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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2026, n. 21

Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonchè disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico.

Normativa italiana26G00041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto introduce per il 2026-2027 misure di sostegno alle famiglie e ai clienti domestici sull’energia elettrica, nuovi obblighi di trasparenza e tutela nella vendita di energia/gas, interventi su teleriscaldamento, IRAP per imprese energetiche, cooperative elettriche e strumenti per favorire contratti di lungo termine da rinnovabili. Prevede anche riduzioni di oneri di sistema e un rafforzamento delle regole su consulenza, cambio fornitore e call center.

Misure urgenti su energia elettrica, gas, teleriscaldamento e contrattazione rinnovabili

Misure urgenti in materia energetica e tutela dei clienti finali

Il provvedimento interviene sul costo dell’energia per famiglie e imprese, sulla trasparenza commerciale nei mercati retail di elettricità e gas e sulla promozione di contratti di lungo termine da fonti rinnovabili. Prevede inoltre correttivi su teleriscaldamento, IRAP del comparto energetico e meccanismi di riduzione degli oneri generali di sistema.

Sostegni alle famiglie e ai clienti domestici

Per il 2026 è previsto un contributo straordinario di 115 euro per le forniture di energia elettrica dei titolari del bonus sociale alla data di entrata in vigore del decreto. Il beneficio è riportato in fattura con dicitura univoca definita da ARERA ed è finanziato entro un limite di spesa di 315 milioni di euro.

Per gli anni 2026 e 2027 i venditori possono riconoscere ai clienti domestici residenti non titolari del bonus sociale e con ISEE non superiore a 25.000 euro un contributo straordinario sulla componente “prezzo dell’energia”. Il contributo:

  • riguarda i consumi del primo bimestre dell’anno, per le utenze attive al 1° gennaio, oppure del primo bimestre di fornitura per i contratti attivati successivamente e comunque entro il 31 maggio;
  • spetta solo se i consumi del bimestre non superano 0,5 MWh e quelli dei dodici mesi precedenti il termine del bimestre sono inferiori a 3 MWh;
  • è riconosciuto come sconto nelle fatturazioni relative ai consumi del quinto mese successivo;
  • non può essere subordinato all’acquisto di servizi o prodotti accessori né comportare condizioni contrattuali peggiorative.

ARERA definisce entro 30 giorni le modalità applicative e, con la medesima deliberazione, regola il rilascio delle attestazioni ai venditori aderenti e il loro monitoraggio nel biennio 2026-2027.

Tutela dei clienti domestici nelle vendite telefoniche

Decorsi 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, è vietato effettuare sollecitazioni commerciali telefoniche, anche via messaggi, per proporre o concludere contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Restano ammessi i contatti:

  • su richiesta diretta del consumatore tramite le interfacce informatiche del professionista;
  • verso clienti che abbiano espresso uno specifico consenso a ricevere proposte commerciali.

Il professionista deve dimostrare la validità del contatto e usare un numero telefonico che lo identifichi univocamente. I contratti conclusi in violazione sono nulli. Sono previste segnalazioni ad AGCOM e al Garante privacy, con possibile sospensione delle linee utilizzate in modo irregolare.

Teleriscaldamento e informazioni ai clienti finali

Dal 1° gennaio 2026 il meccanismo di compensazione della spesa è esteso anche alla fornitura di teleriscaldamento. ARERA deve istituire un’apposita componente tariffaria per alimentare un conto gestito dalla CSEA e definire le misure tecniche necessarie.

Sul fronte informativo, per le società di vendita al dettaglio l’informazione elettronica destinata ai clienti finali deve comprendere l’identità dell’intermediario tramite il quale è stata sottoscritta la fornitura, con disponibilità dell’informazione esclusivamente al venditore che emette la bolletta e al cliente finale.

Trasparenza, consulenza e cambio fornitore

Gli operatori di energia elettrica, gas naturale e telecomunicazioni sono responsabili della correttezza, trasparenza e adeguatezza della consulenza e della proposta contrattuale, anche se svolte tramite reti di vendita. Prima della stipula devono acquisire le informazioni necessarie sulle esigenze del cliente e valutarne l’adeguatezza.

ARERA e le altre autorità competenti devono adottare le prescrizioni necessarie al rispetto di tali principi. Inoltre, le informazioni raccolte nel processo di cambio fornitore tramite il sistema informativo integrato possono essere usate solo per finalità tecniche connesse all’esecuzione del cambio. ARERA deve inoltre istituire un tavolo tecnico per un accordo quadro sulle procedure di switching.

Riduzione degli oneri generali e interventi sul Conto energia

Per gli impianti fotovoltaici sopra 20 kW che beneficiano di premi fissi del Conto energia con scadenza dal 1° gennaio 2029, è prevista una disciplina volontaria di riduzione dei premi in due opzioni, con estensione delle convenzioni e successive procedure di fuoriuscita dal meccanismo entro limiti complessivi di potenza. Le risorse e i benefici sono finalizzati anche alla riduzione della componente ASOS per le utenze non domestiche.

Sono inoltre previsti adeguamenti delle tempistiche di versamento delle componenti tariffarie ASOS e ARIM e la destinazione dei maggiori introiti derivanti da alcune misure alla riduzione degli oneri generali di sistema. Per gli impianti che effettuano rifacimenti integrali sono previste ulteriori condizioni tecniche, procedurali e di accesso ai meccanismi di supporto.

IRAP del comparto energetico

Per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, l’aliquota IRAP è aumentata di 2 punti percentuali per i soggetti che esercitano prevalentemente le attività economiche individuate dai codici ATECO della tabella allegata. Le maggiori entrate sono destinate alla riduzione degli oneri ASOS per le utenze non domestiche, con specifiche esclusioni.

Contrattazione di lungo termine da fonti rinnovabili

La bacheca prevista per la contrattazione a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili deve essere adeguata con sezioni dedicate alla domanda per contratti di durata non inferiore a tre anni, anche in forma aggregata. I contratti sono conclusi fuori bacheca ma devono essere registrati; è possibile chiedere al GSE il ruolo di garante di ultima istanza, mentre SACE può rilasciare garanzie a condizioni di mercato nei limiti previsti.

Sono previsti servizi di aggregazione della domanda da parte di Acquirente unico, linee guida ARERA per i gruppi di acquisto, attività di formazione e divulgazione da parte del Gruppo GSE e specifiche modalità per l’approvvigionamento tramite PPA rinnovabili. I consorzi industriali possono inoltre individuare superfici per impianti rinnovabili destinati a successiva contrattualizzazione a lungo termine.

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