Cassazione Civile, Ordinanza n. 23922/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (albergo)
La controversia
Una società di gestione collettiva, operante in Germania e mandataria di numerose emittenti radiotelevisive, aveva convenuto una società che gestisce un albergo con 29 camere, deducendo che, dal 2012, essa veicolava via cavo nelle camere i programmi televisivi trasmessi via satellite dalle emittenti rappresentate, senza autorizzazione. L'attrice chiedeva l'accertamento dell'illecito, l'inibitoria della comunicazione al pubblico con penale, il risarcimento parametrato ai canoni di licenza e la pubblicazione della sentenza. Il Tribunale aveva accolto le domande; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo che la tutela invocabile fosse, al più, quella dei diritti connessi ex art. 79 l. aut., limitata alla comunicazione al pubblico a pagamento, non ricorrente nel caso dell'albergo, e che comunque non fosse stata provata la titolarità originaria o derivata, in capo alle emittenti, dei diritti d'autore sui contenuti veicolati. La società attrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, contestando principalmente: l'asserita inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.; la violazione del diritto dell'Unione e della l. aut. sulla nozione di comunicazione al pubblico; la mancata considerazione di varie norme processuali sul devolutum, sul giudicato interno e sull'onere della prova; l'erronea esclusione della prova della titolarità dei diritti in capo alle emittenti; l'omesso esame di fatti decisivi e l'erronea qualificazione della tutela applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, o comunque infondate, tutte le censure: quelle sul difetto di specificità dell'appello e sull'asserita ultrapetizione erano formulate in modo generico e privo di autosufficienza; quelle sulla normativa sostanziale e unionale non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sia sull'esclusione della tutela ex art. 79 l. aut. per comunicazione al pubblico in albergo non a pagamento, sia sulla mancata prova della titolarità dei diritti d'autore in capo alle emittenti; quelle sulla prova e sul non contestato miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, non consentita in cassazione; il principio dell'art. 2697 c.c. è stato ritenuto correttamente applicato, perché l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato gravava sull'attrice. Conseguentemente, è stata confermata la condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
requisiti di specificità dell'appello
Il motivo di appello deve indicare con sufficiente specificità le parti della decisione impugnate e le ragioni della critica; in cassazione, la censura contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello deve essere autosufficiente e non può limitarsi a rinviare agli atti.
art. 112 c.p.c.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice di merito qualifica giuridicamente i fatti e individua la norma applicabile; la censura è inammissibile se non si confronta con le rationes decidendi effettive.
art. 113 c.p.c.
Il giudice applica d'ufficio la norma di diritto ritenuta pertinente secondo il principio iura novit curia.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione opera solo per i fatti noti alla parte e non può supplire alla prova dei fatti costitutivi ignoti o comunque non dimostrati del diritto azionato, specie quando si controverte sulla titolarità dei diritti.
art. 116 c.p.c.
Le censure che sotto l'apparente deduzione di violazione della norma mirano a una nuova valutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere grava su chi agisce; non può essere invertito per il solo fatto che il giudice di primo grado abbia accolto la domanda.
art. 16 l. 633/1941
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla comunicazione al pubblico delle opere protette dal diritto d'autore; la Corte d'appello ha però distinto tale tutela da quella dei diritti connessi delle emittenti.
art. 79 l. 633/1941
La disposizione disciplina i diritti connessi degli organismi di radiodiffusione; la comunicazione al pubblico delle emissioni televisive è protetta, per il diritto connesso del broadcaster, solo nelle ipotesi previste dalla norma, in particolare nei luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d'ingresso.
art. 166 l. aut.
Richiamato per la pubblicazione della sentenza come rimedio accessorio richiesto in primo grado.
art. 3 direttiva 2001/29/CE
Riguarda il diritto esclusivo dell'autore di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico delle proprie opere; la Corte distingue tale tutela dai diritti connessi delle emittenti.
art. 8 direttiva 2006/115/CE
Disciplina la protezione dei diritti connessi dei soggetti diversi dagli autori; per gli organismi di radiodiffusione la protezione della comunicazione al pubblico è limitata ai casi previsti dal paragrafo 3.
art. 11 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione al primato e all'effetto vincolante del diritto unionale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata.
art. 342 c.p.c.
Richiamato anche con riferimento all'appello incidentale e al suo perimetro devolutivo.
art. 329, comma 2, c.p.c.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla formazione del giudicato interno e al perimetro delle questioni devolute in appello.
art. 346 c.p.c.
Richiamato in tema di domande ed eccezioni non riproposte in appello.
artt. 4 ss. d.lgs. n. 35/2017
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla gestione collettiva dei diritti e alla legittimazione della mandataria.
art. 110 l. 633/1941
Richiamato in relazione alla gestione e alla circolazione dei diritti affidati in mandato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, il ricorrente deve riportare in modo autosufficiente il contenuto essenziale dei motivi di gravame e indicare puntualmente perché essi sarebbero specifici; il mero rinvio agli atti di merito è insufficiente.
- La deduzione di ultrapetizione o di violazione del devolutum è inammissibile se non indica con precisione quali domande o eccezioni siano state decise oltre i limiti dell'impugnazione e non confronta la censura con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale; sono inammissibili le censure che mirano solo a una rivalutazione del merito.
- Il principio di non contestazione non può essere utilizzato per supplire alla mancata prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, soprattutto quando si tratta della titolarità originaria o derivativa di diritti di autore o connessi non noti alla controparte.
- Nei giudizi relativi alla comunicazione al pubblico di emissioni radiotelevisive in strutture alberghiere, occorre distinguere tra il diritto d'autore sulle opere veicolate e i diritti connessi degli organismi di radiodiffusione; la tutela del broadcaster non coincide automaticamente con quella dell'autore.
- Per far valere la violazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi non basta invocare il mandato o la gestione collettiva: va dimostrata la titolarità dei diritti in capo ai soggetti rappresentati e, quando rilevante, la fonte originaria o derivativa dell'acquisto.
- L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto spetta all'attore anche in appello; la soccombenza del convenuto in primo grado non sposta su di lui l'onere di dimostrare l'insussistenza del diritto altrui.
- Il giudice di merito deve applicare d'ufficio la norma giuridica ritenuta pertinente secondo i fatti allegati, ma le censure in cassazione devono comunque misurarsi con la concreta motivazione della sentenza e non con una ricostruzione astratta del thema decidendum.
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