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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/333

Regolamento delegato (UE) 2023/333 della Commissione dell'11 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità sono considerati identici o simili ai fini dell'individuazione di identità multiple

Normativa europea32023R0333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce criteri uniformi per qualificare come "identici" o "simili" i dati di identità presenti in diversi sistemi di informazione dell’UE, così da consentire al rilevatore di identità multiple di creare collegamenti corretti tra fascicoli riferibili alla stessa persona. La disciplina mira a ridurre i collegamenti gialli e, quindi, le verifiche manuali, limitando l’onere per gli interessati e per le autorità competenti. Sono inoltre previste regole sulla conservazione delle registrazioni del confronto e sul loro utilizzo per monitoraggio e statistiche operative.

Determinazione dei casi in cui i dati di identità devono considerarsi identici o simili ai fini dell’individuazione di identità multiple nell’interoperabilità dei sistemi di informazione UE.

Ambito di applicazione

Si applica, nell’ambito del quadro di interoperabilità dei sistemi di informazione dell’UE nel settore frontiere, visti, cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, alla determinazione dei collegamenti tra dati di identità conservati in sistemi diversi ai fini del rilevatore di identità multiple. Riguarda in particolare SIS, EES, ETIAS, ECRIS-TCN e VIS, nonché l’archivio comune di dati di identità gestito nel quadro dell’interoperabilità; è vincolante e direttamente applicabile negli Stati membri, con partecipazione/destino differenziato per Danimarca, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia secondo i rispettivi regimi Schengen richiamati nei considerando.

Determinazione dei casi in cui i dati di identità sono considerati identici o simili ai fini dell’individuazione di identità multiple

Il regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2019/817, che istituisce il quadro di interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’Unione nel settore frontiere/visti, per rendere operativa una componente essenziale del sistema: il rilevatore di identità multiple. La finalità dichiarata è duplice: facilitare le verifiche di identità dei viaggiatori in buona fede e contrastare la frode di identità, riducendo al contempo il numero di collegamenti che richiedono verifica manuale.

Contesto normativo e finalità

Nei considerando si spiega che il rilevatore di identità multiple crea e conserva collegamenti tra dati presenti in sistemi diversi; tali collegamenti possono essere bianchi, quando i dati sono identici o simili, oppure gialli, quando non possono essere considerati simili e occorre una verifica manuale. Poiché i collegamenti gialli comportano un onere sia per le persone interessate sia per le autorità nazionali e le agenzie dell’Unione, il regolamento definisce in modo puntuale le procedure per stabilire quando i dati devono essere trattati come identici o simili.

Ambito soggettivo e sistemi interessati

Le regole riguardano i dati di identità conservati in più sistemi di informazione dell’UE, in particolare SIS, EES, ETIAS, ECRIS-TCN e VIS. I dati considerati includono, a seconda del sistema, cognome, nome, nomi precedenti o alias, data di nascita, genere/sesso, cittadinanza o cittadinanze e luogo di nascita, secondo le definizioni richiamate dalle norme settoriali. Il regolamento precisa anche che, nel SIS, alcuni dati possono essere qualificati come identità confermata, non confermata, alias o identità usurpata; ai fini delle tabelle, i dati di alias corrispondono alle categorie non confermate, false/fittizie o usurpate.

Dati considerati identici

Perché i dati siano considerati identici occorre il rispetto cumulativo delle condizioni stabilite nell’allegato I. In particolare:

  • la categoria "nomi" deve coincidere nei campi rilevanti dei due sistemi;
  • la data di nascita deve essere uguale;
  • il genere deve essere uguale;
  • almeno un dato della categoria "cittadinanze e luogo di nascita" deve coincidere, compresa almeno una cittadinanza. L’articolo 1 chiarisce che la corrispondenza deve essere del 100 %, eventualmente dopo una conversione-armonizzazione dei formati.

