Sentenza del 18/04/2016 n. 994 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - maggiori ricavi - vendita di immobili - presunzione - pagamento "in nero" - prezzi inferiori ai valori di mercato - non è prova - determinazione del prezzo - variabili - necessità di liquidità per il venditore - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Ufficio aveva contestato al contribuente maggiori ricavi derivanti dalla vendita di immobili, presumendo che il prezzo effettivamente corrisposto fosse superiore a quello dichiarato. La presunzione si basava principalmente sul confronto con i valori di mercato e sui prezzi di immobili ritenuti analoghi, prospettando, in sostanza, un pagamento “in nero”. Il contribuente ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che i valori di mercato non dimostrassero da soli l’effettivo prezzo della specifica compravendita e che il prezzo potesse essere influenzato da circostanze individuali, tra cui la necessità di liquidità del venditore.
La decisione
La contestazione dell’Ufficio non è stata ritenuta sufficientemente provata. Per accertare maggiori ricavi, l’Amministrazione deve dimostrare che il corrispettivo effettivamente pagato sia superiore a quello dichiarato; la mera differenza tra il prezzo dichiarato e i valori medi o stimati di mercato per immobili simili non costituisce, da sola, prova dell’occultamento di ricavi. Il prezzo dipende dalla concreta trattativa e da molteplici variabili, inclusa, se documentata, l’urgenza o necessità di liquidità del venditore. L’accertamento è quindi risultato infondato o comunque non adeguatamente dimostrato.
Norme richiamate
Art. 39 del d.P.R. n. 600/1973
La norma consente la rettifica dei redditi dichiarati, ma l’Ufficio deve fornire elementi idonei a dimostrare l’esistenza di maggiori ricavi. Nel caso esaminato, il solo riferimento ai valori di mercato non è stato considerato sufficiente a provare un prezzo effettivo maggiore o un pagamento non dichiarato.
Massime di principio
- In caso di accertamento di maggiori ricavi derivanti dalla vendita di immobili, l’Amministrazione deve provare il prezzo effettivamente corrisposto, non limitarsi a confrontarlo con valori medi o stime di mercato.
- Il valore di mercato di immobili analoghi costituisce al più un indizio e non dimostra automaticamente l’esistenza di un pagamento “in nero” o di ricavi occultati.
- La determinazione del prezzo deve considerare le caratteristiche concrete della trattativa e le circostanze personali ed economiche delle parti, come l’urgenza o la necessità di liquidità del venditore, purché adeguatamente documentate.
- Il contribuente può contrastare la presunzione dell’Ufficio fornendo elementi che giustifichino un prezzo inferiore al valore di mercato, quali condizioni dell’immobile, tempi della vendita, necessità finanziarie, modalità di pagamento o altre peculiarità della negoziazione.
- L’accertamento basato esclusivamente su comparazioni astratte con prezzi di mercato è vulnerabile se non è accompagnato da ulteriori prove concrete, precise e concordanti del maggior corrispettivo.
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