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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1193

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193 della Commissione dell’11 luglio 2022 che istituisce misure per eradicare l’organismo nocivo Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 e prevenirne la diffusione

Normativa europea32022R1193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un regime uniforme nell’Unione per l’eradicazione di Ralstonia solanacearum, agente del marciume bruno della patata, e per impedirne la diffusione. Impone indagini annuali, procedure di prova standardizzate, misure immediate in caso di sospetto e un articolato sistema di delimitazione delle aree infette o probabilmente infette. In caso di conferma dell’organismo nocivo, prevede distruzione o smaltimento controllato del materiale infetto, pulizia e disinfezione di attrezzature e magazzini, nonché specifiche prescrizioni per la prosecuzione o il ripristino delle produzioni in aree colpite. Il testo contiene inoltre allegati tecnici dettagliati sulle prove diagnostiche, sui criteri di delimitazione e sulle misure di eradicazione.

Misure fitosanitarie per eradicare Ralstonia solanacearum e prevenirne la diffusione nell’Unione europea, con particolare riferimento a patata e pomodoro.

Ambito di applicazione

Si applica nel territorio dell’Unione alle autorità competenti degli Stati membri e, indirettamente, agli operatori coinvolti nella produzione, manipolazione, stoccaggio, trasporto, trasformazione e smaltimento di patate e pomodori. Riguarda le piante di Solanum tuberosum L. (patata), escluse le sementi, e le piante di Solanum lycopersicum (L.) Karsten ex Farw (pomodoro), escluse i frutti e le sementi, nonché le acque superficiali usate per irrigazione/irrorazione, i rifiuti liquidi, le piante ospiti di Solanaceae, i macchinari, contenitori, magazzini e altri oggetti che possono veicolare l’organismo nocivo. Prevede misure anche per i tuberi destinati a essere piantati nel loro luogo di produzione e per i siti di produzione, incluse le colture protette. Non disciplina in generale altre colture, se non nella misura in cui possano essere ospiti o elementi di diffusione; le sementi di patata e i frutti/sementi di pomodoro sono esclusi dalle "piante specificate".

Misure per eradicare Ralstonia solanacearum e prevenirne la diffusione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193 della Commissione sostituisce il quadro previgente, già fondato sulla direttiva 98/57/CE, con misure aggiornate alla luce degli sviluppi scientifici e dei nuovi metodi diagnostici disponibili. L’obiettivo è evitare la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo specificato, agente del marciume bruno della patata, intervenendo su patata, pomodoro, acque superficiali e materiali potenzialmente contaminati.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si inserisce nel sistema del regolamento (UE) 2016/2031 sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. I considerando evidenziano che la nuova disciplina era necessaria dopo l’abrogazione, dal 1° gennaio 2022, di atti fondati sulle precedenti norme del settore, tra cui la direttiva 98/57/CE. La Commissione richiama inoltre i progressi scientifici nella biologia e distribuzione del patogeno e l’elaborazione di nuove tecniche di prova, eradicazione e prevenzione.

Ambito oggettivo e definizioni

L’oggetto del regolamento è l’adozione di misure per eradicare Ralstonia solanacearum e prevenirne la diffusione nel territorio dell’Unione. Le "piante specificate" sono:

  • Solanum tuberosum L. (patata), escluse le sementi;
  • Solanum lycopersicum (L.) Karsten ex Farw (pomodoro), esclusi frutti e sementi.

Sono inoltre definiti: l’organismo nocivo specificato, le piante ospiti di Solanaceae, le piante specificate spontanee e i tuberi destinati a essere piantati nel loro luogo di produzione. Le definizioni sono centrali per delimitare gli obblighi di indagine, i divieti di movimentazione e le misure di eradicazione.

