Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1195

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 della Commissione dell'11 luglio 2022 che istituisce misure per eradicare l’organismo nocivo Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival e prevenirne la diffusione

Normativa europea32022R1195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un quadro uniforme di misure fitosanitarie per il contenimento ed eradicazione di Synchytrium endobioticum, agente della rogna nera della patata. Disciplina indagini annuali, campionamenti e prove di laboratorio, designazione dei siti infestati e delle piante infette, delimitazione delle aree colpite e misure di eradicazione e prevenzione della diffusione. Prevede inoltre la classificazione e la notifica delle varietà di patata resistenti, nonché le condizioni per la revoca totale o parziale delle misure. Il testo sostituisce in sostanza l’impostazione precedente della direttiva 69/464/CEE, adattandola agli sviluppi tecnici e scientifici più recenti.

Misure fitosanitarie per eradicare Synchytrium endobioticum (rogna nera della patata) e prevenirne la diffusione nell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti degli Stati membri, agli operatori professionali e, per gli obblighi di notifica, anche alle altre persone che vengano a conoscenza di sintomi o conferme dell’organismo nocivo. Riguarda le piante di Solanum tuberosum L., escluse le sementi, i siti di produzione infestati, le aree delimitate e le varietà di patata resistenti ai diversi patotipi dell’organismo nocivo specificato. Le misure si applicano nel territorio dell’Unione dal terzo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con obbligo di applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Misure contro Synchytrium endobioticum e prevenzione della diffusione

Il regolamento istituisce misure uniformi nell’Unione per eradicare Synchytrium endobioticum, agente della rogna nera della patata, e impedirne la diffusione. Il testo si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031 e aggiorna la disciplina precedente, tenendo conto degli sviluppi tecnici e scientifici, dei nuovi metodi di prova e delle più recenti conoscenze sulla biologia e distribuzione dell’organismo nocivo.

Ambito di applicazione e definizioni

Le misure riguardano le autorità competenti degli Stati membri, gli operatori professionali e, per alcuni obblighi di notifica, anche chiunque venga a conoscenza di sintomi o conferme del patogeno. L’oggetto materiale sono le piante di Solanum tuberosum L., escluse le sementi, i siti di produzione infestati, le aree delimitate e le varietà di patata resistenti ai diversi patotipi.

Ai fini del regolamento:

  • l’"organismo nocivo specificato" è Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival;
  • le "piante specificate" sono le piante di patata, escluse le sementi.

Indagini annuali e prove di laboratorio

Le autorità competenti devono svolgere indagini annuali, basate sul rischio, per accertare la presenza dell’organismo nocivo, almeno mediante ispezione visiva dei tuberi nei siti in cui le piante specificate sono coltivate o immagazzinate. In caso di sospetta infezione, devono essere prelevati campioni e sottoposti alle prove previste dall’allegato I, che disciplina i metodi di estrazione, identificazione e valutazione della vitalità delle spore.

I risultati delle indagini devono essere comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno, utilizzando il modello dell’allegato II e riferendosi alle indagini svolte sull’anno precedente.

Designazione dei siti infestati, delle piante infette e delle aree delimitate

Quando la presenza dell’organismo nocivo è confermata ufficialmente, il sito di produzione è designato infestato. Sono inoltre ufficialmente designate come infette le piante specificate coltivate in tale sito o quelle che sono state a contatto con il terreno in cui il patogeno è stato rilevato.

In seguito alla conferma, le autorità competenti devono definire senza indugio un’area delimitata, composta da:

  • una zona infestata, che comprende almeno il sito di produzione infestato;
  • una zona cuscinetto che circonda la zona infestata.

La delimitazione della zona cuscinetto deve basarsi su criteri scientifici e fitosanitari, tra cui biologia del patogeno, livello di infestazione, distribuzione e frequenza di coltivazione delle piante ospiti, condizioni ambientali e geografiche, e rischio specifico di diffusione delle spore a riposo. Le autorità devono anche indagare sull’origine dell’infezione, rintracciare le piante associate e informare gli operatori professionali sulla minaccia e sulle misure applicabili.

Misure di eradicazione nella zona infestata

Nella zona infestata si applicano misure molto restrittive. Le piante specificate originarie della zona devono essere distrutte o trasformate in condizioni di sicurezza; se non è più possibile determinare il sito di produzione di origine, l’intero lotto deve essere distrutto o trattato in modo da evitare la diffusione del patogeno.

Sono vietati:

  • la piantagione, coltivazione o immagazzinamento di piante specificate nella zona infestata;
  • la coltivazione o immagazzinamento di altre piante destinate al reimpianto fuori dalla zona infestata.

