Sentenza n. 1414/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento che ha attribuito la denominazione di coordinatore con decorrenza dall'1 gennaio 2021, senza riconoscere la retrodatazione richiesta della carriera
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, promosso per merito straordinario da assistente capo a vice sovrintendente con decorrenza giuridica dalla data del fatto meritevole, aveva successivamente partecipato a un concorso interno per il ruolo dei sovrintendenti, risultando vincitore. I vincitori del concorso erano stati immessi nel ruolo con decorrenza giuridica anteriore e lo avevano così scavalcato nell'anzianità di qualifica. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 13 ottobre 2022, che gli attribuiva la denominazione di coordinatore dall'1 gennaio 2021, chiedendo l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020, la retrodatazione della promozione alla data di immissione in ruolo dei vincitori del concorso successivo, la ricostruzione della carriera e l'adozione di un provvedimento favorevole. Ha dedotto la violazione degli artt. 2 della l. 241/1990, 3 e 97 Cost., dell'art. 75 del d.P.R. n. 335/1982 come modificato dalla sentenza costituzionale n. 224/2020, nonché l'eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Con un secondo motivo ha sostenuto che il rapporto non fosse esaurito e che il diritto alla ricostruzione della carriera potesse ancora essere accertato. Il Ministero ha eccepito, tra l'altro, l'omessa tempestiva impugnazione sia del ruolo di anzianità sia delle nomine dei vincitori del concorso che avevano determinato lo scavalcamento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ricordato che la sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 75, comma 1, del d.P.R. n. 335/1982 nella parte in cui non impediva lo scavalcamento, nella decorrenza giuridica, del personale promosso per merito straordinario da parte di chi avesse conseguito la medesima qualifica mediante un successivo concorso o selezione. Tuttavia, l'efficacia retroattiva delle pronunce di incostituzionalità non incide sui rapporti esauriti, compresi quelli consolidati per mancata tempestiva impugnazione di atti amministrativi divenuti inoppugnabili. Nel caso concreto, il pregiudizio derivante dallo scavalcamento era concreto e attuale già con l'adozione delle nomine dei vincitori del concorso e con la loro collocazione nel ruolo, poiché incideva immediatamente sulla posizione gerarchica e sull'anzianità del ricorrente. Egli avrebbe dovuto impugnare tempestivamente tali nomine o il ruolo di anzianità, deducendo anche l'illegittimità costituzionale della disciplina applicata e facendo valere l'invalidità derivata degli atti. Non avendo agito, le posizioni del ricorrente e dei colleghi si sono consolidate e non possono essere rimesse in discussione attraverso la successiva impugnazione di un atto di carriera. L'esaurimento del rapporto relativo alla decorrenza della qualifica si ripercuote anche sulle qualifiche successive, sicché non è possibile chiedere di volta in volta la retrodatazione delle progressioni di carriera senza contestare gli originari atti lesivi. Gli atti di nomina e di collocazione nei ruoli hanno natura autoritativa e incidono su interessi legittimi, da tutelare mediante tempestiva azione di annullamento. Le spese sono state compensate, in ragione del successivo consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale sul punto.
Norme richiamate
art. 75, comma 1, d.P.R. n. 335/1982
La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevedeva l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente conseguita per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta ai vincitori di una successiva selezione o concorso.
art. 24-quater d.P.R. n. 335/1982
La disciplina della retrodatazione applicata ai vincitori del concorso interno aveva determinato il loro scavalcamento del ricorrente nell'anzianità della qualifica.
art. 3 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
«nell’ambito dello stesso ruolo o della stessa carriera la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall’anzianità»
La norma evidenzia che l'anzianità determina immediatamente la collocazione gerarchica nel ruolo e rende attuale il pregiudizio derivante dallo scavalcamento.
art. 30 legge n. 87/1953
La pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale determina la cessazione dell'efficacia della norma incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale; l'efficacia retroattiva non travolge però i rapporti esauriti.
artt. 29 e 41 c.p.a.
«dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge»
Gli atti amministrativi, inclusi i ruoli di anzianità e gli atti di nomina non tempestivamente impugnati nel termine decadenziale, si consolidano e resistono agli effetti retroattivi della dichiarazione di incostituzionalità.
art. 2 legge n. 241/1990
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il motivo è stato respinto in ragione del consolidamento degli atti lesivi originari.
art. 3 Cost.
La norma costituisce uno dei parametri in base ai quali la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il mancato allineamento delle decorrenze, ma la relativa pronuncia non incide sui rapporti amministrativi ormai esauriti.
art. 97 Cost.
La norma costituisce, insieme all'art. 3 Cost., parametro della sentenza costituzionale n. 224/2020; gli effetti della declaratoria non superano tuttavia le situazioni consolidate.
Massime di principio
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale opera retroattivamente, ma non travolge i rapporti amministrativi esauriti, compresi quelli consolidati per mancata tempestiva impugnazione dell'atto amministrativo lesivo o per la maturazione di decadenze processuali non direttamente investite dalla pronuncia costituzionale.
- Nei ruoli gerarchici delle Forze di polizia, lo scavalcamento nell'anzianità di qualifica produce un pregiudizio concreto e attuale al momento stesso della nomina o della collocazione in ruolo del soggetto sopravanzante, perché incide immediatamente sulla posizione gerarchica dell'interessato.
- Il dipendente promosso per merito straordinario che sia scavalcato, nell'anzianità di qualifica, dai vincitori di un successivo concorso deve impugnare tempestivamente gli atti di nomina, di inquadramento o il ruolo di anzianità che determinano lo scavalcamento; non può attendere una successiva progressione di carriera per chiedere per la prima volta la retrodatazione della qualifica originaria.
- Gli atti di nomina e di collocazione nei ruoli, anche nella parte relativa alla decorrenza giuridica, hanno natura autoritativa e incidono su interessi legittimi; le relative pretese devono essere fatte valere mediante tempestiva impugnazione nel termine decadenziale, non attraverso un autonomo accertamento successivo del diritto alla ricostruzione della carriera.
- Il consolidamento dell'anzianità nella qualifica originaria si riflette sulle successive progressioni di carriera: l'interessato non può ottenere, in occasione dell'attribuzione di qualifiche successive, la riedizione retroattiva di una posizione ormai definita per mancata contestazione degli atti originari.
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