Indagini annuali e sorveglianza ufficiale

L’articolo 3 impone alle autorità competenti indagini annuali per accertare la presenza dell’organismo nocivo specificato su piante specificate, acque superficiali utilizzate per l’irrigazione e rifiuti liquidi. Le modalità di controllo sono differenziate in funzione della tipologia di materiale:

  • per i tuberi non destinati a impianto, campionamento il più tardi possibile tra l’essiccazione di foglie e steli e la raccolta, con ispezione visiva ove idonea;
  • per i tuberi da impianto, ispezione visiva sistematica delle colture in crescita e dei lotti in magazzino, oltre al campionamento;
  • per i tuberi destinati a essere piantati nel luogo di produzione, approccio basato sul rischio;
  • per le piante di pomodoro, ispezione visiva in periodi opportuni almeno della coltura in crescita nel luogo di produzione delle piante destinate al reimpianto;
  • per altri ospiti di Solanaceae, acque superficiali e rifiuti liquidi, metodi appropriati e, se del caso, campionamento.

Il numero, l’origine e il calendario dei campioni devono poggiare su solide basi scientifiche e statistiche, tenendo conto della biologia del patogeno e dei sistemi di produzione nazionali. I risultati devono essere trasmessi entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all’anno civile precedente, secondo il modello dell’allegato II.

Gestione del sospetto: prove e misure cautelari

In caso di sospetta presenza, i campioni devono essere sottoposti alle prove di individuazione di cui all’allegato I, punto 2.1. Nell’attesa dei risultati, l’autorità competente deve:

  • vietare lo spostamento delle piante specificate dalle colture, lotti o partite da cui sono stati prelevati i campioni, salvo i casi in cui sia dimostrata l’assenza di rischio identificabile di diffusione;
  • rintracciare l’origine della sospetta presenza;
  • controllare ufficialmente gli spostamenti delle piante specificate prodotte nello stesso luogo di produzione;
  • vietare l’uso di acque superficiali sulle piante specificate e su altre solanacee coltivate, salvo il caso di impiego in serre con acqua disinfettata con metodi autorizzati.

Devono inoltre essere conservati, in modo adeguato, i tuberi e le piante campionati residui, gli estratti, il DNA, la coltura pura, se presente, e tutta la documentazione pertinente.

Conferma della presenza e definizione delle aree delimitate

Se la presenza è confermata, l’autorità competente avvia un’indagine per determinare l’estensione dell’infezione e le fonti primarie, ed effettua ulteriori prove almeno su tutte le scorte di tuberi da impianto aventi una relazione clonale. Deve essere definita un’area delimitata, composta almeno da una zona infestata; può essere istituita anche una zona cuscinetto se necessaria per il rischio fitosanitario.

La zona infestata include gli elementi da cui è stato prelevato il campione positivo e altri elementi probabilmente infetti per contatto pre o post raccolta o per processi comuni di produzione, irrigazione o irrorazione. Analogo meccanismo vale per le infezioni riscontrate su colture di ospiti di Solanaceae diverse dalle piante specificate e per quelle rilevate in acque superficiali, scarichi di reflui o su piante ospiti selvatiche. L’allegato III elenca gli elementi da sottoporre a indagine, mentre l’allegato IV indica i criteri per qualificare elementi come probabilmente infetti e per valutare la possibile diffusione.

Sono previste disposizioni specifiche quando uno Stato membro notifica un focolaio su Europhyt: gli Stati membri limitrofi indicati nella notifica devono determinare l’entità della probabile infezione e delimitare le aree secondo i medesimi criteri.

Misure di eradicazione: distruzione, smaltimento e pulizia

L’articolo 6 disciplina le misure sostanziali di eradicazione. Le piante specificate designate come infette non possono essere piantate e devono essere distrutte o smaltite secondo l’allegato V, purché sia escluso qualsiasi rischio identificabile di diffusione. Se erano già state piantate, il materiale deve essere distrutto o altrimenti smaltito immediatamente.