Prima dello spostamento fuori dalla zona infestata, il terreno deve essere rimosso dalle piante interessate con metodi adeguati, tali da escludere un rischio identificabile di diffusione. Inoltre, le macchine devono essere pulite da terreno e detriti vegetali prima o immediatamente dopo l’uscita dalla zona infestata e prima dell’ingresso in altri siti. Il terreno e i detriti originari della zona infestata possono essere spostati o utilizzati fuori dalla zona solo a condizioni che eliminino il rischio identificabile di diffusione.

Per le piante diverse da quelle soggette ai divieti assoluti, il trasferimento fuori dall’area delimitata è consentito solo se il trasporto avviene per rimuovere il terreno sotto controllo ufficiale e con misure efficaci di prevenzione della diffusione.

Prescrizioni per la zona cuscinetto

Nella zona cuscinetto le autorità competenti devono garantire che non siano coltivate piante destinate al reimpianto fuori dall’area delimitata. Sono ammesse solo piante specificate di varietà resistenti ai patotipi rilevati nella zona infestata, o a tutti i patotipi presenti nello Stato membro, e comunque per usi diversi dalla produzione di piante da impianto. Anche il movimento di terreno e detriti originari della zona cuscinetto è consentito solo in assenza di rischio identificabile di diffusione.

Varietà resistenti e prova di resistenza

Una varietà di patata è designata resistente a un particolare patotipo se, esposta alla contaminazione da quel patotipo, non produce spore a riposo. La prova di resistenza deve essere eseguita secondo il protocollo dell’allegato III, che prevede almeno 40 tuberi o occhi per varietà, due repliche, durata generalmente biennale e un controllo positivo obbligatorio.

La resistenza viene classificata con una scala da 1 a 5 e le varietà sono poi collocate in gruppi di resistenza. Il regolamento distingue, tra l’altro, varietà altamente resistenti, resistenti, leggermente suscettibili ed estremamente suscettibili, sulla base dei punteggi osservati.

Gli Stati membri devono notificare ogni anno, entro il 31 gennaio, l’elenco delle nuove varietà commercializzate nell’anno precedente di cui sia stata accertata la resistenza, indicando i patotipi a cui sono resistenti e il metodo di determinazione utilizzato.

Notifica dei casi di perdita di efficacia delle varietà resistenti

Gli operatori professionali e qualsiasi altra persona che rilevi sintomi riconducibili alla perdita o alterazione dell’efficacia di una varietà resistente, per un sospetto cambiamento di patotipo o per la presenza di un nuovo patotipo, devono informare le autorità competenti. Queste devono indagare il patotipo interessato e confermare la causa usando i metodi degli allegati I e III.

Le informazioni ottenute devono essere registrate immediatamente e, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri devono notificare alla Commissione e agli altri Stati membri i dettagli delle conferme relative all’anno precedente.

Revoca totale o parziale delle misure

Le misure possono essere revocate quando l’area delimitata risulta indenne secondo le condizioni dell’allegato IV. Dopo la revoca, la prima coltura di piante specificate suscettibili al patotipo pertinente deve essere ispezionata alla raccolta e non può essere spostata dall’area fino al completamento dell’ispezione, salvo controllo ufficiale.

In deroga, dopo almeno 10 anni dall’ultima individuazione in specifiche parti della zona infestata, è possibile una revoca parziale delle misure, se ricorrono le condizioni dell’allegato IV. In tali aree possono essere coltivate piante specificate non destinate all’impianto solo se appartenenti a varietà resistenti ai patotipi rilevati nel sito o presenti nello Stato membro.

L’allegato IV prevede soglie temporali e condizioni molto precise per la revoca: 50 anni in caso di presupposti particolarmente rigorosi, 20 anni in alternativa con esito favorevole di saggi biologici e/o analisi del terreno, e 10 anni per la revoca parziale, con ulteriori requisiti sul numero di spore vitali per grammo di terreno.

Allegati tecnici

Gli allegati contengono la parte tecnico-operativa del regolamento:

  • l’allegato I elenca i metodi di estrazione, identificazione, vitalità delle spore e determinazione dei patotipi, inclusi riferimenti a protocolli tecnici specifici;
  • l’allegato II fornisce il modello di comunicazione dei risultati delle indagini;
  • l’allegato III disciplina in dettaglio la prova di resistenza varietale, i controlli, la durata delle prove e la scala di punteggio;
  • l’allegato IV stabilisce le condizioni per la revoca delle misure e il protocollo dei saggi biologici sul terreno.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni

L’articolo 1 definisce la finalità del regolamento: eradicare Synchytrium endobioticum e prevenirne la diffusione nell’Unione. L’articolo 2 precisa che l’"organismo nocivo specificato" è Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival e che le "piante specificate" sono le piante di Solanum tuberosum L., escluse le sementi.

Indagini annuali, campionamento e comunicazione dei risultati

L’articolo 3 impone alle autorità competenti indagini annuali basate sul rischio, almeno mediante ispezione visiva dei tuberi nei siti di coltivazione o stoccaggio delle piante specificate. In caso di sospetta infezione, devono essere prelevati campioni e sottoposti a prove secondo i metodi dell’allegato I. I risultati delle indagini dell’anno precedente devono essere comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno, secondo il modello dell’allegato II.

