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Sentenza

Sentenza del 09/03/2020 n. 6526 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava che la triangolazione di vendite tra B.D.R., Gc. srl (Rl. srl nel testo iniziale) e Dt. Italia spa fosse simulata e finalizzata non al reale trasferimento del bene ma all'ottenimento di un finanziamento e di agevolazioni (richiamando la L. 1329/65 - legge Sabatini). In particolare si contestava la fittizietà delle operazioni (cedimenti e riacquisti dello stesso impianto allo stesso prezzo) e il conseguente indebito diritto alla detrazione IVA per l'anno 2005.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il vizio di simulazione/inesistenza delle operazioni e l'assenza dei presupposti per il diritto alla detrazione IVA. Ha richiamato la sesta direttiva 77/388/CEE (art. 10.2 e art. 17.1) per affermare che il diritto alla detrazione nasce solo se l'operazione imponibile è effettivamente realizzata, e il D.P.R. 633/1972 art. 21, comma 7 per affermare che se viene emessa fattura per operazioni inesistenti l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato. Ha ritenuto che dagli elementi obiettivi (prezzi corrispondenti a beni nuovi nonostante si trattasse di beni usati, identità di prezzo nelle vendite e riacquisti, finalità di ottenere liquidità e agevolazioni) potesse ragionevolmente presumersi la simulazione. Ha cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla commissione regionale in diversa composizione.

Norme richiamate

  • Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva)

    art. 10, par. 2; art. 17, par. 1

    Il diritto alla detrazione IVA sorge solo se l'imposta diventa esigibile ossia al momento della effettiva cessione o prestazione; la detrazione è condizionata alla effettiva realizzazione dell'operazione imponibile.

  • D.P.R. n. 633 del 1972

    art. 21, comma 7: "se viene emessa fattura per operazioni inesistenti.....l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura"

    L'emissione di fattura per operazioni inesistenti fa sorgere l'obbligo in capo all'emittente di versare l'IVA indicata; la fattura non regala il diritto alla detrazione se l'operazione non è reale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972

    artt. 19 e 21 (richiamati)

    Norme che disciplinano la fatturazione e il diritto alla detrazione; richiamate per sostenere che la detrazione è subordinata a operazioni effettive e corretta fatturazione.

  • Legge n. 1329 del 1965 (Legge Sabatini)

    art. 1, 6, 10, 12 (citati)

    Normativa sulle agevolazioni per acquisto di beni strumentali nuovi; rilevante perché l'Agenzia ha ritenuto che la triangolazione fosse finalizzata ad ottenere indebitamente tali agevolazioni per beni che in realtà non erano nuovi.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    art. 36, comma 2, n. 4 (richiamato in motivo di ricorso)

    Norma processuale tributaria richiamata a fondamento dei motivi di ricorso per impugnazione degli atti e sentenze.

Massime di principio

  • Il diritto alla detrazione IVA sorge solo se l'operazione imponibile è effettivamente realizzata: la mera presenza di una fattura non è sufficiente per legittimare la detrazione.
  • Se esistono elementi oggettivi che rendono irrealistica l'operazione (es. identità di prezzo in vendite e riacquisti, prezzo non coerente con il valore venale del bene, sequenze contrattuali finalizzate a ottenere liquidità o agevolazioni), può ritenersi la simulazione e negarsi la detrazione.
  • L'emittente della fattura per operazioni inesistenti è obbligato a versare l'IVA indicata (DPR 633/1972, art. 21, comma 7); la fattura non elimina l'onere probatorio a carico del soggetto che pretende la detrazione quando l'operazione appare fittizia.
  • La buona fede del cessionario è inefficace se viene accertata l'inesistenza dell'operazione: non è possibile mantenere la detrazione per un'operazione che materialmente non si è verificata.
  • Gli elementi di fatto e di mercato (valutazioni sul valore venale del bene, documentazione di consegna/possesso, pagamenti effettivi, modalità e tempistiche dei contratti) sono fondamentali per dimostrare la sussistenza o meno dell'operazione; le amministrazioni fiscali possono fondare il proprio accertamento su tali presunzioni.
  • In operazioni complesse (triangolazioni, sale-and-lease back, sale-and-buy-back) è consigliabile conservare prove documentali concrete della passaggio di proprietà e della disponibilità del bene (es. consegne, verbali, fotografie, perizie, corrispondenza bancaria, piani di ammortamento) e, se necessario, richiedere perizie indipendenti per dimostrare la coerenza dei prezzi con il valore venale.

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