Le piante specificate designate come probabilmente infette, nonché quelle per le quali il rischio è stato individuato in relazione alle acque superficiali, non possono essere piantate e devono essere utilizzate o smaltite sotto controllo dell’autorità competente, con le modalità dell’allegato V, punto 2. Se già piantate, si applicano la distruzione immediata oppure le misure dell’allegato VI, punto 2. I siti di produzione interessati sono designati come infetti o probabilmente infetti, secondo i casi.

Macchinari, veicoli, contenitori, magazzini e altri oggetti, compreso il materiale da imballaggio, infetti o probabilmente infetti devono essere distrutti oppure puliti e disinfettati con metodi che assicurino l’assenza di rischio identificabile di diffusione.

Misure nelle aree delimitate e ripristino della produzione

L’allegato V detta un sistema dettagliato di misure da applicare nei luoghi di produzione infetti e nelle aree delimitate. Nei siti di produzione infetti possono essere previste, in alternativa, strategie pluriennali basate su eradicazione delle piante ospiti, divieti di impianto, maggese, rotazioni colturali, uso di colture non ospiti e controlli ufficiali successivi.

Per i siti di colture protette infetti, se è possibile sostituire integralmente il substrato colturale, il regolamento richiede eliminazione del patogeno, rimozione del materiale vegetale ospite, sostituzione completa del substrato, pulizia e disinfezione dell’unità e delle attrezzature, nonché approvazione della produzione da parte dell’autorità competente. La produzione di patate deve avvenire da tuberi certificati o minituberi/piantine provenienti da fonti sottoposte a prova; quella del pomodoro da sementi conformi al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 o da piante derivate da tali sementi e coltivate sotto controllo ufficiale.

Nelle aree delimitate, oltre alle misure del sito, gli Stati membri devono garantire pulizia e disinfezione di macchinari e magazzini, controlli sulle coltivazioni e sui luoghi di manipolazione, obbligo di utilizzare solo materiale certificato o sottoposto a controllo, ispezioni ufficiali e, per le acque superficiali infette, controlli dei programmi di irrigazione/irrorazione e possibile divieto d’uso. Tale divieto può essere rivisto in base a campionamenti intensivi che dimostrino con elevata affidabilità l’assenza del patogeno; in serra, l’uso può essere consentito per pomodoro e altre solanacee destinate al consumo o alla trasformazione, se l’acqua è disinfettata.

Diagnostica, campionamento e allegati tecnici

L’allegato I contiene lo schema diagnostico. Stabilisce quando si considera sospetta la presenza, quando la presenza è confermata e quali prove di individuazione e identificazione devono essere usate. Sono previste prove di immunofluorescenza, isolamento su mSMSA, PCR tradizionale, PCR real time TaqMan, LAMP per materiale sintomatico, PCR multiplex filotipo-specifica, DNA barcoding e MALDI-TOF. L’allegato specifica anche la preparazione dei campioni per tuberi asintomatici, piante asintomatiche, materiale sintomatico e campioni d’acqua, nonché il campione standard di 200 tuberi per prova.

Gli allegati III e IV disciplinano rispettivamente l’ambito delle indagini di approfondimento e i criteri per la qualificazione di elementi probabilmente infetti e per la determinazione della possibile diffusione dell’organismo nocivo. L’allegato V elenca le modalità di distruzione o smaltimento del materiale infetto o probabilmente infetto e le misure agronomiche da applicare nelle aree delimitate. L’allegato VI specifica le prescrizioni per lo smaltimento ufficialmente approvato dei rifiuti solidi e liquidi, compreso il riscaldamento dei rifiuti liquidi a 60 °C per almeno 30 minuti o l’adozione di altri metodi controllati che evitino il contatto con terreni agricoli e fonti idriche usabili per irrigazione.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua funzione pratica è quella di fornire un quadro immediatamente operativo per la prevenzione, l’individuazione, il contenimento e l’eradicazione di Ralstonia solanacearum nell’Unione.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 istituisce misure per eradicare Ralstonia solanacearum, causa del marciume bruno della patata, e prevenirne la diffusione nel territorio dell’Unione. La base giuridica è l’articolo 28, paragrafo 1, lettera a) e lettere da c) a h), del regolamento (UE) 2016/2031.

