Cassazione Penale, Sentenza n. 29708/2025 del 26/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva approvato il rendiconto della gestione predisposto dall'amministratore giudiziario relativo a beni posti sotto sequestro e poi dissequestrati. Il ricorrente deduceva, in particolare, violazione dell'art. 627 comma 3 c.p.p. per approvazione nonostante riscontrate anomalie contabili; e denunciava specifiche irregolarità nella gestione quali la ratifica della vendita dell'appartamento di proprietà del figlio, il ritardato e ingiustificato versamento al condominio relativo a detto appartamento e la trattenuta per anni delle somme derivanti dalla vendita di una delle autovetture di proprietà del ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio avesse approvato il conto dopo che le anomalie contabili erano state chiarite e ricomposte nella relativa appostazione; ha richiamato la sentenza rescindente che delimita la funzione del giudizio sul rendiconto alla verifica contabile e non all'accertamento di responsabilità dell'amministratore, stabilendo che in presenza di criticità il giudice deve invitare l'amministratore a sanare le irregolarità piuttosto che procedere a un'approvazione parziale. La Corte ha inoltre rilevato l'inammissibilità dei rilievi per essere generici, riguardanti profili di responsabilità non devoluti al giudizio o eccentrici rispetto al più limitato devoluto imposto dalla decisione di annullamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione all'approvazione del rendiconto nonostante anomalie; la Corte ha però ritenuto inammissibile il rilievo perché il controllo ex art.43 d.lgs. 159/2011 è una verifica contabile e non un giudizio di responsabilità dell'amministratore
art. 43 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Il giudizio sul rendiconto ha funzione di verifica delle voci contabili (importi pagati e riscossi, descrizione dei cespiti e saldo). Se emergono irregolarità o incompletezze il giudice deve invitare l'amministratore a sanare le omissioni; l'approvazione è possibile solo in assenza di criticità o dopo il loro superamento
Sentenza rescindente, Corte di Cassazione Sez. II, 22 maggio 2024, n. 28564
Ha precisato il principio secondo cui il controllo del rendiconto è limitato alla verifica contabile e che il giudice deve promuovere la sanatoria delle irregolarità; ha anche delimitato il devoluto della revisione (in quel caso circoscritto al ricavato della vendita di due autovetture), principio poi applicato nel giudizio di rinvio
Massime di principio
- Il giudizio sull'approvazione del rendiconto dell'amministratore giudiziario è essenzialmente una verifica contabile, non un procedimento per accertare responsabilità gestionali personali.
- Se emergono irregolarità o incompletezze nel rendiconto il giudice deve invitare l'amministratore a sanarle; non è corretta un'approvazione parziale del rendiconto senza sanatoria.
- I ricorsi che sollevano rilievi generici o che mirano ad accertare responsabilità dell'amministratore senza contraddire specificamente la quadratura contabile risultano inammissibili.
- La portata del riesame è limitata al devoluto stabilito dalla precedente decisione di annullamento: questioni estranee a quel devoluto possono essere dichiarate prive di interesse e quindi inammissibili.
- La parte che propone ricorso inammissibile può essere condannata al pagamento delle spese e a una somma alla cassa delle ammende.
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