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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1192

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 della Commissione dell'11 luglio 2022 che istituisce misure per eradicare gli organismi nocivi Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e prevenirne la diffusione

Normativa europea32022R1192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un quadro uniforme di indagini ufficiali, misure di eradicazione, controlli e notifiche per contrastare i nematodi a cisti della patata Globodera pallida e Globodera rostochiensis. Sostituisce, in pratica, il precedente impianto della direttiva 2007/33/CE, tenendo conto dei progressi scientifici e tecnici in materia di campionamento, analisi e gestione dei siti infestati. Le misure distinguono tra siti infestati destinati alla produzione di tuberi da impianto e siti destinati alla produzione di altre patate, prevedendo obblighi specifici di trattamento, controllo ufficiale e registrazione. Sono inoltre disciplinate la classificazione della resistenza varietale, le notifiche annuali degli Stati membri e un regime transitorio per alcuni metodi analitici.

Misure fitosanitarie per l’eradicazione e la prevenzione della diffusione dei nematodi a cisti della patata Globodera pallida e Globodera rostochiensis nel territorio dell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica nel territorio dell’Unione europea alle piante specificate, in particolare alle piante di Solanum tuberosum L. escluse le sementi, e ad altre piante ospiti elencate nell’allegato I, nonché ai siti di produzione in cui tali piante sono coltivate o immagazzinate. Coinvolge le autorità competenti degli Stati membri e, per gli adempimenti operativi, gli operatori professionali sottoposti a supervisione ufficiale. Sono previste esclusioni e deroghe limitate, ad esempio per talune situazioni di reimpianto nello stesso luogo di produzione, per siti con prove ufficiali di assenza del parassita negli ultimi 12 anni e per specifiche misure transitorie sui metodi di prova fino al 15 luglio 2024.

Misure per l’eradicazione di Globodera pallida e Globodera rostochiensis

Il regolamento istituisce un sistema armonizzato di prevenzione, individuazione, contenimento ed eradicazione dei nematodi a cisti della patata Globodera pallida e Globodera rostochiensis. Il testo si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031 e sostituisce, per questa materia, l’impianto tecnico-normativo precedente basato sulla direttiva 2007/33/CE, tenendo conto degli sviluppi scientifici intervenuti dopo la sua adozione.

Oggetto, definizioni e perimetro materiale

L’articolo 1 definisce l’obiettivo del regolamento: eradicare gli organismi nocivi specificati e prevenirne la diffusione nel territorio dell’Unione. L’articolo 2 chiarisce le nozioni centrali, tra cui:

  • "organismo nocivo specificato", cioè un esemplare di Globodera pallida o Globodera rostochiensis;
  • "varietà di patata resistente", vale a dire una varietà in grado di controllare in modo significativo lo sviluppo di una particolare popolazione del parassita;
  • "piante specificate", comprendenti le piante di Solanum tuberosum L. escluse le sementi e le specie elencate nell’allegato I;
  • "indagine di individuazione" e "indagine di monitoraggio", intese come procedure ufficiali di rilevazione e di determinazione della distribuzione del parassita.

Indagini ufficiali di individuazione

L’articolo 3 impone alle autorità competenti di svolgere indagini ufficiali nei siti di produzione in cui devono essere piantate o immagazzinate le piante dell’allegato I destinate al reimpianto, oppure le patate destinate alla produzione di tuberi da impianto, quando le radici o altre parti della pianta sono a contatto diretto con il suolo. Le indagini devono essere normalmente effettuate tra la raccolta dell’ultima coltura e l’impianto; sono tuttavia ammesse due deroghe operative:

  • svolgimento anticipato, purché l’autorità competente conservi la documentazione che attesti l’assenza del parassita e l’inesistenza di patate o altre piante ospiti al momento dell’indagine e dopo la stessa;
  • svolgimento durante colture non raccolte, come concime verde o colture intercalari.

Non è richiesta l’indagine in alcuni casi circoscritti, tra cui il reimpianto nello stesso luogo di produzione situato in un’area definita dalle autorità competenti, oppure l’impianto di piante soggette alle misure ufficialmente approvate di cui all’allegato II, punto 1. I risultati devono essere inseriti in un registro ufficiale e resi accessibili alla Commissione su richiesta, secondo il modello dell’allegato IV.

