Cassazione Penale, Sentenza n. 1677/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti — eredi di Garofalo Clara, a sua volta erede di Trentino Francesco (condannato) — hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la revoca o la sospensione dell'ordine di sgombero connesso all'ordine di demolizione. Hanno denunciato violazione di legge (indicato art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001) e omessa motivazione sulla mancata notifica dell'ordine di demolizione ai ricorrenti: sostenevano che non avendo ricevuto la notifica non hanno potuto instaurare il contraddittorio e difendere i loro diritti
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto condannando i ricorrenti alle spese. Ha ritenuto che l'esecuzione fosse iniziata nei confronti del condannato (Trentino Francesco) e che, essendo stata notificata l'ordinanza e la sentenza al responsabile, non sussistesse l'obbligo di una nuova notifica agli eredi sopravvenuti. La Corte ha confermato il principio secondo cui l'ordine di demolizione ha natura reale e vincola i successivi titolari di diritti sul bene, salvo il caso in cui intervengano provvedimenti amministrativi incompatibili con la demolizione. Ha inoltre osservato che l'ordine di sgombero è un atto meramente attuativo della demolizione e può essere sindacato in sede esecutiva solo con riferimento all'inesistenza del titolo o alla sua indispensabilità, profili non contestati in cassazione dai ricorrenti. La questione del condono, non riproposta in cassazione, era già stata valutata dal giudice di merito come inapplicabile al bene interessato
Norme richiamate
D.P.R. 380/2001 (art. 31, comma 9)
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità di notifica; la Corte ha ritenuto che la norma non imponga una nuova notifica agli eredi quando l'ordine di demolizione e la sentenza sono già stati notificati al responsabile originario
Legge 28/02/1985 n.47 (art. 7)
Richiama la disciplina dell'ordine di demolizione. La Corte conferma la natura reale e ripristinatoria dell'ordine di demolizione, che ricade sul bene e sui suoi titolari, indipendentemente dai trasferimenti intervenuti
Cass. Sez. 3, Sent. n. 18990 del 23/02/2022 (Rv. 283135)
Precedente che afferma la necessità della notifica dell'ordine di demolizione agli eredi quando non risulti effettuata alcuna notifica al responsabile; la Corte nel caso in esame distingue la fattispecie perché qui la notifica è stata eseguita nei confronti del condannato
Cass. Sez. 3, Sent. n. 45848 del 01/10/2019 (Rv. 277266)
Principio che l'ordine di demolizione, avendo carattere reale, ricade sul soggetto in rapporto con il bene anche dopo atti traslativi; l'acquirente estraneo all'abuso può rivalersi civilmente sul venditore
Cass. Sez. 3, Sent. n. 42699 del 07/07/2015 (Rv. 265193)
L'ordine di demolizione può essere revocato solo se siano intervenuti provvedimenti amministrativi dell'ente competente assolutamente incompatibili con la demolizione
Cass. Sez. 3, Sent. n. 4011 del 18/12/2020 (Rv. 280916)
L'ordine di demolizione ha come destinatario il condannato per l'abuso; non è legittima l'estensione dell'obbligo al proprietario rimasto estraneo al processo, se non per gli effetti della misura
Cass. Sez. 3, Sent. n. 45938 del 09/10/2013 (Rv. 258312)
L'ordine di sgombero, in quanto modalità di attuazione, è sindacabile in sede esecutiva solo quanto all'inesistenza del titolo e alla sua indispensabilità per dare esecuzione alla demolizione
Massime di principio
- Se l'ordine di demolizione e la sentenza sono stati notificati al condannato, gli eredi sopravvenuti non hanno diritto a una nuova notifica per opporre opposizioni ex novo; la tutela dei terzi avviene principalmente tramite rimedi civilistici o tramite contestazione dell'esistenza di provvedimenti amministrativi incompatibili
- La notifica agli eredi è necessaria quando non risulta alcuna notifica al responsabile originario: in tali casi l'omessa notifica può comportare nullità e viziare l'esecuzione
- L'ordine di demolizione ha natura reale e vincola anche i successivi acquirenti o titolari di diritti sul bene; chi subisce la demolizione può esperire azioni di rivalsa verso il responsabile dell'abuso
- L'ordine di sgombero è un atto attuativo della demolizione e può essere impugnato in sede esecutiva solo sotto i profili limitati dell'inesistenza del titolo e della sua indispensabilità per l'esecuzione
- La possibile incompatibilità tra ordine di demolizione e successivi provvedimenti amministrativi (es. atti che rendano impossibile o incoerente la demolizione) costituisce motivo di revoca o sospensione dell'ordine, ma deve risultare chiaramente dall'atto amministrativo
- Nelle impugnazioni in Cassazione è essenziale allegare e riproporre le questioni decisive (es. condono, mancata notifica) già in forma appropriata in sede di merito; questioni non riproposte o non sviluppate possono essere escluse dall'esame
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