Definizioni essenziali

L’articolo 2 definisce l’"organismo nocivo specificato", le "piante specificate" (patate, escluse le sementi, e piante di pomodoro, esclusi frutti e sementi), le "piante ospiti di solanacee", le "piante specificate spontanee" e i "tuberi destinati a essere piantati nel loro luogo di produzione".

Indagini annuali e comunicazione dei risultati

L’articolo 3 impone alle autorità competenti indagini annuali su piante specificate, acque superficiali usate per irrigazione e rifiuti liquidi. Le modalità di campionamento e ispezione variano per patate da consumo/trasformazione, tuberi da impianto, tuberi destinati al luogo di produzione e pomodori; per altri ospiti e per l’acqua si usano metodi appropriati e, se del caso, campionamenti. Il numero, l’origine e il calendario dei campioni devono basarsi su principi scientifici e statistici e sulla biologia del patogeno. I risultati dell’anno civile precedente vanno comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile, secondo il modello dell’allegato II.

Misure in caso di sospetta presenza

L’articolo 4 richiede che i campioni siano sottoposti alle prove di individuazione dell’allegato I, punto 2.1. In attesa degli esiti, l’autorità competente vieta lo spostamento delle piante specificate dalle colture/lotti/partite campionati, traccia l’origine della sospetta presenza, controlla gli spostamenti di altre piante prodotte nello stesso luogo e vieta l’uso di acque superficiali sulle piante specificate e su altre solanacee coltivate, salvo uso in serra con acqua disinfettata autorizzata. Devono inoltre essere conservati campioni, estratti, DNA, colture pure e documentazione pertinenti.

Misure in caso di conferma della presenza e delimitazione delle aree

L’articolo 5 prevede che, una volta confermata la presenza, l’autorità competente avvii un’indagine sull’estensione dell’infezione e sulle fonti primarie, con ulteriori prove almeno su tutte le scorte di tuberi da impianto con relazione clonale. Deve essere definita un’area delimitata, almeno con una zona infestata, e, se necessario, una zona cuscinetto. Sono individuati come infetti gli elementi da cui è stato prelevato il campione positivo; altri elementi possono essere designati come probabilmente infetti secondo i criteri degli allegati III e IV. Sono previste regole specifiche per infezioni su colture diverse dalle piante specificate e per infezioni nelle acque superficiali o nei reflui, nonché per i casi notificati su Europhyt da Stati membri limitrofi.

Misure di eradicazione e gestione del materiale infetto

L’articolo 6 vieta la messa a dimora delle piante specificate designate come infette o probabilmente infette e impone la distruzione o lo smaltimento controllato secondo gli allegati V e VI, purché non vi sia rischio identificabile di diffusione. Se il materiale era già stato piantato, deve essere distrutto o sottoposto alle misure previste. Macchinari, veicoli, contenitori, magazzini e altri oggetti designati come infetti o probabilmente infetti devono essere distrutti oppure puliti e disinfettati con i metodi dell’allegato V. Nelle aree delimitate si applicano ulteriori misure di eradicazione previste dall’allegato V, punto 4.

Prove specifiche per i tuberi da impianto

L’articolo 7 disciplina le prove da eseguire in caso di conferma in un sito di produzione di tuberi da impianto: sulle linee con relazione clonale, oppure, in assenza di tali linee, sui tuberi o lotti che abbiano avuto contatto diretto o indiretto con i lotti infetti. Nei siti di produzione di tuberi da impianto nell’ambito di un sistema di certificazione, le prove si effettuano su ciascuna pianta della selezione clonale iniziale o su campioni rappresentativi dei tuberi-seme di base.

Entrata in vigore

L’articolo 8 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturasalute delle piantecontrolli ufficialimovimentazione e smaltimento dei rifiuti

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