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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34612/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'opposizione all'ordinanza del Tribunale di Trieste (emessa ai sensi dell'art. 678 c.p.p.) era stata dichiarata inammissibile perché le copie informatiche per immagine degli allegati, prodotte con l'opposizione trasmessa via PEC, non risultavano sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale, in violazione dei requisiti tecnici imposti dall'art. 24, commi 6-bis e 6-sexies, d.l. 137/2020. Il ricorrente ha contestato la decisione sostenendo che: a) l'atto di impugnazione era regolarmente sottoscritto (con metodologia PADES) e gli allegati erano documenti già presenti nel fascicolo (quindi inessenziali); b) il Tribunale avrebbe potuto acquisire d'ufficio gli atti mancanti; c) in via subordinata, ha dedotto l'incompatibilità del giudice che aveva emesso il provvedimento, poi componente del Collegio che ha deciso sull'opposizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato l'ordinanza impugnata disponendo il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Trieste per un nuovo giudizio. La Corte ha stabilito che, pur essendo i requisiti tecnici del d.l. 137/2020 posti "ad substantiam" e normalmente impeditivi dell'ammissione, va applicato il principio di conservazione degli atti: quando le copie digitali non conformemente sottoscritte riguardano documenti già presenti nel fascicolo e inessenziali ai fini della decisione, la mancata sottoscrizione per conformità non comporta automaticamente l'inammissibilità. La doglianza sull'incompatibilità del magistrato è stata ritenuta assorbita e, in ogni caso, la giurisprudenza prevalente esclude tale incompatibilità in simili ipotesi.

Norme richiamate

  • art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (commi 6-bis e 6-sexies)

    "Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1 e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale"; e "...l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; ..."

    Introduce regole emergenziali e tecniche per il deposito via PEC delle impugnazioni: la firma digitale dell'atto e la sottoscrizione digitale per conformità delle copie per immagine degli allegati sono requisiti essenziali (ad substantiam) la cui carenza può determinare l'inammissibilità, salvo che gli allegati siano inessenziali e già presenti negli atti, situazione in cui opera il principio di conservazione degli atti.

  • art. 591 c.p.p.

    Norma ordinaria che disciplina i casi di inammissibilità delle impugnazioni; citata come parametro rispetto alle ulteriori cause di inammissibilità introdotte dal d.l. 137/2020.

  • artt. 581, 582, comma 1, e 583 c.p.p.

    Richiamati dall'art. 24 d.l. 137/2020 per precisare che le nuove disposizioni emergenziali si coordinano con le regole ordinarie sul deposito e sulle notificazioni degli atti processuali.

  • art. 47-ter Ordinamento penitenziario (Ord. pen.)

    Norma richiamata nel provvedimento di merito relativo alla concessione della detenzione domiciliare; contestualmente agli altri strumenti (art. 94 L. 309/1990 e art. 47 L. 354/1975) disciplina l'accesso a misure alternative e modalità di esecuzione.

  • art. 94 Legge 9 ottobre 1990, n. 309 e art. 47 Legge 26 luglio 1975, n. 354

    Norme riferite nelle istanze originarie per questioni trattate in primo grado (misure alternative, esigenze di cura/recupero), qui richiamate per il contesto sostanziale dell'istanza di detenzione domiciliare.

Massime di principio

  • Le regole tecniche introdotte dal d.l. 137/2020 per il deposito via PEC delle impugnazioni sono obbligatorie: mancanza di firma digitale dell'atto o di sottoscrizione digitale per conformità delle copie per immagine può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Tuttavia, il principio di conservazione degli atti impone al giudice di valutare la rilevanza effettiva degli allegati non conformemente sottoscritti: se si tratta di documenti già presenti nel fascicolo e inessenziali ai fini della decisione, il difetto tecnico non deve automaticamente travolgere l'impugnazione.
  • Il giudice ha il potere (e in alcuni casi il dovere) di attivare i poteri istruttori per acquisire documenti noti o mancanti nel fascicolo prima di pronunciare l'inammissibilità, al fine di salvaguardare l'efficacia sostanziale dei rimedi processuali.
  • Per i difensori: adottare sempre le modalità tecniche richieste (firma digitale dell'atto, sottoscrizione per conformità delle copie immagine, utilizzo di PEC registrata nel registro ufficiale) per evitare il rischio di inammissibilità.
  • Sul punto dell'incompatibilità del magistrato che abbia emesso un provvedimento urgente e poi componga il collegio che decide sull'istanza, la giurisprudenza di legittimità tende a escludere incompatibilità automatica in materia di misure alternative/detenzione domiciliare; la questione va valutata caso per caso secondo i parametri consolidati.

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