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Sentenza

Sentenza del 04/03/2024 n. 656 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento e irrogazione di sanzioni per tassa automobilistica (tributo, sanzioni, interessi e accessori) riferiti alle annualità 2017 e 2018 e relativi a dieci veicoli; la contribuente deduceva l'inesistenza della obbligazione tributaria per aver venduto i veicoli (pur ancora intestati al PRA), contestava la valenza assoluta dell'iscrizione nel PRA sostenendo che costituisca solo una presunzione relativa superabile con documenti di data certa, e eccepiva la prescrizione del credito relativo al 2017.

La decisione

Il ricorso è stato confermato come infondato e l'appello è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'intestatario risultante dal PRA sia tenuto al pagamento della tassa automobilistica per l'intera annualità e non sia esonerato, anche se ha venduto il veicolo senza l'annotazione nel PRA; la prescrizione per il 2017 non era maturata in ragione della sospensione dei termini disposta dall'art. 67 del d.l. 18/2020 (conversione legge 27/2020), con conseguente differimento dei termini e tempestiva notifica dell'atto il 25/03/2021. Confermata la sentenza di primo grado; condanna al pagamento delle spese processuali e nessun provvedimento speciale adottato sul regolamento delle spese in mancanza di costituzione dell'avversario.

Norme richiamate

  • art. 67 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)

    Ha determinato la sospensione dei termini processuali e dei termini di decadenza/prescrizione dall'8/3/2020 al 31/5/2020 (85 giorni), con effetto di differimento dei termini e impedendo che la prescrizione del tributo relativo al 2017 maturasse prima della notifica dell'avviso (notificato il 25/3/2021).

  • art. 5, comma 51, decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953

    Prevede la prescrizione del tributo automobilistico con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento; principio richiamato dall'appellante ma ritenuto interrotto/sospeso per effetto del d.l. 18/2020.

  • disposizioni sul processo tributario (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

    art. 34; art. 15 disp. proc. trib.

    Art. 34 richiamato per la trattazione dell'appello in udienza pubblica; art. 15 disp. proc. trib. richiamato con riguardo all'eventuale regolamento delle spese processuali (qui nessun provvedimento in più perché l'avversario non si è costituito).

  • principio giurisprudenziale richiamato

    massime di Cassazione richiamate (es. ordinanza n. 8737/2018, sent. n. 6167/2005, n. 10177/1999, n. 9804/1994)

    La giurisprudenza di legittimità afferma che, in caso di vendita non annotata nel PRA, l'intestatario risultante dal PRA non è esonerato dal pagamento in via solidale della tassa; l'intestatario che paga ha diritto di rivalsa verso l'acquirente ma resta responsabile nei confronti dell'Erario fino all'annotazione.

Massime di principio

  • L'iscrizione nel PRA fa sorgere una presunzione di responsabilità fiscale a carico dell'intestatario: se la vendita del veicolo non è stata annotata nel PRA, l'intestatario resta obbligato al pagamento della tassa automobilistica per l'intera annualità.
  • La tassa automobilistica è dovuta per l'intera annualità e non è frazionabile in base alla data di vendita non annotata; la prova contraria richiede documenti di data certa e, comunque, l'effetto verso l'Amministrazione deriva dall'annotazione nel PRA.
  • Se l'intestatario paga la tassa pur avendo venduto il veicolo, conserva il diritto di rivalsa verso l'acquirente, ma questo non lo solleva dall'obbligo verso l'Ente impositore fino all'annotazione formale.
  • I termini di prescrizione/triennali possono essere sospesi o differiti da norme emergenziali (es. d.l. 18/2020); prima di invocare la prescrizione verificare eventuali sospensioni normative che abbiano esteso i termini.
  • In giudizio tributario l'assenza di costituzione in giudizio della parte resistente può incidere sul regolamento delle spese processuali (mancata adozione di provvedimenti specifici), ma non necessariamente sull'esito di merito quando la materia è disciplinata da norme e giurisprudenza consolidate.
  • In situazioni analoghe, il contribuente che abbia venduto un veicolo dovrebbe tempestivamente curare l'annotazione al PRA o conservare documentazione di data certa e iniziare azioni di rettifica/amministrative per evitare responsabilità solidale e difficoltà probatorie.

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