Cassazione Civile, Ordinanza n. 32320/2024 del 13/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La vicenda origina da un avviso di accertamento notificato a una società per l'anno d'imposta 2007, con recupero a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni. L'Ufficio ha contestato un'operazione di leasing immobiliare relativa a un complesso di fabbricati di Roma, ritenendo che il prezzo di trasferimento e la struttura complessiva delle operazioni collegate fossero stati costruiti per consentire indebiti vantaggi fiscali: maggiori deduzioni e detrazioni, nonché un'operazione sostanzialmente antieconomica e riconducibile a un disegno evasivo. La società ha impugnato la sentenza di appello che aveva accolto la tesi erariale e, in cassazione, ha dedotto quattro motivi: 1) illegittimità del raddoppio dei termini di accertamento con riferimento all'IRAP e mancata allegazione della denuncia penale; 2) violazione delle regole sulle presunzioni e dell'onere della prova, sostenendo che l'Ufficio non avesse fornito presunzioni gravi, precise e concordanti e che la CTR si fosse appiattita su mere congetture; 3) omesso esame del fatto decisivo rappresentato dal richiamo ai valori OMI per sostenere la congruità del prezzo del bene; 4) violazione delle norme sulla simulazione e sulle norme fiscali in tema di deducibilità/inerenza, lamentando la contraddizione tra simulazione e antieconomicità e contestando, nel merito, il giudizio di antieconomicità dell'operazione e dei relativi costi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che il raddoppio dei termini di accertamento non è applicabile all'IRAP perché le violazioni IRAP non sono presidiate da sanzioni penali; ha invece dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo che con essi la ricorrente sollecitasse una rivalutazione del merito, senza cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata o senza denunciare correttamente vizi rilevanti in cassazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per verificare se, escluso il raddoppio dei termini per l'IRAP, alla data di notifica dell'avviso fosse maturata la decadenza dell'Ufficio. Le spese sono state demandate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, Cost.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ma non è oggetto di autonoma decisione nel merito della Corte
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
il raddoppio dei termini non si applica all'IRAP, poiché per tale imposta le violazioni non sono presidiate da sanzioni penali
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come norma sul raddoppio dei termini per gli accertamenti IVA; non costituisce il punto deciso in sentenza
art. 25 d.lgs. n. 446 del 1997
richiamato nel motivo, ma il principio affermato riguarda l'inapplicabilità del raddoppio dei termini all'IRAP
d.lgs. n. 74 del 2000
richiamato in relazione al presupposto penale del raddoppio dei termini; la Corte osserva che per l'IRAP tale presupposto manca
art. 1415 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo; la Corte precisa che la CTR non ha applicato la simulazione civilistica ma ha descritto un collegamento negoziale o una dissimulazione dell'intento reale
artt. 2727 e 2729 c.c.
le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice di merito può valorizzare plurimi indizi e la censura in cassazione è ammissibile solo se si denuncia la violazione dei canoni legali, non se si propone una diversa lettura del merito
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base della rettifica accertativa; la censura della ricorrente è stata dichiarata inammissibile perché orientata al riesame del merito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la Corte ribadisce che la violazione di legge va dedotta in relazione ai reali errori di sussunzione o interpretazione, non per ottenere una nuova valutazione dei fatti
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza presenta una motivazione sufficiente al minimo costituzionale; la mancata considerazione di un singolo elemento indiziario non integra di per sé omesso esame decisivo
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
l'inerenza e l'effettività dei costi non escludono, di per sé, un giudizio di antieconomicità e il conseguente disconoscimento fiscale dei costi stessi
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
le detrazioni IVA possono essere negate quando l'operazione sia ritenuta antieconomica e strumentale a un indebito vantaggio fiscale
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini presuppone che la violazione contestata sia assistita da sanzione penale; tale meccanismo non è estensibile automaticamente all'IRAP.
- In cassazione, la censura sulla prova presuntiva è ammissibile solo se denuncia la violazione dei requisiti legali delle presunzioni; non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio indiziario o una diversa inferenza di merito.
- La mancata considerazione di un singolo elemento indiziario non integra, da sola, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se la motivazione complessiva del giudice di merito resta sufficiente e coerente.
- Quando il giudice di merito valorizza una pluralità di indizi convergenti, il ragionamento presuntivo è censurabile solo se il ricorrente indica specificamente l'errore nel metodo inferenziale, non limitandosi a contrapporre una lettura alternativa dei fatti.
- Il giudizio di antieconomicità di un'operazione può giustificare il disconoscimento fiscale dei costi e delle detrazioni, anche se i costi siano reali ed astrattamente inerenti, ove risulti che l'operazione sia stata posta in essere essenzialmente per conseguire un indebito vantaggio fiscale.
- In sede di legittimità, il richiamo alla simulazione deve essere colpito solo se la sentenza abbia effettivamente applicato l'istituto civilistico; se il giudice di merito ha invece valorizzato il collegamento negoziale o la dissimulazione dell'intento economico complessivo, la censura che si fonda sulla simulazione non attinge la ratio decidendi.
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