Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5232/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 2, 6, 16 della legge n. 69/2005, del preambolo della decisione quadro 2009/299/GAI e dell'art. 111 Cost., con le censure principali che la descrizione dei fatti nel mandato di arresto europeo sarebbe carente (mancanza di indicazioni su momento, luogo e grado di partecipazione), che la Corte distrettuale non avrebbe chiesto informazioni integrative, che la consegna avrebbe dovuto essere rifiutata in quanto la coindagata (Sandra Duric) è detenuta impedendo una valutazione unitaria del concorso di persone, che la finalità rieducativa ex art. 27 Cost. sarebbe compromessa da eventuale detenzione lontano dal contesto sociale, che non sono state richieste informazioni sulla data del processo né è stato rilevato il consenso del ricorrente a essere processato per fatti anteriori diversi, e che non sarebbe stato dato rilievo al principio di specialità ex art. 26 legge cit.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per aspecificità delle doglianze. Ha ritenuto che la sentenza della Corte di appello soddisfacesse i requisiti dell'art. 6, comma 1, lett. d) ed e) della legge n. 69/2005 (natura del reato e descrizione delle circostanze, compresi momento, luogo e grado di partecipazione) e che le contestazioni generiche sulla carenza motivazionale non fossero deducibili in sede di legittimità. Ha precisato che la richiesta di informazioni integrative ex art. 16 legge 69/2005 deve essere specifica e non esplorativa; che la diversità delle posizioni processuali dei coindagati non costituisce automaticamente motivo di rifiuto della consegna; e che l'assenza di un espresso richiamo al principio di specialità nella motivazione non equivale a rinuncia a quella garanzia, la quale opera ex lege salvo diversa dichiarazione formale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende, e la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 2005

    La Corte ha applicato le disposizioni che disciplinano il mandato di arresto europeo e la procedura di consegna: ha ritenuto soddisfatti i requisiti di motivazione richiesti dall'art. 6 (natura del reato e descrizione delle circostanze) e ha ricordato che i motivi di rifiuto della consegna sono tassativi (artt. 18, 18-bis, 18-ter). Ha chiarito che l'art. 16 (richiesta di informazioni integrative) richiede istanze specifiche e non esplorative, e che l'art. 19, lett. b) consente il rinvio in Italia per l'esecuzione della pena. Inoltre, l'art. 10 (protezione dalla prosecuzione per reati anteriori) e l'art. 26 (principio di specialità) operano come garanzie automatiche salvo formale rinuncia.

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (modifica alla legge 69/2005)

    La modifica ha circoscritto il potere di chiedere informazioni integrative (art. 12 d.lgs. 10/2021 richiamato), imponendo che le richieste siano specifiche e motivate; la Corte ha richiamato tale principio per escludere richieste generiche di supplemento probatorio.

  • decisione quadro 2009/299/GAI (preambolo)

    Richiamata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto insussistente un vizio motivazionale in funzione di quel quadro; in particolare non è bastato un richiamo generico al preambolo per invalidare la valutazione della Corte distrettuale.

  • decisione quadro 2002/584/GAI

    La Corte ha ricordato che le garanzie connesse al principio di specialità (art. 27, par. 2 della decisione quadro) operano ex lege e tutelano il soggetto consegnato, dunque l'assenza di un espresso riferimento nella motivazione non significa mancato riconoscimento di tale garanzia.

  • Costituzione italiana, art. 27

    La Corte ha evidenziato che la finalità rieducativa della pena è uno dei presupposti della previsione del rinvio in Italia per l'esecuzione della pena (art. 19 lett. b), ossia è elemento valutato a favore della misura autorizzata dalla Corte distrettuale).

  • Costituzione italiana, art. 111

    Richiamato dal ricorrente in ordine alle garanzie processuali; la Corte non ha ritenuto che fosse stata violata la regola dell'equo processo da parte della Corte d'appello nella decisione impugnata.

Massime di principio

  • Le impugnazioni contro provvedimenti di consegna ex mandato di arresto europeo richiedono censure specifiche e dettagliate: osservazioni generiche sulla carenza motivazionale sono normalmente inammissibili in sede di legittimità.
  • La descrizione dei fatti e degli elementi di prova nel m.a.e. deve consentire l'individuazione della natura del reato e delle circostanze rilevanti (momento, luogo, grado di partecipazione); se tali elementi sono presenti con sufficiente dettaglio la Corte d'appello può legittimamente disporre la consegna.
  • La richiesta di informazioni integrative ex art. 16 legge 69/2005 non può essere esplorativa: il difensore deve formulare richieste precise e motivare la necessità e la funzionalità delle informazioni rispetto alla decisione di consegna.
  • La diversità dei tempi processuali o la detenzione di una coimputata nello Stato richiedente non costituiscono automaticamente motivo di rifiuto della consegna del ricercato; la valutazione delle posizioni processuali separate è compito dell'autorità giurisdizionale dello Stato di emissione e non impedisce di norma l'esecuzione del m.a.e.
  • Il principio di specialità e le garanzie ad esso connesse operano di per sé a tutela della persona consegnata; l'assenza di un espresso richiamo motivazionale a tali garanzie non equivale a rinuncia, ma è opportuno per il difensore ottenere attestazioni formali ove rilevanti (consenso, rinuncia, ecc.).
  • Se si intende impedire la consegna è strategicamente necessario fondare il rifiuto su una delle cause tassative previste dalla legge (artt. 18 e ss. legge 69/2005) e fornire elementi probatori e argomentazioni puntuali a sostegno.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.