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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 18 marzo 2026, n. 33

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.

Normativa italiana26G00052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto introduce obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi dei carburanti, controlli contro le manovre speculative e il divieto di aumentare i prezzi comunicati agli esercenti nella stessa giornata. Riduce le accise per 20 giorni e riconosce crediti d’imposta nel 2026 alle imprese di autotrasporto e pesca, con specifiche spese e scadenze. Prevede inoltre la copertura finanziaria delle misure.

Misure temporanee contro il rincaro dei carburanti e a sostegno di autotrasporto e pesca

Misure urgenti sui carburanti

Il decreto interviene per contrastare gli effetti dell’aumento dei prezzi dei prodotti energetici e sostenere alcuni comparti economici. Le misure hanno durata differenziata: gli obblighi di comunicazione e il divieto di aumento infragiornaliero valgono per tre mesi dall’entrata in vigore; la riduzione delle accise opera per venti giorni; i crediti d’imposta riguardano spese sostenute nel 2026 e sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2026.

Comunicazione dei prezzi e contrasto alle manovre speculative

Le società petrolifere e gli altri soggetti giuridici che assicurano l’approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione destinati a uso civile devono comunicare ogni giorno agli esercenti i prezzi consigliati ai clienti finali oppure quelli previsti per la propria rete di distribuzione e vendita. Devono inoltre pubblicarli con adeguata evidenza sui propri siti internet e trasmetterli al Garante per la sorveglianza dei prezzi e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il monitoraggio della filiera e le valutazioni di competenza. La violazione di tali obblighi è sanzionata con una somma pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero.

I prezzi comunicati dagli esercenti secondo l’articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, non possono essere aumentati nel corso della stessa giornata in cui sono stati comunicati. Gli obblighi di comunicazione e pubblicazione e il divieto di aumento giornaliero si applicano per tre mesi dall’entrata in vigore del decreto.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, tramite il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituisce uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi nella filiera di approvvigionamento e distribuzione. Il controllo è finalizzato a rilevare tempestivamente, sulla base di indici di anomalia, l’andamento dei prezzi al consumo in rapporto alle variazioni dei prezzi internazionali delle materie prime e dei prodotti raffinati.

Se il Garante rileva un incremento anomalo e repentino del prezzo alla pompa rispetto alle quotazioni internazionali di riferimento, comunica alla Guardia di finanza gli operatori della distribuzione e le relative compagnie petrolifere da sottoporre ad accertamento. La Guardia di finanza verifica, sulla base della documentazione contabile disponibile, eventuali anomalie nei costi e nei prezzi giornalieri di acquisto lungo la filiera, fino al costo di acquisto sostenuto dal titolare dell’autorizzazione petrolifera che opera in regime sospensivo.

Le risultanze degli accertamenti sono trasmesse immediatamente al Garante, per l’applicazione delle disposizioni richiamate dall’articolo 2, comma 199-quinquies, della legge n. 244 del 2007, e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l’eventuale avvio dei procedimenti sanzionatori di competenza. Fermo l’obbligo previsto dall’articolo 347 del codice di procedura penale, il Garante trasmette entro due giorni all’autorità giudiziaria le risultanze istruttorie, corredate da un rapporto, anche per verificare l’eventuale sussistenza del reato di manovre speculative su merci previsto dall’articolo 501-bis del codice penale.

Riduzione temporanea delle accise

Dalla data di entrata in vigore e fino al ventesimo giorno successivo, le aliquote di accisa sono rideterminate nelle seguenti misure:

  • benzina: 472,90 euro per 1.000 litri;
  • gasolio impiegato come carburante: 472,90 euro per 1.000 litri;
  • GPL usati come carburanti: 167,77 euro per 1.000 chilogrammi.

Gli oneri della rideterminazione sono valutati in 417,4 milioni di euro per il 2026 e 6,1 milioni di euro per il 2028.

Credito d’imposta per l’autotrasporto

È riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività di trasporto indicate all’articolo 24-ter, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 504 del 1995, nonché alle imprese che svolgono trasporto mediante noleggio di autobus con conducente ai sensi della legge n. 218 del 2003, con veicoli di classe ambientale Euro V o Euro VI.

Il credito è commisurato alla maggiore spesa per gasolio sostenuta in ciascun mese da marzo ad agosto 2026 rispetto al prezzo del febbraio 2026, come rilevato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. La misura è soggetta al limite di spesa stabilito dalla disciplina applicabile e alle condizioni e modalità definite con decreto ministeriale. Il testo fissa in origine un limite massimo di 397,6 milioni di euro per il 2026; gli aggiornamenti riportati indicano successivi incrementi dell’autorizzazione di spesa di 16 milioni e 21,2 milioni di euro per il 2026.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Il credito non concorre al reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP e non rileva ai fini dei rapporti di deducibilità richiamati dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. È cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi costi purché il cumulo, considerate anche le esclusioni dalla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non superi il costo sostenuto.

Un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della sicurezza energetica, stabilisce criteri e modalità di attuazione, verifica dei requisiti, concessione e rispetto dei limiti di spesa, documentazione, revoca e controlli. La misura deve rispettare la normativa europea sugli aiuti di Stato; i relativi adempimenti sono curati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Inoltre, dalla data di entrata in vigore al 30 giugno 2026, l’aggiornamento previsto dall’articolo 1, comma 250, della legge n. 190 del 2014 avviene mensilmente, limitatamente alla componente riferita al costo del gasolio.

Credito d’imposta per le imprese ittiche

Alle imprese che esercitano attività di pesca è riconosciuto, entro il limite complessivo di 10 milioni di euro per il 2026, un credito d’imposta straordinario per compensare parzialmente i maggiori costi effettivamente sostenuti per gasolio e benzina destinati all’alimentazione dei mezzi impiegati nell’attività. Il credito può raggiungere il 20 per cento della spesa, al netto dell’IVA, per carburante acquistato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovata dalle relative fatture.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini dei rapporti di deducibilità richiamati dal TUIR. È cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi costi solo se il cumulo non supera il costo sostenuto, anche tenendo conto della sua esclusione dal reddito e dalla base imponibile IRAP.

Un decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, disciplina criteri e modalità di concessione, limiti di spesa, documentazione, revoca e controlli. Si applica la normativa europea sugli aiuti di Stato e i relativi adempimenti competono al Ministero dell’agricoltura.

Copertura finanziaria

Il Fondo previsto dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 è incrementato di 15,5 milioni di euro per il 2027. Gli oneri delle misure sono coperti mediante riduzioni degli stanziamenti di competenza e cassa indicati nell’Allegato 1 per 527,4 milioni di euro nel 2026, maggiori entrate derivanti dalla rideterminazione delle accise per 15,5 milioni di euro nel 2027 e riduzione del medesimo Fondo per 6,1 milioni di euro nel 2028. Nel rispetto dei risparmi previsti e dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, le riduzioni riferite al 2026 possono essere rimodulate anche tra programmi diversi dei pertinenti stati di previsione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta dei Ministri competenti.

Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.

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