Designazione dei siti infestati e delle piante infette

L’articolo 4 stabilisce che il sito di produzione è designato infestato quando la presenza dell’organismo nocivo è confermata ufficialmente dalle prove di cui all’articolo 3, paragrafo 2. Le piante specificate coltivate in un sito infestato, o entrate in contatto con il terreno in cui è stato rilevato l’organismo nocivo, sono ufficialmente designate come infette.

Aree delimitate, zona infestata e zona cuscinetto

L’articolo 5 prevede che, in caso di conferma ufficiale della presenza dell’organismo nocivo, le autorità competenti definiscano senza indugio un’area delimitata composta almeno da una zona infestata e da una zona cuscinetto. La delimitazione della zona cuscinetto deve basarsi su criteri scientifici, sulla biologia del patogeno, sul livello di infestazione, sulla distribuzione e frequenza di coltivazione delle piante ospiti, sulle condizioni ambientali e geografiche e sul rischio di diffusione delle spore a riposo. Le autorità devono inoltre indagare sull’origine dell’infezione, rintracciare le piante associate e sensibilizzare gli operatori professionali.

Misure di eradicazione nella zona infestata e nella zona cuscinetto

L’articolo 6 vieta nella zona infestata la piantagione, coltivazione o conservazione di piante specificate e la coltivazione o conservazione di altre piante destinate al reimpianto fuori dalla zona infestata. Le piante specificate originarie della zona infestata devono essere distrutte o trasformate in condizioni di sicurezza; se il sito di produzione di origine non è più determinabile, l’intero lotto deve essere distrutto o trattato in modo da impedire la diffusione. Sono previsti obblighi di rimozione del terreno dalle piante prima del loro spostamento, pulizia delle macchine e condizioni restrittive per il movimento di terreno e detriti. Nella zona cuscinetto non possono essere coltivate piante destinate al reimpianto fuori dall’area delimitata, salvo piante specificate di varietà resistenti e solo per usi diversi dalla produzione di materiale da impianto. Le misure adottate devono essere notificate immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.

Varietà di patate resistenti e prova di resistenza

L’articolo 7 definisce quando una varietà di patata può essere designata come resistente a un particolare patotipo: se, a seguito di contaminazione, non produce spore a riposo. La prova di resistenza deve essere svolta secondo il protocollo dell’allegato III e la resistenza va quantificata secondo la scala di punteggio standard ivi prevista. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri devono notificare l’elenco delle nuove varietà commercializzate nell’anno precedente di cui è stata accertata la resistenza, indicando patotipi e metodo utilizzato.

Notifica dei casi di perdita di efficacia delle varietà resistenti

L’articolo 8 impone agli operatori professionali e a chiunque rilevi sintomi riconducibili alla perdita o alterazione dell’efficacia di una varietà resistente, connessa a un sospetto cambiamento del patotipo o a un nuovo patotipo, di darne notifica alle autorità competenti. Queste devono indagare e confermare il patotipo con i metodi degli allegati I e III, registrare immediatamente le informazioni e trasmettere ogni anno entro il 31 gennaio i dettagli delle conferme effettuate nell’anno precedente.

Revoca totale o parziale delle misure

L’articolo 9 consente la revoca delle misure in un’area delimitata quando questa diventi indenne secondo le condizioni dell’allegato IV. Dopo la revoca, la prima coltura delle piante specificate suscettibili deve essere ispezionata alla raccolta e non può essere spostata prima del completamento dell’ispezione, salvo controllo ufficiale. In deroga, dopo almeno 10 anni dall’ultima individuazione, è possibile revocare parzialmente le misure per parti della zona infestata se ricorrono le condizioni dell’allegato IV. In tali casi possono essere coltivate piante specificate non destinate all’impianto solo se resistenti ai patotipi presenti.

Allegati tecnici e condizioni per la revoca

L’allegato I descrive metodi di estrazione, identificazione, valutazione della vitalità delle spore e determinazione dei patotipi, includendo anche i patotipi rilevanti per l’Unione indicati nella tabella. L’allegato II contiene il modello per la comunicazione dei risultati delle indagini. L’allegato III disciplina il protocollo di prova della resistenza varietale, con almeno 40 tuberi o occhi per varietà, durata generalmente biennale, controlli positivi obbligatori e scala di punteggio da 1 a 5. L’allegato IV stabilisce le condizioni per revoca totale o parziale, con soglie temporali di 50, 20 o 10 anni, requisiti di registrazione continua delle colture, assenza di prato permanente, saggi biologici e, per la revoca parziale, soglie sul numero di spore vitali per grammo di terreno.

Come è indicizzato

Materieprotezione delle piantesanità fitosanitariaagricolturacontrolli ufficialimercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.