Campionamento e prove nelle indagini di individuazione

L’articolo 4 rinvia all’allegato III per le modalità di campionamento e prova. Per i siti destinati a tuberi da impianto e per le piante dell’allegato I, punto 1, destinate alla produzione di piante da impianto, l’indagine comprende il campionamento e le prove secondo i protocolli tecnici previsti. Lo stesso vale per le piante dell’allegato I, punti 2 e 3.

Per queste ultime, il campionamento e le prove non sono richiesti se:

  • prove adeguate e ufficialmente approvate dimostrano l’assenza del parassita negli ultimi 12 anni; oppure
  • dalle rotazioni colturali risulta che negli ultimi 12 anni non sono state coltivate patate o altre piante ospiti di cui all’allegato I, punto 1.

L’allegato III dettaglia i quantitativi minimi di terreno da campionare, i metodi di estrazione e identificazione e alcune riduzioni ammissibili del campione, fino a una soglia minima assoluta di 200 ml di terreno per sito di produzione.

Siti infestati e classificazione delle piante infestate

Ai sensi dell’articolo 5, quando la presenza del parassita è confermata in un sito di produzione a seguito di indagine ufficiale di individuazione o di monitoraggio e le prove previste confermano il risultato, le autorità competenti designano il sito come infestato. Le piante specificate provenienti da quel sito, o che sono state a contatto con il terreno contaminato, sono designate come infestate.

Indagini ufficiali di monitoraggio

L’articolo 6 introduce un obbligo di monitoraggio annuale, basato sul rischio, per i siti di produzione utilizzati per la produzione di patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi da impianto. L’obiettivo è determinare la distribuzione degli organismi nocivi specificati su tali siti. I risultati devono essere trasmessi alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile dell’anno successivo, secondo il modello di cui all’allegato IV.

L’articolo 7 precisa che le indagini di monitoraggio devono coprire almeno lo 0,5 % della superficie utilizzata nel pertinente anno per la produzione di tali patate e che le prove devono seguire l’allegato III, punto 2. Se vengono utilizzati campioni delle dimensioni di cui all’allegato III, punto 6, gli Stati membri devono comunicarne i dati territoriali alla Commissione e agli altri Stati membri.

Misure di eradicazione nei siti infestati

L’articolo 8 prescrive misure differenziate a seconda della destinazione produttiva del sito infestato.

Per i siti ufficialmente designati infestati e destinati alla produzione di tuberi da impianto, devono essere applicate, ai fini dell’eradicazione:

  • il divieto di piantare patate destinate alla produzione di tuberi da impianto;
  • il divieto di piantare o immagazzinare piante dell’allegato I destinate alla produzione di piante da impianto, salvo le eccezioni previste per le piante di cui all’allegato I, punti 2 e 3, se sottoposte alle misure di cui all’allegato II, punto 1, e se non vi sia alcun rischio identificabile di diffusione del parassita;
  • l’obbligo di pulizia delle macchine da terreno e detriti vegetali prima o subito dopo l’uscita dal sito e prima dell’ingresso in siti esterni non infestati.

Per i siti destinati alla produzione di patate diverse da quelle da impianto, l’articolo 8 prevede un programma di controllo ufficiale finalizzato a impedire la diffusione del parassita fuori dal sito. Il programma deve tener conto, se del caso, di:

  • sistemi specifici di produzione e commercializzazione;
  • caratteristiche della popolazione del parassita;
  • impiego di varietà resistenti con punteggio 8 o 9, ove disponibili;
  • altre opzioni agronomiche per la soppressione del parassita;
  • misure di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b).

Gli Stati membri devono notificare il programma alla Commissione e agli altri Stati membri. La resistenza varietale è quantificata secondo la scala di cui all’allegato V, che attribuisce il punteggio 9 alla massima resistenza.

Misure sulle piante infestate

L’articolo 9 disciplina le misure da applicare alle piante specificate designate come infestate. In sintesi:

  • non possono essere piantate patate destinate alla produzione di tuberi;
  • le patate destinate alla trasformazione o alla selezione industriale devono essere inviate a impianti dotati di procedure di smaltimento approvate ufficialmente, incluse quelle per i residui di terreno, e tali da escludere il rischio di diffusione;
  • le piante dell’allegato I, punti 2 e 3, non possono essere piantate prima di essere sottoposte alle misure ufficiali di cui all’allegato II, punto 1, così da non risultare più infestate.

