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Sentenza

Sentenza n. 1583/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pistoia che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’esecuzione della sentenza n. 150/2023 del Tribunale di Pistoia, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero ad attribuirle la carta elettronica del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023. La sentenza era stata ritualmente notificata ai fini dell’esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all’amministrazione per adempiere spontaneamente. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per l’ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pistoia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha nominato fin d’ora, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con il compito di avviare le procedure contabili necessarie all’adempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato o del provvedimento giudiziale non eseguito e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La norma fonda il diritto della docente all’attribuzione della carta elettronica del valore nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico, nei limiti e secondo i vincoli di legge.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione non esegue una sentenza ritualmente notificata ai fini dell’esecuzione forzata e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, il beneficiario può agire in ottemperanza per ottenere l’attuazione completa ed esatta del comando giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può comprendere il compito di avviare le procedure contabili necessarie a dare esecuzione a una condanna amministrativa avente contenuto patrimoniale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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