Sentenza del 21/02/2019 n. 2108 - Comm. Trib. Prov. Catania
Accertamento analitico-induttivo - Irregolarità formali nelle scritture contabili e rilevanti omissioni sostanziali - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo previsto dagli artt. 39 e 41-bis del DPR 600/1973. L'Ufficio ha ricostruito il reddito sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, dopo aver rilevato irregolarità formali nella tenuta delle scritture contabili, nonché rilevanti omissioni e incongruenze sostanziali nei dati contabili dichiarati dal contribuente.
La decisione
È stata ritenuta legittima la scelta dell'Ufficio di ricorrere al metodo analitico-induttivo e di procedere alla ricostruzione presuntiva del reddito. Le irregolarità contabili formali, unitamente alle omissioni e alle incongruenze sostanziali, sono state considerate sufficienti a giustificare il superamento dell'attendibilità delle scritture contabili, purché le presunzioni utilizzate risultino gravi, precise e concordanti. Il ricorso del contribuente è quindi risultato infondato o comunque soccombente.
Norme richiamate
DPR 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Accertamento analitico-induttivo mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente il reddito quando le scritture contabili presentano irregolarità o risultano inattendibili, utilizzando elementi presuntivi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La disposizione disciplina l'accertamento parziale, consentendo all'Ufficio di rettificare specifici elementi reddituali sulla base di dati ed elementi sufficienti, anche presuntivi, emersi nell'attività di controllo.
Massime di principio
- La presenza di sole irregolarità formali non comporta automaticamente la legittimità dell'accertamento: esse devono essere valutate insieme a omissioni, incoerenze o anomalie sostanziali idonee a compromettere l'attendibilità della contabilità.
- Quando la contabilità è complessivamente inattendibile, l'Amministrazione può ricorrere al metodo analitico-induttivo e ricostruire il reddito anche tramite presunzioni, purché siano gravi, precise e concordanti.
- Il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando l'inesistenza delle irregolarità, la loro irrilevanza sulla determinazione del reddito oppure l'assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni.
- La motivazione dell'accertamento deve indicare concretamente le anomalie contabili e spiegare il percorso logico che collega tali anomalie alla maggiore ricostruzione reddituale.
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