Regolamento (UE) 2022/1197
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1197 della Commissione dell'11 luglio 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna e che rettifica l'allegato XIV per quanto riguarda una voce relativa al Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone da cui è consentito importare pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna da Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Le modifiche riflettono l'evoluzione epidemiologica dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e la valutazione della Commissione sulle misure di contenimento adottate dai paesi interessati. Il testo introduce inoltre una rettifica tecnica relativa a una voce del Regno Unito nell'allegato XIV del regolamento (UE) 2021/404, con applicazione retrodatata al 25 giugno 2022.
Modifica e rettifica degli elenchi di paesi terzi/zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
Ambito di applicazione
Si applica all'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, limitatamente alle zone elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide sulle autorizzazioni per specifiche zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie nazionali a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità; contiene inoltre una rettifica per una voce del Regno Unito già modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/976. È testo rilevante ai fini del SEE e si applica direttamente negli Stati membri; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione differita dell'articolo 2 al 25 giugno 2022.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Il regolamento interviene sull'elenco UE dei paesi terzi e delle zone autorizzate all'ingresso nell'Unione di determinati prodotti avicoli, in attuazione del quadro della sanità animale dell'Unione. La ratio è adeguare le autorizzazioni all'evoluzione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, tenendo conto delle misure di contenimento comunicate da tali paesi e valutate dalla Commissione.
Contesto normativo
Il testo richiama il regolamento (UE) 2016/429, in particolare gli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1 e 3, come base per gli elenchi dei paesi terzi, territori, zone e compartimenti da cui l'ingresso nell'Unione è consentito. Richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per l'ingresso nell'Unione, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi operativi oggetto di modifica.
Valutazione epidemiologica e motivi delle restrizioni
La Commissione prende atto di diversi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità: tre in Canada (Columbia Britannica), uno negli Stati Uniti (Colorado) e sei nel Regno Unito. In tutti i casi i paesi interessati hanno istituito zone di controllo di 10 km e adottato una politica di abbattimento totale, seguita da operazioni di pulizia e disinfezione; la Commissione considera le informazioni fornite e conclude, per Canada e Regno Unito, che i focolai risultano estinti e che non vi è più rischio per l'ingresso di prodotti dalle zone precedentemente sospese.
Modifiche per il Canada
Per il Canada, l'allegato V viene aggiornato nella parte relativa alle partite di pollame e materiale germinale e l'allegato XIV in quella relativa alle carni fresche. La zona CA-2.1 è riformulata con termini finali 1.2.2022 e 1.7.2022 per le varie categorie di pollame e uova da cova. Sono inoltre introdotte le nuove zone CA-2.71, CA-2.72 e CA-2.73, con delimitazione territoriale in Columbia Britannica e riferimento alle aree di protezione (3 km) e sorveglianza (10 km), in corrispondenza di tre episodi epidemiologici di giugno 2022.
Modifiche per il Regno Unito
Per il Regno Unito vengono aggiornate varie zone negli allegati V e XIV: GB-2.91, GB-2.95, GB-2.97, GB-2.102, GB-2.108 e GB-2.109. Le voci riguardano le principali categorie di prodotti avicoli e di selvaggina da penna e riportano termini finali differenziati in funzione delle diverse date dei focolai e delle relative misure di restrizione, con progressiva rimozione o aggiornamento delle limitazioni fino al 30.6.2022.
Modifiche per gli Stati Uniti
Per gli Stati Uniti viene aggiunta la zona US-2.229 negli allegati V e XIV. La zona corrisponde a un'area circolare di 10 km nella contea di Weld, Colorado, e riguarda le categorie di pollame, materiale germinale e carni fresche con decorrenza 9.6.2022, in conseguenza del focolaio notificato il 9 giugno 2022.
Rettifica tecnica della voce GB-2.125
L'articolo 2 contiene una correzione puntuale: nel regolamento (UE) 2021/404, allegato XIV, parte 1, la riga relativa alla zona GB-2.125 viene sostituita con GB-2.126. La nuova riga mantiene il termine finale 15.6.2022 e riguarda carni fresche di pollame diverso dai ratiti, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna. La rettifica si applica retroattivamente dal 25 giugno 2022, data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/976 che aveva introdotto l'errore corretto.
Entrata in vigore e portata applicativa
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua efficacia pratica consiste nell'aggiornare immediatamente, per finalità di tutela sanitaria, le condizioni di accesso al mercato UE per i prodotti avicoli e affini provenienti dalle zone interessate.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404
L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all'allegato del regolamento. In sostanza, vengono aggiornati gli elenchi delle zone autorizzate per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di prodotti avicoli e di selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
Rettifica della voce relativa al Regno Unito nell'allegato XIV
L'articolo 2 corregge, nell'allegato XIV, parte 1, la voce relativa al Regno Unito: la riga della zona GB-2.125 con termine finale 15.6.2022 è sostituita dalla nuova riga GB-2.126, relativa a carni fresche di pollame diverso dai ratiti (POU), carni fresche di ratiti (RAT) e carni fresche di selvaggina da penna (GBM), con termine finale 15.6.2022. La rettifica si applica dal 25 giugno 2022.
Zone del Canada interessate e ripristino/limitazione dell'accesso
Nell'allegato V e nell'allegato XIV sono aggiornate le voci per il Canada. La zona CA-2.1 viene sostituita per varie categorie di pollame, materiale germinale e carni fresche, con date 1.2.2022 e 1.7.2022. Sono inoltre aggiunte le zone CA-2.71, CA-2.72 e CA-2.73, con specificazione delle aree geografiche in Columbia Britannica e delle misure di zona di protezione e sorveglianza, e con date di applicazione rispettivamente 8.6.2022, 15.6.2022 e 18.6.2022.
Zone del Regno Unito interessate
Per il Regno Unito, vengono sostituite o aggiornate le righe relative alle zone GB-2.91, GB-2.95, GB-2.97, GB-2.102, GB-2.108 e GB-2.109 negli allegati V e XIV. Le modifiche riflettono la cessazione delle restrizioni per diverse categorie di pollame e carni fresche di pollame/selvaggina da penna, con termini finali compresi tra il 20.1.2022 e il 30.6.2022 e date di aggiornamento tra il 20.6.2022 e il 28.6.2022.
Zona degli Stati Uniti interessata
Per gli Stati Uniti è aggiunta la zona US-2.229 negli allegati V e XIV. La zona è descritta come un'area circolare di raggio 10 km nello Stato del Colorado, contea di Weld, con coordinate geografiche indicate nel testo, e riguarda categorie di pollame, materiale germinale e carni fresche con data 9.6.2022.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L'articolo 2, relativo alla rettifica, si applica a decorrere dal 25 giugno 2022.
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