Cassazione Penale, Sentenza n. 24794/2024 del 21/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del 22/11/2023 del Tribunale di Lecce che, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a Solazzo per il reato di incendio doloso (art. 423 cod. pen., con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5). Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione ed errata applicazione dell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. e insussistenza della gravità indiziaria; vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; (2) errata qualificazione giuridica della fattispecie: la condotta sarebbe più appropriatamente inquadrabile nell'art. 424 cod. pen. (danneggiamento seguito da incendio) e non nell'art. 423. La decisione del Tribunale di Lecce si era fondata su indizi quali le dichiarazioni di testimoni (Alfredo e Cristina Serinelli, Desiree Ingrosso), l'esistenza di un rapporto conflittuale con la Ingrosso e la registrazione di due passaggi dell'auto dell'indagato nei pressi del luogo dell'incendio venti minuti prima dell'evento, con particolare rilievo attribuito alle riprese video; il Tribunale aveva inoltre motivato la qualificazione come incendio doloso valorizzando l'uso di liquido infiammabile, la prossimità ad abitazioni, l'entità e diffusività della combustione e il pericolo per la pubblica incolumità (compresa fuga di gas).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: nel frattempo il GIP del Tribunale di Lecce, con dispositivo depositato il 25/01/2024, ha assolto Solazzo per non aver commesso il fatto, determinando la perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 300 cod. proc. pen. Poiché l'eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe potuto produrre alcun effetto favorevole per il ricorrente, è venuto meno l'interesse ad impugnare e il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non è stata disposta condanna alle spese né applicata sanzione pecuniaria a carico del ricorrente, in quanto la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non configura soccombenza effettiva.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Disciplina della funzione del giudice del riesame: il Tribunale in sede di riesame ha valutato la sussistenza dei presupposti per la conferma della misura cautelare
art. 423 cod. pen.
Fattispecie di incendio doloso: il Tribunale ha ritenuto integrati gli elementi per questa qualificazione alla luce dell'uso di liquido infiammabile, della diffusività delle fiamme e del pericolo per la pubblica incolumità
art. 424 cod. pen.
Danneggiamento seguito da incendio: il ricorrente sosteneva che la condotta fosse più adeguatamente inquadrabile in questa fattispecie meno grave; la Corte si è limitata a decidere l'inammissibilità del ricorso senza entrare nel merito della qualificazione perché venuto meno l'interesse
art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.
art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.
Circostanza aggravante richiamata nell'imputazione (pericolo per la pubblica incolumità) e valutata dal Tribunale nell'apprezzamento della gravità del fatto
art. 273, comma 1 cod. proc. pen.
art. 273, comma 1 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di gravità indiziaria; il ricorso censurava la insufficienza degli indizi ma la Corte non ha esaminato il merito per l'inammissibilità sopravvenuta
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di cassazione riferiti a vizi di motivazione (contraddittorietà, illogicità) e a violazioni di norme sostanziali; il ricorrente li ha invocati ma la Corte non si è pronunciata nel merito
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
Requisito dell'interesse ad impugnare: la Corte ha applicato il principio secondo cui l'interesse deve persistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione
art. 300 cod. proc. pen.
Norma che determina la perdita di efficacia della misura cautelare in caso di sentenza assolutoria; la pronuncia di assoluzione del GIP ha fatto venire meno l'efficacia della misura e quindi l'interesse all'impugnazione
Giurisprudenza citata (Sez. 1 n. 11302/2017; Sez. U. n. 6624/2011 e altre)
Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017; Sez. U. n. 6624 del 27/10/2011 e precedenti citati
Principi consolidati relativi all'interesse ad impugnare e alla nozione di carenza di interesse sopravvenuta: l'impugnazione è priva di interesse se la situazione che il ricorrente intendeva rimuovere è stata meno o la finalità è stata già raggiunta
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione: se, nel frattempo, la misura cautelare perde efficacia (es. per assoluzione), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse
- La Corte di legittimità non entra nel merito delle censure se l'inammissibilità è determinata da mancanza di interesse: per ottenere un controllo sul merito occorre che l'impugnante conservi un vantaggio potenziale dall'accoglimento
- Nella valutazione della gravità indiziaria per misure cautelari è rilevante la convergenza degli elementi (dichiarazioni di testimoni, riscontri video, motivi e precedenti rapporti conflittuali), ma tali elementi possono essere considerati recessivi o preponderanti a seconda del quadro probatorio complessivo
- La distinzione tra incendio doloso (art. 423) e danneggiamento seguito da incendio (art. 424) si fonda su aspetti quali l'uso di mezzi idonei a creare grave pericolo per la pubblica incolumità, la diffusività delle fiamme e la modalità dell'azione; tuttavia la qualificazione definitiva può essere rimessa alla fase del giudizio di merito
- Una pronuncia di assoluzione che determina la perdita di efficacia della misura cautelare elimina l'interesse a impugnare decisioni cautelari collegate, salvo che l'impugnante dimostri un interesse residuo concreto e attuale
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta mancanza d'interesse non comporta automaticamente condanna alle spese o sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente
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