Cassazione Penale, Ordinanza n. 29878/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato sub A, rideterminato la pena e la confisca e confermato nel resto la condanna. La difesa ha dedotto: 1) nullità assoluta della notifica del decreto di citazione in appello, eseguita ex art. 161, comma 4, c.p.p. per irreperibilità, assumendo che mancassero le verifiche sulla idoneità del domicilio; 2) inutilizzabilità del verbale di constatazione; 3) violazione dell'art. 10 d.lgs. 74/2000 per la ritenuta configurabilità del reato in presenza di una mera condotta omissiva e senza prova dell'effettiva istituzione della documentazione contabile; 4) omessa o inadeguata valutazione delle eccezioni sollevate in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla validità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto quando sia impossibile eseguirla per temporanea assenza dell'imputato o per non agevole individuazione del luogo, senza necessità di ulteriori indagini sull'irreperibilità; ha giudicato il secondo motivo reiterativo e aspecifico, perché non si confrontava con la motivazione d'appello, che aveva spiegato gli elementi probatori sulla società dedita al contrabbando di prodotti petroliferi e sui criteri di quantificazione dei ricavi e dell'imposta evasa; ha ritenuto infondate anche le doglianze sull'art. 10, poiché non confutavano i dati emersi in istruttoria circa l'assenza di denunce di smarrimento della documentazione e il recupero di un elenco presso il precedente commercialista; ha infine considerato manifestamente infondata la censura residua, in quanto la Corte territoriale aveva già esaminato puntualmente le questioni proposte. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate o aspecifiche tutte le censure difensive. Ha confermato, per quanto qui rileva, l'impianto della sentenza d'appello che aveva già dichiarato estinto per prescrizione uno dei reati contestati, rideterminato il trattamento sanzionatorio e la confisca, e confermato la condanna per i restanti capi. Al ricorrente sono state poste a carico le spese processuali e la somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, c.p.p.
"l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo"
La notificazione al difensore è valida quando l'ufficiale notificatore non riesca a reperire l'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto per temporanea assenza o non agevole individuazione del luogo, senza necessità di ulteriori indagini sull'irreperibilità.
art. 157 c.p.p.
È richiamato solo per evidenziare che le ulteriori indagini sull'irreperibilità sono doverose nell'ipotesi diversa in cui non sia possibile eseguire la notificazione secondo le modalità ordinarie previste da questa norma.
art. 5 d.lgs. 74/2000
È la norma incriminatrice contestata per i capi A e B; il testo non ne specifica il contenuto applicativo, ma il procedimento riguarda reati tributari accertati in relazione alla società amministrata dall'imputato.
art. 10 d.lgs. 74/2000
La Corte ritiene infondate le doglianze difensive perché non confutate le risultanze istruttorie circa l'assenza di denunce di smarrimento della documentazione contabile e il recupero di un elenco della documentazione presso il precedente commercialista, elementi che escludono la fondatezza dell'eccezione.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è legittima quando il tentativo di notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto non vada a buon fine per temporanea assenza dell'imputato o per non agevole individuazione del luogo, senza che sia necessario accertare ulteriormente una irreperibilità in senso tecnico.
- In sede di legittimità, le censure che si limitano a riproporre eccezioni già formulate senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata sono inammissibili o comunque manifestamente infondate.
- Quando la decisione di merito fonda la propria conclusione su elementi istruttori specifici e logicamente coordinati, la doglianza difensiva deve confrontarsi con tali dati; la mancata confutazione delle risultanze decisive rende il motivo non idoneo a scalfire la motivazione.
- In materia di reati tributari connessi alla sottrazione o occultamento della documentazione contabile, è necessario che la difesa contesti effettivamente gli elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito; la sola allegazione astratta di una condotta omissiva non basta a superare una motivazione basata su dati concreti circa la disponibilità o il recupero della documentazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, oltre alle spese, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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