Sentenza n. 300/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento della Convenzione in data 14 gennaio 2022 sottoscritta dalla Prefettura di Brescia, dall'Ufficio d'Ambito della medesima Provincia e dalla società Acque Bresciane S.r.l.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Convenzione del 14 gennaio 2022 per la progettazione definitiva e l'esecuzione della soluzione di collettamento e depurazione Gavardo-Montichiari
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha chiesto l'annullamento della Convenzione sottoscritta dal Commissario straordinario, dall'Ufficio d'Ambito e dal gestore del servizio idrico integrato. Ha dedotto: illegittimità derivata dai vizi prospettati in un precedente ricorso contro gli atti pregressi; sviamento di potere, perché il Prefetto avrebbe sottoscritto la Convenzione quale legale rappresentante della Prefettura anziché quale Commissario straordinario; carenza di motivazione della decisione di sottoscrivere l'accordo; assenza di autorizzazione della Provincia all'intervento dell'Ufficio d'Ambito e contrasto con l'indirizzo espresso dal Consiglio provinciale; mancanza di una formale autorizzazione degli organi societari del gestore; violazione dell'art. 15 l. 241/1990, poiché la Convenzione non avrebbe disciplinato attività di comune interesse da svolgere in collaborazione, ma avrebbe attribuito al gestore una funzione ancillare rispetto al Commissario; illegittimità della clausola risolutiva espressa collegata alla perdita della natura di organismo in house, ritenuta meramente potestativa e potenzialmente pregiudizievole per la sollecita realizzazione dell'opera. Le parti resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, l'inammissibilità per carenza di interesse, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo sussistente la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 1775/1933. La controversia riguarda infatti la realizzazione di un nuovo sistema di collettamento e depurazione di acque reflue qualificate come acque pubbliche destinate a usi di interesse generale, con sostituzione dell'opera esistente, modifica del tracciato, diversa localizzazione degli impianti e recapito finale delle acque depurate dal Lago di Garda al fiume Chiese. Tali elementi incidono in modo immediato e diretto sul regime, sul decorso, sugli utilizzi e sulla destinazione finale delle acque pubbliche. La giurisdizione del TSAP sussiste anche quando gli atti siano adottati da autorità non istituzionalmente preposte alla cura delle acque e anche quando la controversia riguardi un accordo tra amministrazioni o tra amministrazione e privato: la natura convenzionale dell'atto non esclude la competenza del giudice specializzato se l'accordo interferisce direttamente con l'uso delle acque pubbliche. Le ricadute urbanistiche, ambientali ed espropriative dell'opera sono state ritenute strumentali rispetto al profilo principale della gestione e regimazione delle acque, mentre la valutazione ambientale non è stata considerata idonea a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo. Le ulteriori eccezioni e i motivi di merito sono rimasti assorbiti. Il processo può essere riproposto dinanzi al TSAP nelle forme e nei termini di rito. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 1775/1933
Devolve al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le controversie relative ad atti amministrativi in materia di acque pubbliche che incidano in modo immediato e diretto sul regime delle acque, sul relativo demanio o sulla realizzazione, modificazione e localizzazione di opere idrauliche.
art. 15 l. 241/1990
Invocato dal ricorrente con riferimento alla natura e all'oggetto della Convenzione; il motivo non è stato esaminato per il difetto di giurisdizione.
art. 17-octies, comma 7, d.l. 80/2021, convertito dalla l. 113/2021
Richiamato quale base dei poteri del Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere di collettamento e depurazione del Lago di Garda; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 4, comma 1, lett. f), l. 36/1994
"dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue"
La nozione di servizio idrico integrato comprende anche fognatura e depurazione; ciò concorre a qualificare le acque reflue trattate come acque pubbliche destinate a usi di interesse generale.
artt. 6 e 7 l. 36/1994
Richiamati per evidenziare che la disciplina del servizio idrico comprende le modalità di riutilizzo e trattamento delle acque reflue urbane sottoposte a depurazione.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione alla memoria depositata dalla difesa erariale; non assume un ruolo decisivo autonomo nella definizione della controversia.
Massime di principio
- La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste per le controversie sugli atti amministrativi che incidano in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche, anche se gli atti sono adottati da autorità diverse da quelle istituzionalmente preposte alla tutela delle acque.
- Rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche gli atti che concorrono a realizzare, modificare, localizzare, sospendere o eliminare opere idrauliche e che disciplinano in concreto le modalità d'uso, il decorso o la destinazione delle acque pubbliche.
- La realizzazione di sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue costituisce una forma di gestione e regimazione delle acque pubbliche quando l'intervento modifica il tracciato delle condotte, la localizzazione degli impianti o il bacino idrico di recapito finale.
- La presenza di profili urbanistici, ambientali o espropriativi non sottrae la controversia alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quando tali profili siano strumentali rispetto al nucleo principale, costituito dall'incidenza diretta dell'opera sulla gestione delle acque pubbliche.
- La natura convenzionale dell'atto non esclude la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche: anche una convenzione tra amministrazioni, o tra amministrazione e privato, è attratta alla giurisdizione speciale se incide immediatamente e non occasionalmente sull'uso delle acque pubbliche.
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