Cassazione Penale, Sentenza n. 28687/2022 del 20/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in appello, aveva accolto richieste di concordato per alcuni coimputati e confermato la condanna per altri. Fresegna proponeva due motivi: (i) la rilevata applicabilità dell'art. 129 c.p.p. (contestando aspetti connessi alla rinuncia/mancato proscioglimento) e (ii) la eccessività/discordanza del trattamento sanzionatorio rispetto agli altri coimputati. Enrico De Martino deduceva un motivo sovrapponibile al primo di Fresegna (critica sull'applicazione dell'art. 129 c.p.p.). Vincenzo De Martino proponeva due motivi: (i) la mancata prova dell'associazione ex art. 416 c.p. (negando il suo coinvolgimento, stigmatizzando che il solo vincolo familiare non prova il programma criminoso e che dalle intercettazioni non emergerebbe il suo ruolo) e (ii) il travisamento della prova relativo agli esiti della perquisizione (materiale sequestrato rinvenuto in altro appartamento di cui avrebbe solo le chiavi, e mancata nomina di consulente tecnico per verificare la compatibilità delle vernici con la produzione delle banconote).
La decisione
Per Fresegna: il difensore ha depositato il certificato di morte (decesso 3/10/2021) successivo alla sentenza d'appello: la Cassazione ha annullato senz'altro la sentenza impugnata per estinzione dei reati per morte dell'imputato. Per Enrico De Martino: il ricorso è dichiarato inammissibile perché fondato su motivi non deducibili in Cassazione alla luce della disciplina del concordato in appello (limiti di censura della Corte di legittimità sulle questioni rinunciate con il concordato). Per Vincenzo De Martino: i motivi sono dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato l'esistenza dell'associazione e la partecipazione del ricorrente (intercettazioni, materiale sequestrato e disponibilità dell'appartamento), la richiesta di consulenza tecnica sulle vernici non comprometteva l'alto valore indiziario del materiale; pertanto il ricorso non supera il filtro di legittimità. Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi di Enrico e Vincenzo con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende; annullamento senz'altro della sentenza riguardo Fresegna per estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di associazione per delinquere: la Corte territoriale ha ritenuto provata l'esistenza del sodalizio sulla base di intercettazioni, sequestri e servizi di osservazione; la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione di merito sulla configurabilità del reato associativo.
art. 129 cod. proc. pen.
Riferimento alle ipotesi di non punibilità/proscioglimento previste dal codice: la Corte di legittimità osserva che, in presenza di concordato accettato in appello, il giudice d'appello non deve motivare sul mancato proscioglimento per le ipotesi previste dall'art. 129 c.p.p., salvo che dal testo della sentenza non emerga evidentemente una causa di non punibilità.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma introdotta per disciplinare la procedura del 'concordato' in appello: limita la cognizione del giudice di secondo grado rispetto ai motivi rinunciati dall'imputato e circoscrive l'oggetto del controllo in Cassazione sulle sentenze emesse su richiesta delle parti.
legge n. 103/2017, art. 1, comma 56
Norma che ha reintrodotto il concordato in appello: la sentenza ricorda l'effetto devolutivo e i conseguenti limiti di sindacato in sede di legittimità sulle questioni rinunciate con il concordato.
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez.4 n.52803/2018, Sez.5 n.29243/2018, Sez.5 n.15505/2018, Sez.3 n.30190/2018)
Principi affermati: la rilevanza limitata in Cassazione delle censure connesse a questioni rinunciate con il concordato in appello; controllo possibile solo se dalla sentenza emerge in modo evidente una causa di non punibilità o un palese vizio motivazionale.
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato e comporta l'annullamento senz'altro della sentenza impugnata rispetto a quella posizione; il processo continua per gli altri coimputati.
- Quando in appello è stato accolto un concordato (art. 599-bis c.p.p., legge n.103/2017), la possibilità di censura in Cassazione è fortemente limitata: non sono deducibili i motivi rinunciati con il concordato, salvo che dal testo della sentenza emerga in modo evidente una causa di non punibilità.
- La configurazione del reato associativo (art. 416 c.p.) è valutazione di merito fondata su un complesso di elementi (intercettazioni, materiale sequestrato, osservazioni investigative, disponibilità di locali/strumenti): i giudizi interpretativi sulle intercettazioni e sul valore probatorio spettano al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- Il solo vincolo familiare non prova di per sé un "programma criminoso", ma può costituire elemento descrittivo integrato da altri indizi; la disponibilità materiale di strumenti e il rinvenimento di oggetti pertinenti all'attività criminosa giustificano la configurazione di partecipazione se non adeguatamente giustificati.
- La circostanza che materiali siano stati trovati in un appartamento diverso dalla residenza dell'indagato è irrilevante se il medesimo aveva la disponibilità o il controllo del locale.
- La mancata nomina di un consulente tecnico non è automaticamente decisiva se il materiale sequestrato ha un valore fortemente indiziario e non risulta che l'assenza della consulenza abbia inciso sulla prova in modo tale da rendere manifestamente illogica la valutazione di merito.
- Ricorrere in Cassazione per questioni già rinunciate in appello (concordato) è a forte rischio di inammissibilità: occorre concentrarsi su vizi della formazione della volontà della parte, sul consenso del P.M. e sul contenuto difforme della pronuncia del giudice di merito.
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