Cassazione Penale, Sentenza n. 18743/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione era articolato in quattro motivi: 1) vizio di motivazione nella qualificazione giuridica del fatto, con la difesa che sostenava la mancata prova dell'elemento psicologico e che gli atti erano compatibili con il reato di minaccia grave più che con il tentato omicidio; 2) vizio di motivazione nella ricostruzione dinamica, in particolare mancata prova del punto di esplosione dei colpi e dell'addestramento dell'imputato a sparare con la mano sinistra; 3) violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena per i reati satelliti, per mancata specificazione degli aumenti di pena applicati; 4) violazione di legge e vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti, con contestazione della mancata concessione della provocazione e delle attenuanti generiche
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto provata la tentativa di omicidio sulla base di plurime evidenze: dichiarazioni della persona offesa, fori da proiettile sull'autovettura, rinvenimento del ciclomotore in uso all'imputato, esito positivo dell'esame stub sulle mani dell'imputato, immagini di videosorveglianza e reperti balistici rinvenuti nell'auto. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato l'elemento intenzionale (animus necandi), rilevando che la direzione e l'altezza dei colpi erano idonee a colpire la persona seduta nell'auto e che uno dei proiettili ha attraversato l'abitacolo. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per genericità, ritenendo che la prova complessiva della esplosione dei colpi verso la vettura fosse ampiamente raggiunta. Terzo e quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché questioni non sollevate in appello, ai sensi dell'art. 606 comma 3 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Principio per cui in Cassazione non sono ammissibili questioni che non siano state introdotte nel grado precedente; qui usato per dichiarare inammissibili i motivi non sollevati in appello
Giurisprudenza Cassazione Sez. I n. 52043 del 10.6.2014, rv 261702
citazione di massima giurisprudenziale
Richiamata per il principio secondo cui la scarsa entità o l'inesistenza delle lesioni non esclude di per sé il dolo omicida, dato che la valutazione si basa sull'idoneità dello strumento e sulle modalità dell'azione
Massime di principio
- La configurazione del tentato omicidio può fondarsi su prove indiziarie quando le modalità dell'azione (direzione dei colpi, strumento usato, posizione della vittima) dimostrino l'animus necandi anche se le lesioni siano lievi o assenti
- La valutazione dell'intenzione omicida si compie ex ante e concretamente: conta l'idoneità dello strumento e la direzione dei colpi più che l'entità delle lesioni
- In Cassazione sono inammissibili i motivi che introducono questioni non sollevate nel grado di appello, ai sensi dell'art. 606 comma 3 c.p.p.; perciò le doglianze procedurali o di pena non sollevate in appello rischiano di essere dichiarate inammissibili
- I motivi generici o astratti privi di specificità probatoria possono essere dichiarati inammissibili per genericità; i ricorsi devono indicare con precisione le doglianze e i punti critici della ricostruzione probatoria
- Le prove tecnico-scientifiche (esame stub, reperti balistici) e le immagini di videosorveglianza, insieme alle dichiarazioni della persona offesa, formano un quadro probatorio efficace per dimostrare la dinamica del reato se collegate coerentemente
- Quando si impugna la qualificazione giuridica del fatto è necessario contrastare puntualmente gli elementi probatori che hanno portato i giudici a quella qualificazione, non limitandosi a rilievi generici sull'elemento psicologico
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