Notifiche su varietà resistenti e perdita di efficacia

L’articolo 10 impone una specifica disciplina di allerta fitosanitaria quando una varietà resistente mostra sintomi dovuti a perdita o alterazione dell’efficacia connessa a un cambiamento eccezionale della composizione delle specie di nematodi, del patotipo o del gruppo di virulenza. In tali casi, operatori professionali e qualsiasi altra persona a conoscenza dei sintomi devono informarne l’autorità competente. Quest’ultima deve indagare e confermare la presenza con metodi appropriati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dettagli delle conferme intervenute nell’anno precedente.

L’articolo 11 prevede inoltre che, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri notifichino l’elenco delle nuove varietà di patata autorizzate alla commercializzazione nell’anno precedente e verificate, mediante prove ufficiali, come resistenti agli organismi nocivi specificati, indicando anche le popolazioni, i patotipi o i gruppi di virulenza interessati e la suscettibilità relativa.

Nuovo campionamento e revoca delle misure

L’articolo 12 stabilisce le condizioni per un nuovo campionamento ufficiale dei siti di produzione infestati. Le autorità competenti possono procedere:

  • dopo un periodo minimo di sei anni dalla conferma della presenza del parassita o dalla coltivazione dell’ultima coltura di patate;
  • oppure dopo un’inondazione di 12 settimane, purché siano rispettate condizioni tecniche stringenti relative a temperatura del suolo, profondità dell’acqua, assenza di deflusso, divieti per siti già controllati per Synchytrium endobioticum e limitazioni alla coltivazione di Solanum tuberosum o Solanum lycopersicum nel periodo vegetativo successivo, se ricorrono le condizioni indicate.

Il termine di sei anni può essere ridotto a tre anni se sono state applicate misure di controllo efficaci e ufficialmente approvate. Se il nuovo campionamento non conferma la presenza del parassita, il registro ufficiale deve essere aggiornato e le restrizioni sul sito revocate immediatamente.

Disposizioni transitorie e allegati tecnici

L’articolo 13 introduce una deroga temporanea ai metodi analitici previsti dagli articoli 4 e 7: fino al 15 luglio 2024 può essere usato il metodo di isolamento delle cisti dai detriti seguito da individuazione della specie e identificazione con PCR in tempo reale basata su Beniers et al. 2014, in luogo dei metodi dell’allegato III, punto 1, lettera b).

Gli allegati I e II individuano rispettivamente le piante specificate e le misure ufficiali applicabili; l’allegato III dettaglia campionamento, estrazione, identificazione e riduzioni dei campioni; l’allegato IV contiene il modello di notifica dei risultati delle indagini; l’allegato V disciplina la classificazione della resistenza delle varietà di patata e il protocollo di prova, inclusa la scala da 1 a 9 e le popolazioni standard di riferimento.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 14 dispone che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni

L’articolo 1 enuncia la finalità del regolamento: eradicare Globodera pallida e Globodera rostochiensis e prevenirne la diffusione nell’Unione. L’articolo 2 definisce, tra l’altro, gli "organismi nocivi specificati", le "varietà di patata resistente", le "piante specificate", l’"indagine di individuazione" e l’"indagine di monitoraggio".

Indagini ufficiali di individuazione

L’articolo 3 impone alle autorità competenti di effettuare indagini ufficiali nei siti di produzione in cui devono essere piantate o immagazzinate le piante dell’allegato I destinate al reimpianto, o le patate destinate alla produzione di tuberi da impianto, quando le radici o altre parti della pianta sono a contatto diretto con il terreno. Le indagini si svolgono, di regola, tra la raccolta dell’ultima coltura e l’impianto; sono previste deroghe per indagini anticipate o durante colture non raccolte. Non è richiesta l’indagine in alcuni casi di reimpianto nello stesso luogo di produzione o per piante soggette alle misure ufficiali di cui all’allegato II, punto 1. I risultati devono essere registrati e resi accessibili alla Commissione su richiesta secondo il modello dell’allegato IV.

Campionamento e prove per le indagini di individuazione

L’articolo 4 rinvia all’allegato III per campionamento e prove nei siti destinati a tuberi da impianto e per le piante dell’allegato I, punto 1, e 2 e 3. Per le piante di cui ai punti 2 e 3 l’analisi non è richiesta se prove ufficiali dimostrano l’assenza del parassita negli ultimi 12 anni oppure se le rotazioni colturali mostrano assenza di patate e altre piante ospiti negli ultimi 12 anni.

