Cassazione Civile, Ordinanza n. 29575/2021 del 22/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente)
La controversia
Un ente pubblico aveva convenuto in giudizio la nipote ed erede universale di due soggetti deceduti per ottenere la restituzione di titoli di valore nominale pari a lire 300.000.000, sostenendo che tali titoli gli fossero stati donati in nuda proprietà con atto pubblico del 6 marzo 1992. Secondo l'ente, il proprio consiglio di amministrazione aveva deliberato l'accettazione della donazione nel 1994 e l'iter autorizzatorio previsto dalla disciplina allora vigente era stato completato; pertanto i titoli non avrebbero dovuto essere liquidati all'erede testamentaria. I giudici di merito avevano però ritenuto che la donazione non si fosse perfezionata, perché l'atto del 1992 era da qualificare come proposta irrevocabile di donazione e mancava una valida accettazione notificata ai donanti nelle forme richieste dall'art. 782 c.c. Il ricorso per cassazione deduceva, da un lato, violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale e delle norme sulla donazione e sull'autorizzazione ex art. 17 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse letto in modo atomistico la clausola che menzionava l'impegno ad accettare, senza considerare l'intero atto e la comune intenzione delle parti; dall'altro lato, denunciava nullità della sentenza per motivazione irriducibilmente contraddittoria, perché la corte d'appello aveva da una parte qualificato l'autorizzazione come mero presupposto di efficacia dell'accettazione e, dall'altra, aveva comunque fondato il rigetto sull'assenza di una valida accettazione notificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza d'appello avesse omesso di applicare correttamente i canoni ermeneutici e si fosse risolta in una motivazione solo apparente/apodittica nella qualificazione dell'atto notarile del 6 marzo 1992. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, che dovrà riesaminare l'interpretazione dell'atto e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 17 c.c.
Nel testo è richiamato come disciplina previgente che prevedeva la preventiva autorizzazione governativa per l'accettazione della liberalità da parte dell'ente; la Corte osserva che tale autorizzazione non integra elemento costitutivo della fattispecie, ma è condizione legale di efficacia del negozio di accettazione.
art. 782 c.c.
È richiamato quale norma che richiede la forma dell'atto pubblico per la donazione e per l'accettazione, con notifica dell'accettazione al donante; la Corte d'appello aveva ritenuto mancante una valida accettazione nelle forme di legge.
artt. 1362 c.c.
La Corte ribadisce che l'interpretazione del negozio deve seguire i canoni legali, a partire dal criterio letterale, ma sempre nel quadro dell'accertamento della comune intenzione delle parti.
art. 1363 c.c.
È richiamato per il criterio logico-sistematico, che impone un esame complessivo delle clausole dell'atto e non la considerazione atomistica di una singola espressione.
art. 1366 c.c.
È menzionato tra i canoni ermeneutici che integrano l'interpretazione del contratto quando il criterio letterale non sia sufficiente.
art. 1367 c.c.
È menzionato tra i canoni ermeneutici invocati dal ricorrente, ma la decisione ruota soprattutto sulla necessità di un'interpretazione non frammentaria dell'atto.
art. 1369 c.c.
È richiamato nel motivo di ricorso come criterio ermeneutico asseritamente violato; la Corte accoglie la censura per mancata corretta applicazione dei canoni interpretativi.
art. 360 c.p.c.
È il parametro processuale dei motivi di ricorso: violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza impugnata.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato come parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel motivo volto a denunciare l'inadeguatezza della motivazione della sentenza d'appello.
L. n. 127/1997, art. 13
La corte d'appello aveva osservato che l'abrogazione dell'art. 17 c.c. operava anche per le acquisizioni deliberate prima dell'entrata in vigore della legge; tale profilo non è decisivo nella decisione di legittimità, che si concentra sulla corretta interpretazione dell'atto.
Massime di principio
- Nell'interpretazione di un atto negoziale il giudice deve applicare i canoni legali in modo gerarchico, dando priorità al testo complessivo dell'atto e al collegamento sistematico tra le clausole, senza arrestarsi alla lettura isolata di singole espressioni.
- La censura in cassazione per violazione dei canoni ermeneutici non può limitarsi a prospettare una lettura alternativa del contratto: il ricorrente deve indicare specificamente quale regola interpretativa sia stata disattesa e in che modo il ragionamento del giudice se ne sia discostato.
- L'interpretazione del negozio è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente o talmente incongrua da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito.
- Quando il giudice qualifica un atto come proposta irrevocabile invece che come donazione già perfezionata, deve spiegare coerentemente perché il contenuto complessivo dell'atto deponga per l'una o per l'altra soluzione; una motivazione apodittica o frammentaria comporta cassazione con rinvio.
- Le regole sulla forma dell'accettazione della donazione e sull'eventuale autorizzazione prevista per enti pubblici vanno lette in modo coordinato con il contenuto dell'atto e con la sequenza degli atti negoziali, poiché l'autorizzazione non sostituisce di per sé l'accettazione, ma ne incide, ove previsto, sull'efficacia.
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