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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1194

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 della Commissione dell'11 luglio 2022 che istituisce misure per eradicare l’organismo nocivo Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 e prevenirne la diffusione

Normativa europea32022R1194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un quadro uniforme di indagini, notifiche, misure di contenimento ed eradicazione contro Clavibacter sepedonicus, causa del marciume anulare della patata. Impone controlli annuali, disciplina le prove di laboratorio per i casi sospetti e confermati, e prevede l’istituzione di aree delimitate con prescrizioni differenziate per i siti infetti e per le aree altamente infette. Sono inoltre previste deroghe specifiche alla notifica su EUROPHYT e condizioni stringenti per gli spostamenti dei tuberi originari delle aree più colpite.

Misure fitosanitarie dell’Unione per eradicare Clavibacter sepedonicus, agente del marciume anulare della patata, e impedirne la diffusione.

Ambito di applicazione

Si applica nel territorio dell’Unione alle piante di Solanum tuberosum L. escluse le sementi, nonché ai tuberi da impianto, ai tuberi da consumo e da trasformazione e, più in generale, alle piante specificate e ai materiali, veicoli, contenitori, magazzini e macchinari che possono veicolare l’organismo nocivo. Riguarda le autorità competenti degli Stati membri, gli operatori del settore pataticolo e i siti di produzione, magazzinaggio, manipolazione e trasformazione. Prevede regole particolari per le "aree altamente infette"; nell’allegato IV sono elencati il territorio della Polonia e della Romania. È direttamente applicabile dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Misure di esecuzione (UE) 2022/1194 contro Clavibacter sepedonicus

Il regolamento istituisce un sistema armonizzato di sorveglianza, contenimento ed eradicazione dell’organismo nocivo Clavibacter sepedonicus, responsabile del marciume anulare della patata. Esso si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031 e sostituisce, sul piano operativo, le misure precedentemente previste dalla direttiva 93/85/CEE, tenendo conto degli sviluppi scientifici e dei nuovi metodi diagnostici.

Ambito di applicazione e definizioni

Il provvedimento riguarda le piante di Solanum tuberosum L. escluse le sementi, nonché i tuberi destinati al consumo, alla trasformazione e alla propagazione, e si estende ai materiali e alle strutture che possono trasportare il patogeno: partite, lotti, veicoli, contenitori, magazzini, macchinari, imballaggi e siti di produzione. Ai fini del regolamento rilevano in particolare:

  • l’"organismo nocivo specificato", cioè Clavibacter sepedonicus;
  • le "piante specificate", cioè le piante di patata escluse le sementi;
  • le "piante specificate spontanee", ossia piante presenti nei luoghi di produzione senza essere state piantate;
  • i "tuberi destinati a essere piantati nel loro luogo di produzione";
  • le "aree altamente infette", caratterizzate da focolai diffusi per oltre dieci anni e da impossibilità di escludere la presenza dell’organismo anche in siti non sottoposti a controllo ufficiale.

Indagini annuali e campionamento

Le autorità competenti degli Stati membri devono effettuare indagini annuali per accertare la presenza dell’organismo nocivo specificato. Le modalità di campionamento e ispezione variano in funzione della categoria di materiale vegetale:

  • per i tuberi diversi da quelli da impianto, sono previsti campionamento dei lotti in magazzino o della coltura in crescita, ispezione visiva e, quando utile, ispezione dei tuberi tagliati;
  • per i tuberi da impianto diversi da quelli destinati a essere piantati nel luogo di produzione, l’ispezione visiva è sistematica su colture e lotti in magazzino, con campionamento effettuato al momento più opportuno;
  • per i tuberi destinati a essere piantati nel loro luogo di produzione, le indagini si basano su un rischio individuato e comprendono campionamento e ispezione visiva;
  • per le piante specificate diverse dai tuberi, le indagini e il campionamento seguono metodi adeguati per l’identificazione del patogeno.

Il numero dei campioni, la loro origine e il calendario del prelievo devono fondarsi su criteri scientifici e statistici e tenere conto della biologia dell’organismo nocivo e dei sistemi produttivi locali. I risultati delle indagini dell’anno civile precedente vanno comunicati entro il 30 aprile di ogni anno alla Commissione e agli altri Stati membri, secondo il modello dell’allegato II.

