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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10222/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza della Cassazione lamentando un "duplice errore percettivo": 1) l'erronea affermazione, da parte della sentenza di appello e ritenuta dalla Cassazione, che la persona offesa De Fontes avesse immediatamente riconosciuto il ricorrente in compagnia del coimputato deceduto Latella; 2) l'erronea valutazione, sempre ritenuta corretta dalla Cassazione, delle deposizioni rese in appello che confermavano con assoluta certezza l'alibi del ricorrente. Chiede quindi la riconsiderazione di tali valutazioni.

La decisione

Il giudice amministrativo ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile perché eccede i ristretti limiti di verifica consentiti dall'art. 625-bis c.p.p.: il ricorrente confonde l'errore materiale o di fatto con l'errore di valutazione. La Corte osserva che l'errore materiale e l'errore di fatto sono motivi eccezionali che riguardano, rispettivamente, la mancata corrispondenza tra volontà e trascrizione e le sviste sugli atti interni del giudizio di legittimità; le critiche sulla valutazione delle prove e sulle interpretazioni delle dichiarazioni testimoniali sono errori di valutazione o di diritto non sindacabili con il ricorso straordinario. Pertanto il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    La norma delimita l'ambito del ricorso straordinario contro provvedimenti della Corte di cassazione ai soli errori materiali o di fatto. Il giudice interpreta tali categorie come limitate a: errore materiale (discrepanza tra volontà e trascrizione) ed errore di fatto (svista o equivoco sugli atti interni al giudizio di legittimità). Le critiche sulla valutazione delle prove e sulle interpretazioni sono fuori da questa materia e non opponibili con il ricorso straordinario

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori materiali (mancata corrispondenza tra volontà e trascrizione) o per errori di fatto intesi come svista sugli atti interni; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni probatorie.
  • Le censure che mirano a impugnare la valutazione della prova (es. valutazione delle testimonianze, ricostruzione degli alibi, riconoscimenti) configurano errori di giudizio o di diritto e rendono il ricorso inammissibile.
  • Se si richiede una rianalisi del merito probatorio o un "secondo grado di legittimità" sulla valutazione degli atti, il ricorso straordinario sarà probabilmente dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato a spese e ammende.
  • Per essere ammissibile, il motivo del ricorso straordinario deve individuare una effettiva svista formale o materiale negli atti della Corte di cassazione, non semplici disaccordi interpretativi.
  • In situazioni analoghe è preferibile utilizzare gli strumenti di impugnazione ordinari entro i termini e nei limiti previsti, oppure dimostrare con chiarezza che si tratta di un errore materiale/di fatto documentabile e non di una diversa valutazione delle prove.

Testo integrale

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