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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1196

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1196 della Commissione dell'11 luglio 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo puntuale la mappa delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana nell’Unione, alla luce di nuovi focolai in Germania e Polonia e della situazione epidemiologica più recente. L’intervento sostituisce l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ridefinendo le zone I, II e III per vari Stati membri, con effetti immediati dal giorno successivo alla pubblicazione. La misura mira a contenere la diffusione della malattia e a calibrare le restrizioni sul livello di rischio delle singole aree. Per gli operatori del settore suinicolo, ciò incide sui movimenti di animali e prodotti, nonché sulle misure di biosicurezza e commercializzazione nelle aree interessate.

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con la nuova delimitazione delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in diversi Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e alle aree territoriali elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ossia alle zone soggette a restrizioni I, II e III istituite per il controllo della peste suina africana. In concreto riguarda Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Bulgaria e Romania, con delimitazioni geografiche molto dettagliate per regioni, province, comuni, distretti e porzioni di territorio. Le modifiche riflettono la situazione epidemiologica aggiornata e si applicano direttamente negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione. Il regolamento sostituisce integralmente il testo dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/605, senza prevedere esclusioni generali diverse da quelle già incorporate nelle delimitazioni territoriali e nelle parti II e III dell’allegato.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1196 della Commissione aggiorna l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. L’intervento risponde all’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione, in particolare ai nuovi focolai registrati in Germania e Polonia nel giugno e luglio 2022, e mira a ricalibrare le zone soggette a restrizioni in funzione del rischio effettivo di diffusione della malattia.

Contesto normativo e presupposti scientifici

La Commissione agisce ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, e in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. Nei considerando si evidenzia che la peste suina africana colpisce suini detenuti e selvatici, con ricadute rilevanti sui movimenti di animali e prodotti e sul commercio con paesi terzi. Le modifiche delle zone devono basarsi sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate, sulla situazione generale nello Stato membro, sul rischio di ulteriore diffusione, su criteri scientificamente validi per la regionalizzazione e sugli orientamenti UE concordati in comitato permanente, nonché sulle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE/WOAH.

Motivi dell’aggiornamento

Il regolamento precisa che, dopo il precedente aggiornamento del 17 giugno 2022, si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici e detenuti in Germania e in Polonia. In Polonia, i nuovi focolai in Bassa Slesia e in Grande Polonia hanno determinato il passaggio di alcune aree da zona soggetta a restrizioni I a II, oppure da II a III; in Germania, i focolai nei Länder del Brandeburgo e della Sassonia hanno imposto analoghe riclassificazioni e la ridefinizione dei perimetri di protezione. Il considerando finale sottolinea l’urgenza di rendere efficaci le modifiche il prima possibile.

Ambito territoriale e struttura dell’allegato

L’allegato I sostituito contiene l’elenco aggiornato delle zone soggette a restrizioni I, II e III per una pluralità di Stati membri: Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Bulgaria e Romania. Le delimitazioni sono estremamente analitiche e spesso seguono confini amministrativi, vie di comunicazione, corsi d’acqua o porzioni di comuni e province. Per molti territori, il testo specifica anche aree escluse o zone già ricomprese in una restrizione di livello diverso.

Germania e Polonia: principali riclassificazioni

Per Germania e Polonia le modifiche sono le più rilevanti. In Germania vengono aggiornate numerose aree di Brandeburgo, Sassonia, Meclemburgo-Pomerania Anteriore e altri Länder, con nuove zone I, II e III in relazione ai focolai nei suini selvatici e detenuti. In Polonia, diverse zone della Bassa Slesia e della Grande Polonia vengono elevate di livello di restrizione, mentre nuove delimitazioni sono introdotte o riformulate per tener conto del rischio di propagazione ai territori circostanti. Il regolamento non disciplina misure individuali di abbattimento o indennizzo, ma incide sulla cornice territoriale entro la quale operano le restrizioni sanitarie del regolamento (UE) 2021/605.

Italia e altri Stati membri

Per l’Italia il regolamento conferma e aggiorna l’articolazione delle zone soggette a restrizioni nelle parti I, II e III dell’allegato, con specifiche previsioni per Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio e Sardegna. In particolare, per la Regione Sardegna l’intero territorio è ricompreso nella zona soggetta a restrizioni III, mentre per il Lazio è indicata l’area del comune di Roma compresa nei confini amministrativi della ASL RM1 nella zona III. Anche Bulgaria, Romania, Slovacchia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Grecia ed Estonia sono interessate da una classificazione molto ampia o da aree puntualmente delimitate.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento, e sostituisce per intero il contenuto dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Per gli operatori del settore suinicolo e per i professionisti che assistono imprese agricole o alimentari, il dato rilevante è l’immediato impatto sulle movimentazioni, sulla localizzazione delle aziende e sulla verifica della corretta collocazione in una zona soggetta a restrizioni di livello I, II o III.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. La finalità è aggiornare le misure speciali di controllo della peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, in funzione dell’evoluzione epidemiologica nei territori interessati.

Riesame delle zone soggette a restrizioni

Le zone soggette a restrizioni I, II e III sono ridefinite in base ai nuovi focolai e al livello di rischio. Il testo richiama i criteri scientifici, gli orientamenti UE concordati in sede di comitato permanente e le norme internazionali dell’OIE/WOAH, tenendo conto anche delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri.

Aggiornamento territoriale dell’allegato I

L’allegato I del regolamento (UE) 2021/605 è sostituito integralmente dal testo allegato al regolamento del 2022. Vengono ridelimitate o riclassificate numerose aree in Germania e Polonia, con passaggi di zone da I a II o da II a III, e vengono aggiornate anche le zone di altri Stati membri, inclusi Italia, Bulgaria, Romania, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria e Grecia.

Classificazione per livelli di restrizione

Il nuovo allegato ripartisce i territori in tre parti: parte I per le zone soggette a restrizioni I, parte II per le zone soggette a restrizioni II e parte III per le zone soggette a restrizioni III. Per ciascuno Stato membro sono indicate aree amministrative precise, spesso con ulteriori esclusioni o delimitazioni lungo strade, linee ferroviarie, fiumi e confini comunali.

Effetti epidemiologici e gestione del rischio

Il considerando evidenzia che nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici e detenuti, soprattutto in Germania e Polonia, hanno comportato un aumento del rischio. Per tale motivo sono state definite nuove zone di dimensioni sufficienti e aggiornate le misure di gestione del rischio in vigore.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleagricolturasicurezza alimentarecontrolli veterinarimercato interno

Testo integrale

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