Gestione dei casi sospetti

Quando un campione mostra un esito positivo nella prima prova di individuazione, si configura il sospetto di presenza dell’organismo nocivo specificato. In tale fase l’autorità competente deve:

  • far eseguire le prove di individuazione previste dall’allegato I;
  • vietare lo spostamento delle piante specificate dai lotti o colture campionati, salvo i casi in cui sia escluso ogni rischio identificabile di diffusione;
  • rintracciare l’origine della sospetta presenza;
  • assoggettare a controllo ufficiale gli spostamenti delle altre piante prodotte nel medesimo luogo di produzione;
  • conservare adeguatamente i residui campionati, gli estratti, il DNA, eventuali colture pure e la documentazione.

Se il sospetto è confermato secondo i criteri tecnici dell’allegato I, devono essere eseguite ulteriori prove sui campioni raccolti in sede di indagine per confermare o escludere definitivamente la presenza del patogeno.

Conferma della presenza e area delimitata

Una volta confermata la presenza del patogeno, l’autorità competente deve definire senza indugio un’area delimitata, considerando gli elementi elencati nell’allegato III. L’area comprende:

  • una zona infestata;
  • se necessario, una zona cuscinetto.

La zona infestata include i materiali e gli elementi direttamente collegati al focolaio, quali piante, partite, lotti, veicoli, contenitori, magazzini, unità di magazzino, imballaggi, macchinari, luoghi o siti di produzione. Devono inoltre essere considerati e, se del caso, designati come probabilmente infetti gli elementi che, per rapporti di produzione, contatti o uso comune di attrezzature, possono aver subito contaminazione.

I tuberi originari dell’area delimitata non possono uscire da tale area se non dopo prova dell’assenza del patogeno sulla base delle analisi dell’allegato I.

È prevista una deroga all’obbligo di notifica su EUROPHYT: se il patogeno è presente in un’area altamente infetta elencata nell’allegato IV, gli Stati membri non sono tenuti a presentare la notifica del focolaio. Restano fermi gli obblighi degli Stati membri limitrofi eventualmente coinvolti da una notifica già effettuata, che devono delimitare l’area secondo il regolamento.

Misure di eradicazione

Le piante specificate designate come infette non possono essere piantate. Esse devono essere distrutte o altrimenti smaltite secondo l’allegato V, punto 1, purché sia escluso ogni rischio identificabile di diffusione. Se erano già state piantate, il materiale già messo a dimora deve essere distrutto o smaltito immediatamente e il sito di produzione è a sua volta designato come infetto.

Le piante specificate designate come probabilmente infette non possono essere piantate; sotto controllo ufficiale possono essere utilizzate o smaltite in modo appropriato secondo l’allegato V, punto 2. Se già piantate, il materiale va immediatamente distrutto o trattato secondo le medesime modalità, e il sito è designato come probabilmente infetto.

Sono inoltre soggetti a distruzione oppure a pulizia e disinfezione gli oggetti e i mezzi di produzione o trasporto designati come infetti o probabilmente infetti, inclusi macchinari, veicoli, contenitori, magazzini, loro unità e materiale da imballaggio. Nelle aree delimitate si applicano anche le misure complementari dell’allegato V, punto 4.

Controlli particolari sui tuberi da impianto

Per i tuberi da impianto, il regolamento prevede controlli rafforzati quando la presenza del patogeno è confermata in un sito di produzione. In particolare:

  • devono essere sottoposte a prova le linee in relazione clonale dei lotti infetti;
  • in assenza di linee in relazione clonale, le prove si estendono ai tuberi o lotti venuti a contatto con quelli infetti;
  • nei siti di produzione inseriti in un sistema di certificazione, le prove devono riguardare ciascuna pianta della selezione clonale iniziale oppure campioni rappresentativi dei tuberi-seme di base.

