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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8075/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza di appello: Gianfranco Saitta ha contestato la motivazione circa l'uso di un telefono sequestrato (sostendo che le intercettazioni fossero meri squilli privi di contenuto e che non fosse provata la disponibilità della droga), ha invocato l'applicazione della fattispecie più lieve prevista dal quinto comma dell'art. 73 DPR 309/1990 perché si sarebbe trattato di 'droga parlata' senza quantificazione, ha censurato l'omessa valutazione delle attenuanti generiche, l'omessa esclusione della recidiva per effetto di affidamento in prova con esito positivo e l'omessa valutazione del decorso dei termini prescrizionali (art. 157 c.p.). Aldo Caputi ha dedotto l'illegittimità del decreto che dispone il giudizio per omessa assunzione dell'interrogatorio del pubblico ministero (art. 415-bis/416 c.p.p.), ha contestato la competenza territoriale sostenendo che i fatti si sarebbero svolti nel circondario di Brindisi (Oria) e non di Taranto, e ha chiesto l'applicazione della fattispecie attenuata del quinto comma dell'art. 73 DPR 309/1990 per mancata certezza sulla qualità e quantità dello stupefacente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Gianfranco Saitta come infondato e ha dichiarato inammissibile il ricorso di Aldo Caputi per manifesta infondatezza e per motivi non conformi ai limiti di legge. In motivazione la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito circa l'attribuzione dell'utenza telefonica a Saitta (basata su riconoscimento vocale, contatti telefonici con uso del nome e analisi della rubrica) e l'interpretazione degli 'squilli' come modalità di ordinazione, ha confermato che non sussistono elementi per applicare la fattispecie più lieve dell'art. 73 comma 5 quando dagli atti emerge una piazza di spaccio e consistenti quantitativi, ha ritenuto aspecifiche le censure sulle attenuanti e sulla esclusione della recidiva per mancata indicazione precisa delle condanne estinte, ha respinto la doglianza sui termini prescrizionali come generica e infondata. Quanto a Caputi, la Corte ha ritenuto non obbligatoria l'assunzione dell'interrogatorio in presenza di una richiesta generica di 'conferire con il Pubblico Ministero' e ha confermato la competenza territoriale di Taranto in presenza di contrattazioni perfezionate con clienti domiciliati in quella provincia. Entrambi i ricorrenti sono condannati alle spese; Caputi, oltre alle spese, è tenuto al versamento di 3000 euro alla cassa delle ammende in via equitativa.

Norme richiamate

  • art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (commi quinto e sesto)

    La Corte ha ritenuto che il comma quinto, che disciplina il fatto lieve, non trova applicazione quando le risultanze indicano l'esistenza di una 'piazza di spaccio' e quantitativi e modalità incompatibili con la lieve entità; la mera 'droga parlata' non è sufficiente senza elementi che attestino quantitativi per la qualificazione favorevole al reo.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle censure sulla motivazione; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondate le critiche che chiedevano una diversa valutazione dei fatti riservata al giudice di merito.

  • art. 530, secondo comma, cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per vizio della motivazione; la Corte ha confermato che non si può utilizzare la Cassazione per rivedere la valutazione probatoria in mancanza di errori di diritto.

  • art. 415-bis cod. proc. pen. (comma 3) e art. 416 cod. proc. pen.

    La Corte ha stabilito che la richiesta generica di 'conferire con il Pubblico Ministero' non equivale necessariamente a una richiesta esplicita di essere interrogato ai sensi di 415-bis; l'obbligo di assunzione dell'interrogatorio sussiste solo se la richiesta è formulata in modo chiaro ed inequivoco.

  • art. 16, art. 21, art. 491 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla competenza territoriale; la Corte ha confermato il principio per cui, nei reati di stupefacenti, la competenza è del giudice del luogo dove si è perfezionato l'accordo tra acquirente e venditore, inclusi i casi di contrattazione telefonica quando l'accettazione è stata percepita nel luogo del giudicante.

  • art. 157 cod. pen.

    Invocato in tema di prescrizione; la Corte ha ritenuto la censura generica e ha osservato che, con le misure aggravanti ritenute e il massimo edittale dei reati, non risultava che i reati fossero già prescritti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento a carico dei ricorrenti, per la cassazione/declinazione dei ricorsi.

Massime di principio

  • Valutazione probatoria: la Cassazione non può rivedere la valutazione di merito dei fatti e delle prove, salvo errori di diritto o manifesta illogicità motivazionale; le contestazioni che chiedono una diversa lettura degli elementi probatori sono di norma inammissibili.
  • Telefonate e 'squilli': l'uso di una utenza sequestrata e la qualità di titolarità possono essere ritenuti sulla base di elementi sinergici (riconoscimento vocale, contatti che usano il nome, corrispondenze nella rubrica); gli 'squilli' possono essere interpretati come modalità concordate di ordine se sussistono riscontri esterni.
  • Fatto lieve (art. 73 comma 5 DPR 309/1990): si applica solo quando dagli elementi probatori emerge dubbio legittimo sulla quantità e sul ruolo del soggetto; la mera 'droga parlata' senza specifici indici di scarso rilievo non basta a favore del reo.
  • Richiesta di conferire con il PM: per obbligare il Pubblico Ministero ad assumere l'interrogatorio ai sensi di 415-bis occorre una richiesta esplicita e inequivocabile; formule generiche non producono la nullità degli atti successivi.
  • Competenza territoriale in materia di stupefacenti: si considera competente il giudice del luogo in cui si è perfezionato l'accordo tra acquirente e venditore; nel caso di contrattazione telefonica conta il luogo in cui è stata percepita l'accettazione.
  • Attenuanti generiche e recidiva: il diniego o la conferma sono rimessi alla discrezionalità del giudice di merito e richiedono censure specifiche e motivate in Cassazione; per escludere la recidiva per effetto di estinzione di condanne occorre documentare con precisione quali condanne siano estinte e dimostrare l'effetto sul quadro recidivo.
  • Prescrizione e termini: le eccezioni sulla prescrizione devono essere formulate con specificità e parametri di calcolo chiari; censure meramente assertive sono inammissibili.

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