Sentenza n. 1123/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del permesso di costruire in sanatoria richiesto nel 1985 e annullamento d’ufficio dell’autorizzazione all’agibilità rilasciata nel 2011
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto nel 1985 il condono del manufatto residenziale abusivo; la concessione in sanatoria rilasciata nel 1992 era stata revocata dal Comune con atto del 21 marzo 1992, notificato e mai impugnato. Nel 2011 era stata rilasciata l’agibilità. Nel 2023 il Comune ha respinto definitivamente l’istanza di condono e annullato in autotutela l’agibilità. I ricorrenti hanno dedotto: violazione del termine di conclusione del procedimento, considerato il decorso di circa trentotto anni, e asserita consumazione del potere di primo grado, sostenendo che la concessione favorevole del 1992 non fosse stata revocata; in subordine, insussistenza dei presupposti per la revoca ex art. 21-quinquies l. 241/1990 e per l’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della stessa legge, sia riguardo alla sanatoria sia riguardo all’agibilità; infine, erroneità delle ragioni del diniego, poiché il piano di recupero avrebbe consentito una ricostruzione di tipo B e il certificato di idoneità statica non sarebbe stato necessario per un edificio di volume inferiore a 450 mc.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha rigettato congiuntamente i primi tre profili: la concessione in sanatoria del 1992 era stata revocata con atto notificato il 1° aprile 1992 e non impugnato, divenuto quindi definitivo; il diniego del 2023 costituisce esercizio del potere di primo grado sulla domanda di condono, non revoca o annullamento d’ufficio di un precedente titolo ancora efficace. L’agibilità del 2011 era stata rilasciata sul presupposto non veritiero che la concessione in sanatoria fosse tuttora efficace; inoltre, era stata rappresentata come allegata una certificazione di idoneità statica di cui gli interessati non erano in possesso. L’annullamento d’ufficio dell’agibilità è stato pertanto ritenuto legittimo anche a distanza di molti anni. Ha respinto anche la censura relativa alle ragioni sostanziali del diniego: il parere favorevole dell’Autorità di Bacino era condizionato alla conformità degli interventi alle previsioni del piano di recupero; tale piano prevedeva la demolizione dei manufatti esistenti e la loro ricostruzione, con volumi ridotti, in altra area. Poiché il manufatto non era conforme al piano, il condono non poteva essere accordato. Le ulteriori contestazioni sulla tipologia edilizia e sull’idoneità statica non superavano la ragione decisiva della non sanabilità. Spese compensate per le particolarità del caso e la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
I primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente dati i profili di connessione, non possono essere condivisi.
La censura relativa al superamento del termine procedimentale è respinta perché il diniego del 2023 è esercizio del potere di primo grado su un’istanza ancora da definire, mentre il titolo favorevole del 1992 era stato revocato e la revoca era divenuta definitiva.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Ne consegue che il diniego di sanatoria oggetto del presente gravame non può in alcun modo qualificarsi come provvedimento di secondo grado (né come revoca e neppure come annullamento di ufficio), costituendo esso, piuttosto, espressione di esercizio del potere di primo grado rispetto all’istanza di condono inoltrata nel 1985.
La disciplina della revoca non si applica al diniego impugnato, che non rimuove un titolo efficace ma decide in primo grado l’istanza di condono, dopo che la concessione del 1992 era stata revocata con un atto definitivo.
art. 21-nonies l. 241/1990
Ne consegue che l’intervenuto annullamento d’ufficio del certificato di agibilità, pur a distanza di molti anni, è del tutto legittimo e giustificato.
L’annullamento d’ufficio dell’agibilità può ritenersi legittimo anche a distanza di molti anni quando il titolo risulta fondato sull’erroneo presupposto della persistente efficacia della concessione in sanatoria, già revocata, e sulla non conforme rappresentazione dei fatti da parte degli interessati.
Massime di principio
- La mancata impugnazione nei termini di un provvedimento di revoca notificato rende definitivo il provvedimento; le relative censure non possono essere recuperate impugnando un successivo atto che decida in primo grado un’istanza rimasta pendente.
- Il rilascio dell’agibilità non rende legittimo un immobile abusivo né presuppone la permanenza di un titolo edilizio già revocato; se l’agibilità è stata ottenuta sulla base dell’erroneo presupposto della persistente efficacia del titolo, il Comune può annullarla d’ufficio anche a distanza di anni.
- Quando il parere favorevole dell’autorità competente è condizionato alla conformità dell’intervento a un piano di recupero, la sanatoria non può essere accordata se il manufatto esistente è difforme dalle prescrizioni del piano che ne prevedono la demolizione e la ricostruzione in altra area.
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