte d’appello di Roma, invece, ritenne sufficiente la prima notifica e accolse solo parzialmente l’appello, riducendo il quantum del risarcimento. In cassazione le ricorrenti dedussero: 1) violazione degli artt. 326 e 164, comma 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello attribuito efficacia sanante retroattiva a un atto di appello notificato tempestivamente ma privo del contenuto del gravame; 2) violazione degli artt. 164 e 168 c.p.c., per avere la Corte d’appello trascurato che era stato iscritto a ruolo solo il secondo atto, notificato tardivamente, senza alcun collegamento formale con il primo; 3) violazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione solo apparente e travisamento delle risultanze probatorie in ordine alla misura del compossesso e alla conseguente riduzione del danno liquidato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che nel giudizio di appello la nullità della citazione per vizi dell’editio actionis è sanabile solo con effetto ex nunc e non può più essere sanata una volta scaduto il termine perentorio per impugnare. Poiché l’atto completo era stato notificato solo il giorno successivo alla scadenza del termine di impugnazione, l’appello doveva essere dichiarato inammissibile. Il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti. La sentenza della Corte d’appello è stata cassata senza rinvio, con declaratoria di inammissibilità dell’appello e conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. La parte resistente è stata condannata alle spese del grado di appello e del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 326 c.p.c.

    richiamato come norma sul termine per proporre impugnazione; una volta spirato il termine, la successiva sanatoria dell’atto non può recuperare l’impugnazione se il vizio riguarda l’editio actionis.

  • art. 164, comma 5, c.p.c.

    per i vizi dell’editio actionis la rinnovazione o integrazione della citazione produce effetti non retroattivi, con salvezza delle decadenze maturate; perciò, se la sanatoria interviene dopo la scadenza del termine per impugnare, l’appello è inammissibile.

  • art. 164 c.p.c.

    la Corte ribadisce la distinzione tra nullità relative alla vocatio in ius, sanabili ex tunc, e nullità relative all’editio actionis, sanabili solo ex nunc.

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato per individuare i requisiti di contenuto-forma della citazione la cui omissione o incertezza può determinare nullità dell’atto introduttivo.

  • art. 350 c.p.c.

    nel giudizio d’appello il giudice deve verificare la regolare costituzione del giudizio e, se occorre, disporre la rinnovazione della notifica; ciò conferma l’applicabilità dell’art. 164 c.p.c. anche all’appello.

  • art. 156 c.p.c.

    non applicabile ai vizi di editio actionis in quanto la nullità è posta a tutela di interessi che trascendono la sola difesa del convenuto.

  • art. 157 c.p.c.

    non consente la sanatoria dei vizi di editio actionis mediante costituzione della parte convenuta/appellata.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come norma di apertura dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo come parametro del vizio di motivazione apparente.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per asserito travisamento del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per asserita erronea valutazione delle prove.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    fondamento della cassazione senza rinvio, poiché la declaratoria di inammissibilità dell’appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello la citazione introduttiva affetta da vizi dell’editio actionis non è sanabile retroattivamente oltre il termine perentorio di impugnazione: se l’integrazione o rinnovazione dell’atto interviene dopo la scadenza del termine, l’impugnazione è inammissibile.
  • La disciplina dell’art. 164 c.p.c. si applica anche al giudizio di appello, in assenza di deroghe, con la conseguenza che occorre distinguere tra vizi della vocatio in ius, sanabili ex tunc, e vizi dell’editio actionis, sanabili solo ex nunc.
  • La costituzione della parte appellata non sana i vizi dell’editio actionis, perché tali carenze incidono non solo sul diritto di difesa della controparte ma anche sulla possibilità per il giudice di pronunciare validamente sul merito e formare il giudicato sostanziale.
  • Se l’appello è dichiarato inammissibile per tardiva sanatoria dei vizi dell’atto introduttivo, la sentenza di primo grado passa in giudicato e il giudice di legittimità può cassare senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenzaGiudicatoOnere della prova

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