Dati considerati simili

Per i casi di similarità, l’allegato II contiene una disciplina esaustiva che l’articolo 3 rende vincolante. I dati possono essere considerati simili, tra l’altro, in presenza di:

  • traslitterazioni conosciute dei nomi o delle cittadinanze/luoghi di nascita;
  • inversioni di cognome/nome o di elementi interni alla stessa categoria;
  • nome e cognome riuniti in un unico campo;
  • inversione dell’ordine di parole o di lettere;
  • una sola modifica di carattere, inclusi inserimenti, cancellazioni e sostituzioni;
  • differenze dovute all’uso di trattini, virgole o apostrofi;
  • troncamenti del nome;
  • inversione di giorno e mese nella data di nascita;
  • differenze dovute alla conversione tra calendari diversi;
  • variazioni note di denominazione di cittadinanze, paesi o città. Per il trattamento algoritmico, eu-LISA applica queste regole con il supporto del gruppo consultivo sull’interoperabilità; la Commissione può chiedere un adeguamento dell’algoritmo per dare priorità ai collegamenti gialli più promettenti e ridurre il numero di verifiche manuali.

Conservazione e utilizzo delle registrazioni

L’articolo 4 disciplina le registrazioni del confronto dei dati conservate nell’archivio comune di dati di identità. Le registrazioni devono contenere almeno data e ora, risultato del confronto, colore del collegamento dopo il trattamento automatizzato, eventuale colore dopo il trattamento manuale e le successive modifiche dei collegamenti. La durata massima di conservazione è fissata in un anno dal confronto, decorso il quale la soppressione è automatica. Le registrazioni servono anche per produrre relazioni automatiche sulle attività e per controllare l’esattezza dei confronti tra sistemi.

Applicazione territoriale e status degli Stati partecipanti

Nei considerando si precisa che il regolamento costituisce sviluppo dell’acquis di Schengen e, perciò, vincola la Danimarca in base alla sua notifica di recepimento; non vincola l’Irlanda, che non partecipa a tale sviluppo. È altresì qualificato come sviluppo Schengen per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, nonché come atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso connesso per Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia, secondo i rispettivi atti di adesione o accordi associativi richiamati.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni di dati di identità, uguaglianza e traslitterazione

L’articolo 1 definisce i "dati di identità" rilevanti per SIS, EES, ETIAS, ECRIS-TCN e VIS, richiamando le rispettive basi normative e precisando quali elementi anagrafici e identificativi sono confrontati. Definisce inoltre "uguale" come corrispondenza al 100 % tra dati di due diversi sistemi, eventualmente previa funzionalità di conversione-armonizzazione, e "traslitterazione" come conversione di un testo da un alfabeto a un altro secondo regole predeterminate.

Casi di identità identica

L’articolo 2 rinvia all’allegato I per individuare le procedure e le condizioni in cui i dati di identità devono essere considerati identici. In sintesi, l’identità è riconosciuta quando risultano soddisfatte cumulativamente le condizioni relative a nomi, data di nascita, genere e cittadinanze/luogo di nascita, con una corrispondenza piena dei dati richiesti per ciascuna categoria.

Casi di identità simile

L’articolo 3 rinvia all’allegato II per i casi in cui i dati sono considerati simili. L’allegato prevede una lista esaustiva di situazioni, tra cui traslitterazioni note, inversioni di nomi e cognomi, raggruppamento del nome e cognome in un unico campo, scambio di parole o lettere, una sola modifica di carattere, differenze dovute a trattini/virgole/apostrofi, troncamenti, inversioni del giorno e del mese, conversioni note di calendari, e variazioni note di denominazione di cittadinanze, paesi o città.

Registrazioni del confronto nei dati comuni

L’articolo 4 impone all’archivio comune di dati di identità di conservare le registrazioni dei confronti, includendo almeno data e ora, esito del confronto, colore del collegamento, eventuale esito del trattamento manuale successivo a un collegamento giallo e modifiche dei collegamenti. Le registrazioni sono conservate per un massimo di un anno e poi soppresse automaticamente; sono inoltre utilizzate per relazioni automatiche sulle attività e per monitorare l’esattezza dei confronti tra sistemi.

Allegati tecnici e ruolo di eu-LISA

Gli allegati I e II contengono le tabelle e le regole tecniche operative per determinare identità identiche e simili. È previsto che eu-LISA, assistita dal gruppo consultivo sull’interoperabilità e in consultazione con la Commissione e il sottogruppo competente del gruppo di esperti, applichi tali norme mediante algoritmo e ne monitori l’impatto, con possibilità per la Commissione di chiedere l’adeguamento dell’algoritmo per ridurre i collegamenti gialli.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 5 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieinteroperabilità dei sistemi informativifrontiere e vistiasilo e migrazionecooperazione di polizia e giudiziariaprotezione dei dati

Testo integrale

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