Designazione di siti e piante infestate

L’articolo 5 stabilisce che, quando la presenza del parassita è confermata in un sito di produzione a seguito di indagine ufficiale e delle prove previste, il sito è designato come infestato. Le piante specificate originarie di tale sito, o quelle venute a contatto con il terreno contaminato, sono a loro volta designate come infestate.

Indagini ufficiali di monitoraggio

L’articolo 6 prevede indagini annuali basate sul rischio nei siti di produzione utilizzati per patate diverse da quelle destinate a tuberi da impianto, al fine di determinare la distribuzione dei nematodi. Gli Stati membri comunicano i risultati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile dell’anno successivo, secondo il modello dell’allegato IV.

Campionamento per il monitoraggio

L’articolo 7 richiede che le indagini di monitoraggio coprano almeno lo 0,5 % della superficie utilizzata nell’anno pertinente per la produzione di patate diverse da quelle da seme. Le prove seguono l’allegato III; se si usano campioni di dimensione prevista dall’allegato III, punto 6, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri i dati relativi alle aree interessate.

Misure di eradicazione nei siti infestati

L’articolo 8 impone, nei siti di produzione infestati designati ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, il divieto di piantare patate destinate alla produzione di tuberi da impianto e, salvo eccezioni, di piantare o immagazzinare piante dell’allegato I destinate alla produzione di piante da impianto. Le macchine devono essere pulite da terra e detriti vegetali prima o immediatamente dopo l’uscita dal sito e prima dell’ingresso in altri siti non infestati. Per i siti destinati a patate diverse da quelle da impianto, è previsto un programma di controllo ufficiale che deve considerare sistemi produttivi e commerciali, caratteristiche della popolazione del parassita, uso di varietà resistenti con punteggio 8 o 9, opzioni agronomiche e misure di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b). Gli Stati membri notificano tale programma alla Commissione e agli altri Stati membri. Il grado di resistenza varietale è determinato secondo l’allegato V.

Misure sulle piante infestate

L’articolo 9 dispone che sulle piante specificate designate come infestate non possano essere piantate patate destinate alla produzione di tuberi. Le patate destinate alla trasformazione o selezione industriale devono essere inviate a impianti con procedure di smaltimento approvate ufficialmente, idonee a evitare la diffusione del nematode; le piante di cui all’allegato I, punti 2 e 3, devono subire le misure ufficiali dell’allegato II, punto 1, prima di poter essere reimpiantate.

Notifiche su resistenza varietale e nuove varietà

L’articolo 10 impone la notifica all’autorità competente, da parte di operatori professionali e di chiunque venga a conoscenza di sintomi, dei casi di perdita o alterazione dell’efficacia di una varietà resistente connessa a un cambiamento eccezionale nella composizione delle specie di nematodi, del patotipo o del gruppo di virulenza. Le autorità competenti indagano e confermano la presenza con metodi appropriati; gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dettagli delle conferme dell’anno precedente. L’articolo 11 impone inoltre, sempre entro il 31 gennaio, la notifica dell’elenco delle nuove varietà di patata autorizzate alla commercializzazione nell’anno precedente e comprovate resistenti tramite prove ufficiali, indicando specie, patotipi, gruppi di virulenza o popolazioni e suscettibilità relativa.

Revoca delle misure in caso di esito negativo del nuovo campionamento

L’articolo 12 consente alle autorità competenti di effettuare un nuovo campionamento e nuove prove in un sito infestato dopo almeno sei anni dalla conferma della presenza del parassita o dalla coltivazione dell’ultima coltura di patate; il termine può scendere a tre anni se sono state attuate misure di controllo efficaci e approvate ufficialmente. In alternativa, il nuovo campionamento può seguire un’inondazione di 12 settimane con specifiche condizioni tecniche. Se la presenza non è confermata, il registro ufficiale viene aggiornato e le restrizioni sul sito sono revocate immediatamente.

Misura transitoria sui metodi di prova

L’articolo 13 autorizza, in deroga all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 7, paragrafo 2, fino al 15 luglio 2024, l’uso del metodo di isolamento delle cisti dai detriti seguito da individuazione della specie e identificazione con PCR in tempo reale basata su Beniers et al. 2014, invece dei metodi di cui all’allegato III, punto 1, lettera b).

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 14 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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