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Sentenza

Sentenza n. 65/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 273/2024 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 159/2023, pubblicata in data 04.12.2024, notificata in data 07.01.2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202501027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 273/2024 del Tribunale di Tempio Pausania, passata in giudicato e notificata al Ministero il 7 gennaio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all'emissione della Carta e all'accredito complessivo di euro 2.500,00. Secondo la ricorrente, dopo la notifica del titolo l'Amministrazione non aveva eseguito tale obbligo, avendo corrisposto soltanto le spese liquidate nella sentenza. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. È stata quindi chiesta la condanna del Ministero all'esecuzione, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che il termine di 120 giorni dalla notificazione era decorso senza che risultasse dagli atti l'integrale adempimento dell'Amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente. Il commissario dovrà intervenire entro il termine assegnato dalla richiesta della parte e potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi ordinari, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con riduzione motivata dalla serialità e standardizzazione dell'attività difensiva.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della decisione del TAR sull'azione di ottemperanza e consente l'adozione delle misure necessarie a rendere effettivo il giudicato, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato impone a un'amministrazione statale l'erogazione di una prestazione economica o di un beneficio e l'amministrazione non vi dà esecuzione, il giudice amministrativo, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, può accogliere il ricorso per ottemperanza e ordinare l'adempimento entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione sostanziale dell'Amministrazione e l'assenza di documentazione attestante l'avvenuta esecuzione, unite alla prova del passaggio in giudicato e della notificazione del titolo, sono sufficienti a fondare l'ordine giudiziale di esecuzione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta condizionato al persistente inadempimento dell'amministrazione alla scadenza del termine assegnato, attribuendogli il compito di porre in essere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente già appartenente all'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato un compenso ulteriore per l'esercizio della funzione commissariale.
  • Nell'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di un'amministrazione statale, il commissario ad acta può ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi disponibili, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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