Cassazione Penale, Sentenza n. 16174/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per il reato di gestione illecita di rifiuti (smaltimento mediante incenerimento) prevista dall'art. 256 comma 1 D.Lgs. 152/2006. Il ricorrente ha sollevato cinque motivi: (1) errata applicazione della norma perché la fattispecie si applicherebbe solo a soggetti imprenditoriali mentre la condotta sarebbe stata del tutto occasionale; (2) errata ricostruzione dei fatti e mancanza di prova della nocività della combustione (in particolare di un sacchetto di plastica non contestato formalmente); (3) vizio nella negazione del beneficio dell'art. 131-bis c.p. nonostante il cumulo di modeste dimensioni e la condotta successiva positiva, e critica sull'accertamento della pericolosità basato sulla sola percezione di odore; (4) ingiustificato diniego di applicazione di art. 131-bis nonostante riconoscimento di attenuanti generiche; (5) mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. in presenza di atteggiamento collaborativo e incensuratezza.
La decisione
La Corte ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione e, valutando il primo motivo, ha ritenuto fondato che la fattispecie di cui all'art. 256 comma 1 D.Lgs. 152/2006 è un reato comune commesso da "chiunque" ma richiede che l'attività di gestione non sia del tutto occasionale. Dalla descrizione fatta in sentenza (falò in un orto con materiale vegetale lecito e modesto quantitativo di rifiuti domestici quali ciabatte, carte e un sacco di plastica) non emergeva la non occasionalità dell'attività illecita. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato per nuovo giudizio al tribunale di Savona. La Corte non ha esaminato nel merito gli altri motivi perché ha deciso per l'annullamento basandosi sul primo punto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1
D.Lgs. n. 152/2006, art. 256, comma 1
Sanziona chiunque effettui attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti senza le prescritte autorizzazioni; è norma di portata generale che non richiede la qualità di imprenditore, ma l'attività non deve essere del tutto occasionale per configurare il reato.
D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 208-216
Artt. 208-216 D.Lgs. n. 152/2006
Norme richiamate nella disposizione per individuare le autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni richieste per le diverse attività di gestione dei rifiuti.
Codice penale, art. 131-bis
Riguarda particolare disciplina delle circostanze attenuanti/benefici; nel caso prospettato il ricorrente sosteneva che, in presenza di cumulo modesto e condotta successiva positiva, il beneficio sarebbe dovuto, mentre la Corte ha ritenuto che la valutazione di esclusione debba essere sorretta da adeguata prova della pericolosità.
Codice penale, art. 62, n. 6
Attenuante richiamata dal ricorrente per comportamento collaborativo e incensuratezza; la sua applicazione compete al giudice sulla base delle circostanze valutate nel caso concreto.
Codice di procedura penale, art. 568 comma 5
Principio sulla qualificazione dell'impugnazione: il giudice può rettificare la nomen iuris quando l'atto impugnatorio corrisponde effettivamente alla volontà di adire un rimedio diverso; non può però sostituire un mezzo di impugnazione inesistente o non ammesso con uno diverso se ciò non rispecchia la reale volontà dell'interessato.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997 - Nexhi)
Sez. U, n. 16 del 26/11/1997 (dep. 26/01/1998) Rv. 209336 - Nexhi
Principio secondo cui la conversione dell'impugnazione è possibile solo se l'atto corrisponde alla volontà reale dell'interessato; usato per giustificare la qualificazione del gravame.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 4770 del 26/01/2021)
Sez. 3, n. 4770 del 26/01/2021 Rv. 280375
Conferma che il reato di gestione di rifiuti ex art. 256 è di natura comune (non proprio) e può essere commesso da chiunque non svolga l'attività solo in modo del tutto occasionale; la valutazione della non occasionalità dipende da natura e quantità dei rifiuti e dalle modalità dell'attività.
Massime di principio
- L'art. 256 comma 1 D.Lgs. 152/2006 è applicabile a "chiunque", non solo a soggetti imprenditoriali; tuttavia occorre accertare che l'attività di gestione dei rifiuti non sia del tutto occasionale: un atto isolato e di esigue dimensioni può non integrare il reato.
- Per affermare la pericolosità della combustione di materiali (es. sacchetti di plastica) è necessaria prova adeguata: la mera percezione di odore o la descrizione generica non sono sufficienti per fondare la negazione di benefici di legge o per aggravare la valutazione del fatto.
- La corte può riqualificare l'impugnazione proposta se il mezzo indicato corrisponde alla volontà reale del ricorrente, ma non può convertire un atto inammissibile in un rimedio diverso se ciò non rispecchia la concreta volontà della parte; dunque scegliere correttamente il tipo di impugnazione è essenziale.
- L'applicazione di benefici/attenuanti (art. 131-bis, art. 62 n. 6 c.p. ecc.) richiede che il giudice motivi la decisione con riferimento alle prove concrete: il riconoscimento di attenuanti generiche non comporta automaticamente il diniego o la concessione di specifici benefici senza motivazione probatoria.
- In controversie relative a gestione illecita di rifiuti, la valutazione complessiva (quantità, modalità, ripetitività, contesto) è determinante per distinguere tra condotta penalmente rilevante e comportamento occasionale non punibile.
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