Regole per le aree altamente infette

L’allegato IV elenca come aree altamente infette il territorio della Polonia e quello della Romania. Per i tuberi delle piante specificate, diversi da quelli da impianto, originari di tali aree, lo spostamento verso altre aree dell’Unione è consentito soltanto se:

  • sono accompagnati da un passaporto delle piante;
  • provengono da un luogo di produzione registrato e controllato, riconosciuto ufficialmente indenne, oppure sono risultati indenni a seguito di campionamento e prove conformi all’allegato I.

Ogni cinque anni gli Stati membri interessati devono presentare relazioni alla Commissione e agli altri Stati membri sull’evoluzione delle rispettive aree altamente infette.

Prove di laboratorio e criteri diagnostici

L’allegato I è centrale per l’applicazione del regolamento. Esso stabilisce:

  • quando si considera sospetta la presenza del patogeno;
  • come si conferma la presenza su campioni sintomatici e asintomatici;
  • quali prove sono ammesse.

Sono previste prove di individuazione quali immunofluorescenza, FISH, isolamento, PCR tradizionale e PCR in tempo reale TaqMan® con specifici primer/sonde. Le prove di identificazione includono immunofluorescenza, PCR tradizionale, PCR in tempo reale TaqMan®, DNA barcoding e MALDI-TOF. Il regolamento specifica anche una soglia di sensibilità per le prove di individuazione e richiede che la seconda prova si basi su principi biologici o regioni nucleotidiche diversi rispetto alla prima.

Per i campioni sintomatici, la conferma può avvenire in base a combinazioni di isolamento e prove di identificazione. Per i campioni asintomatici, la conferma richiede specifiche sequenze di prove, con differenze se il campione proviene da aree in cui la presenza del patogeno è nota o non nota.

L’allegato disciplina inoltre la preparazione dei campioni: 200 tuberi per campione standard, campioni compositi di segmenti di fusto per materiale vegetale asintomatico diverso dai tuberi e prelievo di tessuti vascolari per i campioni sintomatici.

Smaltimento dei rifiuti e misure complementari nei siti infetti

Gli allegati V e VI disciplinano in modo dettagliato la gestione dei materiali infetti o potenzialmente infetti. I tuberi infetti possono essere destinati, in assenza di rischio identificabile, ad alimentazione animale previa trasformazione termica, incenerimento, conferimento a siti di smaltimento approvati, trasformazione industriale in stabilimenti idonei o altre misure notificate alla Commissione e agli altri Stati membri.

Le piante probabilmente infette possono essere impiegate come tuberi da consumo, o per trasformazione industriale, o altrimenti smaltite, sempre sotto controllo e senza rischio di diffusione. I rifiuti solidi e liquidi associati devono essere smaltiti secondo prescrizioni ufficiali: i rifiuti liquidi contenenti solidi in sospensione devono essere filtrati o decantati e poi riscaldati ad almeno 60 °C per 30 minuti, oppure trattati con altri metodi ufficialmente approvati che escludano il contatto con il terreno agricolo.

Per i siti di produzione infetti, l’allegato V prevede misure progressive di contenimento e bonifica, tra cui eliminazione delle piante specificate spontanee, divieti temporanei di impianto, uso di tuberi certificati o coltivati sotto controllo ufficiale, rotazioni colturali, mantenimento a maggese o a pascolo permanente in alcune ipotesi, controlli ufficiali pluriennali e pulizia/disinfezione di macchinari e strutture di magazzinaggio. In unità di produzione di colture protette è possibile riprendere la coltivazione solo dopo completa sostituzione del substrato e previa approvazione dell’autorità competente.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni

L’articolo 1 istituisce misure per eradicare Clavibacter sepedonicus e prevenirne la diffusione nell’Unione. L’articolo 2 definisce, tra l’altro, l’organismo nocivo specificato, le piante specificate (Solanum tuberosum L. escluse le sementi), le piante specificate spontanee, i tuberi destinati a essere piantati nel loro luogo di produzione e le aree altamente infette.

Indagini annuali e comunicazione dei risultati

L’articolo 3 obbliga le autorità competenti a svolgere indagini annuali sulle piante specificate, con modalità differenziate a seconda della tipologia di tubero o pianta. Il numero, l’origine e il calendario dei campioni devono basarsi su principi scientifici e statistici e sulla biologia del patogeno. I risultati vanno comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno, secondo il modello dell’allegato II.

