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Sentenza

Sentenza del 18/11/2015 n. 9290 - Comm. Trib. Prov. Milano

IVA - Operazione soggettivamente inesistente - Fattura emessa da soggetto diverso dall'effettivo erogatore della prestazione - Detraibilità dell'imposta da parte del destinatario della fattura - Ammissibilità - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La detrazione dell'IVA è ammessa solo se il destinatario della fattura dimostra di essere estraneo alla frode e di non aver potuto conoscere, con l'ordinaria diligenza, la divergenza tra il soggetto fatturante e l'effettivo prestatore o cedente. In presenza di elementi dai quali risulti la conoscenza, o la conoscibilità, dell'irregolarità, l'IVA deve essere recuperata. Il testo non specifica l'esito concreto del giudizio né identifica le parti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la detraibilità dell'IVA relativa a un'operazione soggettivamente inesistente, nella quale la fattura è stata emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettivamente ceduto il bene o reso la prestazione. Il diritto alla detrazione dipende dalla buona fede del cessionario o committente: l'IVA non è detraibile se questi sapeva, o avrebbe dovuto sapere usando l'ordinaria diligenza, che l'emittente della fattura non coincideva con l'effettivo fornitore. La buona fede può essere desunta anche dagli elementi accertati in una sentenza penale relativa ai medesimi fatti.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA sulla detrazione dell'imposta

    Il diritto alla detrazione presuppone che l'operazione sia reale e che il soggetto che intende detrarre l'IVA non sapesse né potesse sapere, usando l'ordinaria diligenza, che la fattura proveniva da un soggetto diverso dall'effettivo cedente o prestatore.

  • Principio della buona fede del cessionario o committente

    La buona fede costituisce una condizione necessaria per conservare il diritto alla detrazione nelle operazioni soggettivamente inesistenti. Essa può essere valutata anche sulla base degli accertamenti contenuti in una sentenza penale riferita ai medesimi fatti.

Massime di principio

  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'esistenza materiale del bene o della prestazione non basta a garantire la detrazione: è necessario che il destinatario della fattura non conoscesse e non potesse ragionevolmente conoscere l'identità fittizia o non coincidente del fornitore.
  • La valutazione della buona fede è concreta e riguarda la condotta diligente del cessionario o committente, considerando gli elementi disponibili, le anomalie dell'operazione e i rapporti tra le parti.
  • Una sentenza penale non determina automaticamente l'esito fiscale, ma i fatti in essa accertati possono essere utilizzati per valutare la conoscenza o la buona fede del contribuente.
  • Per tutelare la detrazione è opportuno conservare documentazione idonea a dimostrare la realtà dell'operazione, l'effettiva esecuzione della prestazione e le verifiche svolte sull'identità e sull'affidabilità del fornitore.

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