Corte di giustizia, Sentenza C-776/24
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 dicembre 2025. — CJ contro Service fédéral des Pensions (SFP). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail francophone de Bruxelles. — Rinvio pregiudiziale – Funzionari – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Allegato VIII – Pensioni – Diritti pensionistici maturati prima dell’entrata in servizio presso l’Unione europea – Trasferimento al regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea – Domanda di trasferimento del lavoratore – Irrevocabilità di tale trasferimento – Arricchimento senza causa. — Causa C-776/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, su rinvio del tribunal du travail francophone de Bruxelles, ha confermato la compatibilità con lo Statuto del regime belga di surrogazione applicato ai trasferimenti pensionistici verso il regime UE. La scelta del funzionario di trasferire i diritti maturati prima dell'entrata in servizio presso l'Unione è definitiva e non revocabile. Non rileva che il trasferimento non avvenga come versamento immediato di capitale, purché i diritti siano effettivamente computati nella pensione UE.
Trasferimento irrevocabile dei diritti pensionistici nazionali al regime pensionistico UE mediante surrogazione e compatibilità con l'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto
La questione giuridica
Se l'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, letto alla luce del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, osti a una normativa nazionale che rende irrevocabile la scelta del funzionario di trasferire al regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione i diritti a pensione maturati in precedenza, quando il trasferimento non avviene immediatamente ma mediante surrogazione dell'istituzione dell'Unione nei diritti nazionali a partire dal momento in cui il funzionario ha diritto alla pensione, con il rischio di perdere il beneficio di parte dei diritti maturati.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che l'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto e il principio di leale cooperazione non ostano a una normativa nazionale che renda irrevocabile la domanda del funzionario UE di trasferire al regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione i diritti pensionistici maturati in precedenza in uno Stato membro, anche quando il trasferimento operi mediante surrogazione della istituzione dell'Unione nei diritti nazionali a partire dalla decorrenza della pensione; ciò vale a condizione che i diritti trasferiti siano effettivamente presi in considerazione nel calcolo della pensione UE. La Corte esclude altresì che tale meccanismo integri, di per sé, un arricchimento senza causa delle istituzioni dell'Unione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 11, paragrafo 1, dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 77 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 2 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Legge belga del 21 maggio 1991
Trasferimento irrevocabile dei diritti pensionistici nazionali al regime pensionistico UE mediante surrogazione
La causa trae origine da un rinvio pregiudiziale del tribunal du travail francophone de Bruxelles in una controversia tra CJ e il Service fédéral des Pensions (SFP) belga. Il giudice nazionale chiede se, nel caso di una normativa belga che prevede il trasferimento dei diritti pensionistici verso il regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione mediante surrogazione, la domanda del funzionario UE possa essere revocata fino alla data in cui la surrogazione diventa effettiva.
Fatti e procedimento principale
CJ aveva lavorato in Belgio tra il 1972 e il 1993 e aveva poi iniziato a prestare servizio presso l'Unione europea nel 1994, divenendo funzionario di ruolo nel 1995. Nel 1995 egli aveva chiesto il trasferimento al regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione dei diritti maturati in Belgio. Il SFP aveva notificato nel 1996 l'importo trasferibile e, anni dopo, i servizi dell'Unione avevano ricalcolato le annualità da prendere in considerazione nel regime UE. Quando nel 2022 CJ ha chiesto al SFP di beneficiare della pensione nazionale relativa agli anni lavorati in Belgio, il SFP ha poi revocato le proprie decisioni e gli ha comunicato che non poteva cumulare tale pensione con il trasferimento già operato verso il regime UE.