Gestione dei casi sospetti

L’articolo 4 prevede che i campioni prelevati nelle indagini annuali siano sottoposti alle prove dell’allegato I. In caso di sospetto, sono vietati gli spostamenti delle piante specificate dai lotti campionati salvo assenza di rischio identificabile, va rintracciata l’origine della sospetta presenza e devono essere conservati campioni, estratti, DNA, colture pure e documentazione. Se il sospetto è confermato, si passa alle prove di conferma previste dall’allegato I.

Aree delimitate, piante infette e piante probabilmente infette

L’articolo 5 impone la delimitazione immediata dell’area interessata, con zona infestata e, se necessario, zona cuscinetto. Designa come infetti gli elementi direttamente collegati al focolaio e come probabilmente infetti quelli che, secondo i criteri dell’allegato III, possono essere stati contaminati. I tuberi originari di un’area delimitata non possono uscire da tale area se non dimostrati indenni mediante le prove dell’allegato I. È inoltre prevista una deroga dall’obbligo di notifica del focolaio su EUROPHYT per i casi situati in aree altamente infette; gli Stati membri limitrofi interessati da una notifica devono comunque delimitare l’area secondo le regole del regolamento.

Misure di eradicazione

L’articolo 6 vieta la messa a dimora delle piante specificate infette e richiede la loro distruzione o il loro smaltimento conforme all’allegato V, punto 1. Le piante probabilmente infette non possono essere piantate e devono essere usate o smaltite sotto controllo ufficiale secondo l’allegato V, punto 2. Macchinari, veicoli, contenitori, magazzini e altri oggetti infetti o probabilmente infetti devono essere distrutti oppure puliti e disinfettati. Si applicano inoltre le misure complementari dell’allegato V, punto 4, nelle aree delimitate.

Controlli specifici sui tuberi da impianto

L’articolo 7 prescrive prove sulle linee in relazione clonale dei lotti infetti, oppure, in assenza di tali linee, sui tuberi o lotti venuti a contatto con i lotti infetti. Nei siti di produzione di tuberi da impianto operanti nell’ambito di un sistema di certificazione, le prove si estendono a ciascuna pianta della selezione clonale iniziale o a campioni rappresentativi dei tuberi-seme di base.

Spedizioni da aree altamente infette e relazioni periodiche

L’articolo 8 consente lo spostamento dei tuberi delle piante specificate, diversi da quelli da impianto, originari di un’area altamente infetta solo se accompagnati da passaporto delle piante e provenienti da un luogo registrato e controllato ufficialmente riconosciuto indenne, oppure se risultati indenni tramite campionamento e prove. Ogni cinque anni gli Stati membri devono trasmettere relazioni sull’evoluzione delle rispettive aree altamente infette.

Prove di laboratorio, allegati tecnici e metodi diagnostici

L’allegato I disciplina il sistema diagnostico: definisce quando si ha sospetto, come si conferma la presenza del patogeno e quali prove di individuazione e identificazione sono ammesse, incluse immunofluorescenza, FISH, isolamento, PCR tradizionale, PCR in tempo reale TaqMan®, DNA barcoding e MALDI-TOF. Stabilisce anche criteri di sensibilità, flussi procedurali e modalità di preparazione dei campioni.

Misure speciali per aree infette e smaltimento dei rifiuti

Gli allegati V e VI disciplinano il destino delle piante infette o probabilmente infette, il trattamento dei rifiuti e la pulizia/disinfezione di oggetti e impianti. Per i siti infetti sono previste, tra l’altro, rotazioni colturali, divieti temporanei di impianto, uso di tuberi certificati, controlli ufficiali e, in alcuni casi, maggese o pascolo permanente. I rifiuti solidi e liquidi devono essere smaltiti con procedure ufficialmente approvate, incluse incenerimento, discarica controllata o trattamenti termici.

Come è indicizzato

Materiefitosanitàagricolturacontrolli ufficialicircolazione delle mercisanità delle piante

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