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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37940/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di contestazione relativo all’anno d’imposta 2013 con cui l’Amministrazione finanziaria aveva irrogato sanzioni per l’indeducibilità di costi documentati da una fattura emessa da un terzo e ritenuta, a seguito di processo verbale di constatazione, riferita a operazioni oggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; in appello l’Ufficio aveva contestato l’erroneità della decisione, ma la CTR aveva rigettato l’appello ritenendo che, prima del termine della verifica fiscale, il contribuente avesse presentato dichiarazione integrativa ai fini IRES, IRAP e IVA e avesse aderito al ravvedimento operoso, versando imposte, interessi e sanzioni ridotte. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia deduce un solo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, sostenendo che il ravvedimento sarebbe stato precluso perché la società aveva avuto notizia della verifica sin dall’inizio delle operazioni, mentre i versamenti erano stati eseguiti solo successivamente; inoltre il ravvedimento non sarebbe stato consentito perché era già iniziata l’attività di verifica della Guardia di Finanza conclusasi con il PVC.

La decisione

La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione notificato alla società cancellata dal registro delle imprese, ritenendo operante il principio di ultrattività del mandato del difensore costituito nel giudizio di merito, poiché l’evento estintivo si era verificato nel corso del giudizio di secondo grado senza dichiarazione o notificazione ex art. 300 c.p.c. Nel merito ha ritenuto infondato il motivo dell’Agenzia: per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, l’art. 13, comma 1-ter, del d.lgs. n. 472 del 1997, come modificato dalla legge di stabilità 2015, consente il ravvedimento operoso anche se la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche, salvo il solo limite della notifica di atti di liquidazione o accertamento, che nel caso non risultava intervenuta prima del ravvedimento. La Corte ha quindi confermato la legittimità dell’accesso al ravvedimento e la correttezza della decisione impugnata, rigettando il ricorso e ponendo le spese a carico della soccombente; ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato perché l’Agenzia delle Entrate è amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. n. 472/1997

    Il ravvedimento operoso, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, non è precluso dalla sola circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento; il limite invalicabile è la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento.

  • art. 13 d.lgs. n. 74/2000

    art. 13; art. 13-bis, comma 2

    La disciplina penale del pagamento integrale del debito e del ravvedimento è richiamata come indicativa della generale legittimazione dell’istituto, anche rispetto alle condotte dichiarative fraudolente, nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 300 c.p.c.

    Se l’evento estintivo della società interviene nel corso del giudizio di merito senza dichiarazione o notificazione del procuratore, opera il principio di ultrattività del mandato e la notificazione del ricorso per cassazione al difensore costituito è rituale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato formulato come deduzione di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 1, comma 637, lett. b), n. 2), L. n. 190/2014

    La legge di stabilità 2015 ha introdotto il comma 1-ter dell’art. 13 d.lgs. n. 472/1997, ampliando l’ambito temporale e oggettivo del ravvedimento operoso per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Massime di principio

  • Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento operoso può essere effettuato anche dopo l’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento, purché non sia stata notificata la preclusiva attività impositiva espressamente indicata dalla norma.
  • La sopravvenuta riforma dell’art. 13 d.lgs. n. 472/1997 ha ampliato la possibilità di regolarizzazione spontanea, rendendo non ostativa, di per sé, la mera conoscenza della verifica o la pendenza del controllo fiscale.
  • Quando la società si estingue nel corso del giudizio di merito senza che l’evento sia dichiarato o notificato dal difensore, il mandato difensivo conserva efficacia processuale e la notifica dell’impugnazione al procuratore costituito resta valida.
  • In sede di legittimità, la censura sulla violazione dell’art. 13 d.lgs. n. 472/1997 deve confrontarsi con il dato normativo vigente ratione temporis e con il limite espresso della notifica dell’atto impositivo, non con il solo avvio dell’attività istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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