CJ ha sostenuto di non aver ricevuto la notificazione raccomandata dell'importo annuo trasferibile e quindi di poter revocare la richiesta di trasferimento. Ha inoltre dedotto che, nel sistema belga di surrogazione, si produrrebbe un arricchimento senza causa delle istituzioni dell'Unione, poiché lo Stato belga verserebbe l'importo corrispondente alla pensione mentre la pensione UE non risentirebbe, secondo lui, in modo adeguato dei diritti maturati anteriormente all'ingresso nel servizio dell'Unione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea;
- articolo 11, paragrafo 1, dell'allegato VIII;
- articolo 77 dello Statuto e articolo 2 dell'allegato VIII, relativi al calcolo della pensione di anzianità;
- articolo 4, paragrafo 3, TUE, sul principio di leale cooperazione;
- la legge belga del 21 maggio 1991, che prevede il meccanismo di surrogazione.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che lo Statuto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e vincola gli Stati membri quando la loro cooperazione è necessaria alla sua attuazione. Il sistema di trasferimento previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII mira a favorire la mobilità verso l'amministrazione dell'Unione e a rendere attrattivo il servizio europeo, consentendo ai funzionari di conservare i diritti pensionistici maturati prima dell'entrata in servizio.
Secondo la Corte, la facoltà di trasferimento conferita al funzionario è un diritto che dipende dalla sua scelta, ma la disposizione non prevede alcuna possibilità di revoca. Ne deriva che la decisione di trasferire i diritti pensionistici verso il regime UE ha carattere definitivo e irrevocabile.
La Corte esclude che tale irrevocabilità contrasti con gli obiettivi dello Statuto. Quanto alla conservazione dei diritti acquisiti, osserva che le annualità trasferite aumentano il numero di anni utili per il calcolo della pensione UE e possono consentire di raggiungere più rapidamente il massimale del 70% dell'ultimo stipendio base, senza determinare una perdita automatica dei diritti. Quanto all'attrattiva della funzione pubblica europea, la Corte sottolinea che il trasferimento è una facoltà che il funzionario esercita con cognizione di causa e che, comunque, i diritti sono presi in considerazione in entrambi i modelli di trasferimento esaminati.
La Corte considera poi il principio di leale cooperazione. Il meccanismo belga di surrogazione è ritenuto compatibile con tale principio, poiché consente la conservazione effettiva dei diritti nazionali dopo il trasferimento al regime UE e si inserisce nel tentativo del Belgio di conformarsi agli obblighi derivanti dallo Statuto.
Infine, la Corte respinge l'argomento dell'arricchimento senza causa. Il sistema pensionistico UE si basa sul numero totale di annualità e sul principio di solidarietà; non vi è corrispondenza matematica necessaria tra contributi versati e importo della pensione. Il fatto che il trasferimento avvenga mediante pagamenti rateizzati in luogo del versamento immediato di capitale non incide sul calcolo della pensione del funzionario e non determina, di per sé, un arricchimento ingiustificato delle istituzioni dell'Unione. La giurisprudenza richiamata su Kristensen viene ritenuta non pertinente, poiché riguardava un diverso problema di limitazione delle annualità riconoscibili.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che l'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto e l'articolo 4, paragrafo 3, TUE non ostano a una normativa nazionale che renda irrevocabile la decisione del funzionario di trasferire i diritti pensionistici maturati prima dell'ingresso nell'Unione, anche se il trasferimento avviene tramite surrogazione a decorrere dal momento in cui il funzionario può accedere alla pensione, purché i diritti trasferiti siano effettivamente presi in considerazione nel calcolo della pensione UE.
Implicazioni pratiche
Per il professionista, la pronuncia conferma che:
- la richiesta di trasferimento dei diritti pensionistici verso il regime UE è normalmente non revocabile;
- il fatto che il meccanismo nazionale non trasferisca subito il capitale, ma operi per surrogazione, non ne compromette la validità;
- ciò che conta, ai fini della legittimità del sistema, è l'effettiva valorizzazione dei diritti trasferiti nel calcolo della pensione dell'Unione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 18 dic 2025Corte di giustizia, Sentenza C-417/23
- Sentenza · 18 dic 2025Corte di giustizia, Sentenza C-448/23
- Sentenza · 18 dic 2025Corte di giustizia, Sentenza C-560/23
- Sentenza · 18 dic 2025Corte di giustizia, Sentenza C-633/23
- Sentenza · 18 dic 2025Corte di giustizia, Sentenza C-679/23
- Sentenza · 18 dic 2025Corte di giustizia, Sentenza C-731/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →