Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15875/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cooperativa)

La controversia

Una società cooperativa, dopo l'apertura della procedura di scioglimento ex art. 2545-septiesdecies c.c., ha agito in via di subentro in una revocatoria ordinaria già promossa da una creditrice contro un atto pubblico con cui la cooperativa aveva conferito l'unico immobile di proprietà in un consorzio di nuova costituzione, imputandone il valore in parte a liberazione della quota consortile e in parte a versamento in conto prestito infruttifero. Il tribunale aveva dichiarato improcedibile la domanda della creditrice originaria e aveva accolto la revocatoria proposta dalla cooperativa. In appello, il consorzio aveva sostenuto che il commissario liquidatore non potesse proporre l'azione senza previa declaratoria di insolvenza e, comunque, che mancasse la prova dei presupposti oggettivi dell'azione, in particolare della preesistenza dei crediti ammessi al passivo e dell'eventus damni. La Corte d'appello aveva accolto tali censure e rigettato la revocatoria. In Cassazione la cooperativa ha dedotto: 1) violazione degli artt. 66, 201 e 202 l.fall. e 2901 c.c., sostenendo che l'azione era proponibile anche senza accertamento formale dello stato di insolvenza; 2) violazione delle medesime norme, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale avesse ignorato la preesistenza del credito della creditrice originaria e il fatto che l'immobile conferito fosse l'unico bene della debitrice.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello non avesse affermato la necessità di una preventiva declaratoria di insolvenza come condizione dell'azione, ma avesse rigettato la domanda per difetto di prova dei presupposti di merito. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, quando l'organo della procedura subentra in una revocatoria ordinaria già promossa da un singolo creditore, non è necessario dimostrare anche l'ammissione del credito al passivo, essendo sufficiente la preesistenza del credito rispetto all'atto dispositivo e il pregiudizio derivante dall'atto. Ha inoltre ritenuto erronea la sentenza impugnata perché aveva omesso di considerare un fatto decisivo già accertato in primo grado, cioè che il bene conferito era l'unico immobile della debitrice, circostanza idonea a integrare l'eventus damni. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    disciplina l'azione revocatoria ordinaria; nel caso di subentro della procedura concorsuale in un giudizio già promosso dal creditore, rilevano la preesistenza del credito e il pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo.

  • art. 66 l.fall.

    "dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III e Sezione IV e le disposizioni di cui all’art 66"

    attribuisce all'organo della procedura la legittimazione a subentrare o ad esercitare l'azione revocatoria in luogo del singolo creditore.

  • art. 201 l.fall.

    comporta, dal provvedimento di liquidazione, l'applicazione della disciplina revocatoria prevista per il fallimento, senza necessità di una distinta declaratoria di insolvenza ai fini della proponibilità dell'azione.

  • art. 202 l.fall.

    richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme sulla liquidazione e alla revocatoria, senza una specifica autonoma ratio esplicitata.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere probatorio; la Corte precisa che, nel subentro della procedura in una revocatoria già pendente, non occorre la prova dell'ammissione del credito al passivo.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare il mancato esame di elementi di fatto già acquisiti al giudizio.

  • art. 2343 c.c.

    citato incidentalmente con riferimento alla stima del bene conferito, che risultava inferiore a quella iscritta in bilancio.

  • art. 97 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sulle spese di lite, poi assorbito.

  • art. 2545-septiesdecies c.c.

    indica lo scioglimento della cooperativa e la conseguente legittimazione del commissario liquidatore.

Massime di principio

  • Quando l'organo di una procedura concorsuale subentra in una revocatoria ordinaria già promossa da un singolo creditore, non sta esercitando una nuova azione: la domanda conserva le condizioni originarie e la tutela del creditore individuale si estende automaticamente alla massa.
  • In tale ipotesi, ai fini della prova dell'eventus damni è sufficiente dimostrare che il credito è anteriore all'atto dispositivo e che l'atto ha inciso sulla garanzia patrimoniale, senza bisogno di provare l'ammissione del credito allo stato passivo.
  • L'eventus damni può essere desunto anche dal fatto che l'atto dispositivo abbia riguardato l'unico bene di proprietà del debitore o abbia comunque ridotto in modo apprezzabile la consistenza del patrimonio residuo rispetto all'esposizione debitoria complessiva.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che censuri una statuizione non effettivamente resa dalla sentenza impugnata, quando il giudice di merito abbia deciso su un diverso profilo della medesima eccezione.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.