Sentenza n. 4526/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 34 del 18/12/2025 prot. ca/246516/2025 avente ad oggetto: “approvazione del piano municipale del commercio su area pubblica” pubblicato sull'albo pretorio di Roma capitale dal 19/12/2025 al 2/01/2026; - della determinazione dirigenziale del Municipio Roma I u.o. amministrativa e.q. commercio aree pubbliche (c.a.p.), edicole n. rep. ca/3041/2025 n. prot. ca/249073/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I di approvazione del Piano municipale del commercio su area pubblica e successiva determinazione dirigenziale attuativa
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione municipale di approvazione del Piano del commercio su area pubblica e la successiva determinazione dirigenziale attuativa, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudizio è stato definito in forma semplificata dopo la rinuncia alla domanda cautelare. Il Collegio ha rilevato d'ufficio una causa di inammissibilità relativa alla procura speciale alle liti. In particolare, pur richiamando l'art. 40 c.p.a., l'art. 83 c.p.c. quale norma applicabile per rinvio esterno e le regole tecniche del processo amministrativo telematico, il TAR ha constatato che nel deposito telematico mancava l'asseverazione con firma digitale della sottoscrizione della procura da parte del difensore. Il Collegio ha inoltre dato atto della possibile genericità della procura, senza tuttavia fondare esclusivamente su tale profilo la decisione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nonostante la rinuncia alla domanda cautelare, poiché non ricorrevano le cause ostative previste dalla legge: difetto di contraddittorio, incompletezza dell'istruttoria o dichiarazione di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione. Nel merito processuale ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la procura speciale non risultava asseverata con firma digitale dal difensore, come richiesto dal combinato disposto dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021 e dell'art. 136 c.p.a. La procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e deve consentire l'immediata riconducibilità della procura all'oggetto della controversia. Il Collegio ha escluso la possibilità di assegnare un termine per il rilascio o la rinnovazione della procura, richiamando il principio secondo cui la disciplina del processo amministrativo non consente di sanare tale carenza mediante la ratifica prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c.; l'inammissibilità richiede infatti che il requisito sussista al momento della proposizione del ricorso. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 40 c.p.a.
La procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo e deve contenere elementi idonei a rendere immediatamente riconducibile la procura all'oggetto della controversia.
art. 39 c.p.a.
Consente il rinvio esterno alle norme del codice di procedura civile, tra cui l'art. 83 c.p.c., nei limiti della compatibilità con la disciplina del processo amministrativo.
art. 83 c.p.c.
La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.
Disciplina le modalità di conferimento e collegamento della procura all'atto processuale, ma opera nel processo amministrativo solo in quanto compatibile con i requisiti propri della procura speciale amministrativa.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Consente la declaratoria d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della regolarizzazione o ratifica della procura prevista dal processo civile non è applicabile al processo amministrativo, nel quale l'esistenza della procura speciale è requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 8 decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021
La procura alle liti è autenticata dal difensore, nei casi in cui è il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firma digitale.
Nel processo amministrativo telematico, la procura cartacea depositata come copia informatica deve essere asseverata secondo le modalità previste; la procura si considera apposta in calce quando il documento, informatico o per immagine, è depositato telematicamente insieme all'atto cui si riferisce.
art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
L'asseverazione digitale del difensore è necessaria per attestare la conformità della copia informatica o per immagine dell'atto analogico depositato telematicamente; la sua mancanza, con riguardo alla procura alle liti, determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, purché non sussistano le cause ostative previste dalla legge e siano sentite le parti.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale alle liti è un requisito di ammissibilità del ricorso e deve sussistere anteriormente o contestualmente alla proposizione dell'atto, con contenuto tale da consentire l'immediata individuazione della controversia, delle parti e dell'autorità giudiziaria adita.
- Quando la procura cartacea viene depositata telematicamente come copia informatica o per immagine, il difensore deve attestare digitalmente la conformità della copia all'originale secondo le modalità del processo amministrativo telematico; la mancanza di tale asseverazione rende il ricorso inammissibile.
- La carenza della procura speciale nel processo amministrativo non è sanabile mediante la ratifica o regolarizzazione successiva prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c., poiché l'inammissibilità del ricorso richiede che il requisito sussista al momento della proposizione e non consente la rinnovazione propria delle nullità sanabili.
- La rinuncia alla domanda cautelare non impedisce, di per sé, la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; la definizione immediata resta possibile quando non vi siano difetto di contraddittorio, incompletezza dell'istruttoria o dichiarazioni di voler proporre ulteriori atti processuali incompatibili con la decisione immediata.
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