Sentenza n. 2146/2026 - Milano, Sezione 3
Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 711/2025, depositata in data 13.02.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 711/2025, relativa al pagamento di differenze retributive per Retribuzione Professionale Docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 711/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.384,36 lordi, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione della sentenza e l'omesso pagamento, anche parziale, del credito. L'azione non è stata estesa alle spese di lite liquidate dal giudice civile, poiché distratte in favore dei difensori. È stata inoltre richiesta la penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero. Ha rilevato che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che l'amministrazione avesse effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito né fornito indicazioni sull'iter di pagamento. Il Ministero è stato quindi ordinato a provvedere integralmente entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. La richiesta di penalità di mora è stata respinta, perché ritenuta manifestamente iniqua in considerazione del tempo trascorso e dell'entità delle somme. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il decorso del termine dilatorio per l'adempimento dei debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni costituisce presupposto per l'azione di ottemperanza al titolo esecutivo.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza può essere proposta quando il titolo giudiziale di condanna della pubblica amministrazione è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti dell'amministrazione.
- La mancata esecuzione, anche parziale, di un titolo giudiziale di condanna al pagamento di somme determina l'inottemperanza dell'amministrazione, quando il credito non sia contestato nell'an e nel quantum.
- In caso di accoglimento dell'azione di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, eventualmente con facoltà di delega, per l'ulteriore ipotesi di inadempimento.
- La penalità di mora richiesta nell'ambito del giudizio di ottemperanza può essere negata quando, in relazione al tempo trascorso e all'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
- L'ottemperanza può essere limitata alle obbligazioni effettivamente azionate: le spese di lite distratte in favore dei difensori non sono comprese nel giudizio se l'azione non è stata proposta anche per il loro pagamento.
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