Sentenza n. 998/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento di non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione adottato dal Consiglio della Classe 5SP Liceo Scientifico Sportivo dell’I.I.S. “-OMISSIS-” di -OMISSIS- all’esito dello scrutinio finale dell’8 giugno 2026, comunicato alla -OMISSIS- mediante pubblicazione/annotazione sul registro elettronico; - nonché di ogni altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non compiutamente conosciuto, la cui efficacia risulti lesiva degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di non ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione adottata dal Consiglio di classe
Esito
Favorevole al resistente (istituto scolastico e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente, portatore di BES con diagnosi di disturbo dell’attività e dell’attenzione e destinatario di un Piano Didattico Personalizzato contenente misure compensative e dispensative, ha impugnato la non ammissione all’esame di maturità, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che la scuola non avrebbe applicato concretamente le misure previste dal PDP, lo avrebbe valutato secondo modalità ordinarie e avrebbe posto a fondamento dei giudizi negativi proprio le difficoltà riconducibili al disturbo; che alle verifiche scritte non sarebbero state allegate le griglie di osservazione dell’approccio alle prove previste dal PTOF; che la motivazione del provvedimento sarebbe contraddittoria, affermando contestualmente l’applicazione del PDP e valorizzando negativamente le difficoltà dello studente; infine, che non sarebbero stati attivati adeguati interventi di recupero. È stata inoltre contestata la documentazione prodotta dalla scuola, con richiesta di esibizione degli originali cartacei delle verifiche, e domandata l’ammissione alle sessioni straordinarie dell’esame di Stato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, decidendo con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha ritenuto correttamente applicata l’Ordinanza Ministeriale n. 54/2026, che richiede, quale regola, la votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e consente l’ammissione in presenza di una sola insufficienza soltanto con adeguata motivazione. Nel caso concreto lo studente aveva riportato quattro insufficienze — diritto ed economia dello sport, fisica, matematica e scienze naturali — accompagnate da motivazioni analitiche e da un giudizio complessivo coerente, riferito alle lacune pregresse, allo studio discontinuo, alle difficoltà di rielaborazione e al mancato raggiungimento delle competenze richieste. Il giudizio di non ammissione è stato qualificato come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di macroscopica illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria o travisamento, vizi non ravvisati. Il TAR ha affermato che l’eventuale mancata o insufficiente applicazione delle misure compensative e dispensative non determina, di per sé, l’illegittimità della non ammissione, fondata sul dato oggettivo dell’insufficiente preparazione, potendo eventualmente rilevare sul piano risarcitorio. In ogni caso, la scuola aveva fornito prova documentale dell’applicazione delle misure previste dal PDP, mentre lo studente non aveva offerto concreti elementi contrari. L’utilizzo degli strumenti compensativi non garantisce il superamento dell’anno scolastico né comporta un abbassamento degli standard di apprendimento. La mancata allegazione alle verifiche delle griglie di osservazione previste dal PTOF non è stata ritenuta vizio di legittimità, trattandosi di uno strumento di ausilio per i docenti, necessario per valutazioni differenziate riferite a disabilità incidenti sulle capacità cognitive, non per un BES gestibile mediante misure compensative e dispensative. Anche la censura relativa agli interventi di recupero è stata respinta: la mancata attivazione o l’insufficienza delle iniziative di sostegno non incidono sulla legittimità del giudizio finale, che deve basarsi sulla preparazione e maturità effettivamente raggiunte; inoltre, in fatto, risultavano svolte o offerte diverse attività di recupero e tutoraggio. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previa audizione delle parti presenti.
art. 3, comma 1, lett. a), punto iv), O.M. n. 54/2026
Sono ammessi a sostenere l’esame di maturità in qualità di candidati interni: a) gli studenti (…) in possesso dei seguenti requisiti: (…) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. (…). Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame di maturità.
La sufficienza in tutte le discipline costituisce la regola per l’ammissione; anche una sola insufficienza giustifica, di regola, la non ammissione. L’ammissione nonostante un’insufficienza è una facoltà eccezionale del consiglio di classe, subordinata ad adeguata motivazione.
PDP per alunni con BES
Il PDP deve assicurare strumenti e modalità didattiche compensative e dispensative, ma non comporta la rivalutazione favorevole di risultati comunque insufficienti né l’abbassamento del livello di preparazione richiesto per l’ammissione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, il presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali particolari e l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il giudizio di non ammissione di uno studente all’esame conclusivo del secondo ciclo, fondato sull’insufficienza nella preparazione e sul mancato raggiungimento delle competenze richieste, costituisce espressione di discrezionalità tecnica del consiglio di classe ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per vizi macroscopici quali illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti.
- La disciplina che richiede la sufficienza in ciascuna disciplina rende, di regola, sufficiente anche una sola insufficienza a giustificare la non ammissione; l’ammissione nonostante l’insufficienza costituisce un’eccezione rimessa al consiglio di classe e richiede un’adeguata motivazione.
- L’eventuale mancata o insufficiente applicazione delle misure compensative e dispensative previste da un PDP non determina, di per sé, l’illegittimità del giudizio di non ammissione, che deve basarsi sulla preparazione effettivamente raggiunta; tali omissioni possono eventualmente rilevare ai fini di una domanda risarcitoria.
- Le misure compensative e dispensative previste per uno studente con BES servono a rendere accessibile il percorso didattico, ma non garantiscono il superamento dell’anno scolastico né comportano una riduzione degli obiettivi cognitivi e delle competenze richiesti per l’ammissione.
- La mancata allegazione alle verifiche di una griglia di osservazione prevista dal PTOF come strumento di ausilio per i docenti non costituisce vizio di legittimità dello scrutinio, salvo che tale strumento sia necessario nell’ambito di una valutazione differenziata prevista per una disabilità incidente sulle capacità cognitive.
- La mancata attivazione o l’insufficienza delle iniziative di recupero durante l’anno scolastico non incide, di per sé, sulla legittimità del giudizio finale di non ammissione, che deve essere formulato sulla base della preparazione e della maturità effettivamente raggiunte dallo studente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1568/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1569/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1571/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1572/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1573/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →