Cassazione Civile, Ordinanza n. 20617/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente, quindi negando il rimborso IRPEF richiesto. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio, valorizzando la peculiarità della vicenda e le oscillazioni giurisprudenziali.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l’istanza di rimborso IRPEF proposta da un ex dirigente Enel iscritto a un fondo pensione integrativo aziendale (PIA), che chiedeva di assoggettare alla ritenuta del 12,50% la parte della prestazione in capitale qualificata come "rendimento". Dopo un primo contenzioso definito con cassazione con rinvio, il giudice di rinvio ha accolto la pretesa del contribuente ritenendo provato il diritto al rimborso sulla base della certificazione Enel e della qualificazione del soggetto come "vecchio iscritto". L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sul giudizio di rinvio e del giudicato interno, per avere la CTR applicato solo formalmente il principio di diritto senza svolgere la verifica imposta dalla Cassazione sull’effettivo investimento sul mercato dei capitali accantonati e sull’eventuale attribuzione di plusvalenze; (2) violazione del principio di non contestazione e dell’art. 115 c.p.c., perché la CTR avrebbe ritenuto sussistente il rendimento discostandosi dalle allegazioni del contribuente, che in sostanza ammettevano la mancata investitura sul mercato dei contributi e la mera contabilizzazione mediante riserve matematiche; (3) in subordine, omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’esistenza e la misura dell’investimento dei capitali del fondo PIA sui mercati finanziari.
Norme richiamate
art. 42, comma 4, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
richiamato come base normativa invocata dal contribuente per assoggettare a imposta agevolata la parte della prestazione qualificabile come rendimento.
art. 6, L. 26 settembre 1985, n. 482
si applica solo alle somme che costituiscono effettivo rendimento derivante dall’investimento sul mercato del capitale accantonato, non alla sorte capitale o alle mere rivalutazioni contabili.
artt. 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
per le prestazioni in capitale dei fondi previdenziali integrativi, la sorte capitale resta soggetta al regime di tassazione separata.
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente in relazione ai vincoli del giudizio di rinvio.
art. 384 c.p.c.
la Corte richiama il principio di diritto vincolante nel giudizio di rinvio e, in sede di decisione finale, l’art. 384, secondo comma, c.p.c. per decidere nel merito senza rinvio.
art. 392 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per censurare la mancata osservanza del dictum rescindente nel giudizio di rinvio.
art. 394 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per dedurre la violazione dei limiti del giudizio di rinvio.
art. 2909 c.c.
invocato per sostenere l’efficacia del giudicato interno e del principio di diritto enunciato nella precedente cassazione.
art. 115 c.p.c.
la Corte ribadisce che il giudice di merito non può ritenere provato il rendimento in assenza di elementi probatori idonei, e che il principio di non contestazione non supplisce alla mancata prova del fatto costitutivo.
art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5
costituiscono i vizi dedotti nei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza/procedimento e omesso esame di fatto decisivo.
Massime di principio
- Per le prestazioni erogate in capitale da fondi previdenziali integrativi a iscritti anteriori al d.lgs. n. 124/1993, la tassazione agevolata del 12,50% si applica solo alla parte della prestazione che derivi da un effettivo rendimento netto del capitale investito sul mercato; la restante parte resta soggetta al regime ordinario di tassazione separata.
- Il "rendimento" fiscalmente agevolabile non coincide con qualunque differenza tra capitale lordo erogato e contributi versati, né con la redditività contabile dell’intero patrimonio del datore di lavoro o con accantonamenti attuariali; occorre provare il concreto impiego sul mercato delle somme accantonate e il rendimento effettivamente conseguito da tale impiego.
- Nel giudizio promosso per ottenere il rimborso di imposte indebitamente versate, il contribuente è attore in senso sostanziale e sopporta l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, compresa la quota di prestazione ascrivibile a rendimenti di investimento.
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e svolgere l’indagine fattuale richiesta dal dictum rescindente; la mera adesione alla tesi della parte privata senza la verifica imposta integra violazione dei limiti del rinvio.
- Certificazioni aziendali o consulenze di parte che indichino una redditività complessiva o una differenza contabile non sono, di per sé, prova sufficiente dell’effettivo rendimento del fondo, se non specificano i criteri di calcolo e il collegamento con investimenti realmente effettuati sul mercato.
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