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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23922/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (albergo)

La controversia

Una società di gestione collettiva, operante in Germania e mandataria di numerose emittenti radiotelevisive, aveva convenuto una società che gestisce un albergo con 29 camere, deducendo che, dal 2012, essa veicolava via cavo nelle camere i programmi televisivi trasmessi via satellite dalle emittenti rappresentate, senza autorizzazione. L'attrice chiedeva l'accertamento dell'illecito, l'inibitoria della comunicazione al pubblico con penale, il risarcimento parametrato ai canoni di licenza e la pubblicazione della sentenza. Il Tribunale aveva accolto le domande; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo che la tutela invocabile fosse, al più, quella dei diritti connessi ex art. 79 l. aut., limitata alla comunicazione al pubblico a pagamento, non ricorrente nel caso dell'albergo, e che comunque non fosse stata provata la titolarità originaria o derivata, in capo alle emittenti, dei diritti d'autore sui contenuti veicolati. La società attrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, contestando principalmente: l'asserita inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.; la violazione del diritto dell'Unione e della l. aut. sulla nozione di comunicazione al pubblico; la mancata considerazione di varie norme processuali sul devolutum, sul giudicato interno e sull'onere della prova; l'erronea esclusione della prova della titolarità dei diritti in capo alle emittenti; l'omesso esame di fatti decisivi e l'erronea qualificazione della tutela applicabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, o comunque infondate, tutte le censure: quelle sul difetto di specificità dell'appello e sull'asserita ultrapetizione erano formulate in modo generico e privo di autosufficienza; quelle sulla normativa sostanziale e unionale non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sia sull'esclusione della tutela ex art. 79 l. aut. per comunicazione al pubblico in albergo non a pagamento, sia sulla mancata prova della titolarità dei diritti d'autore in capo alle emittenti; quelle sulla prova e sul non contestato miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, non consentita in cassazione; il principio dell'art. 2697 c.c. è stato ritenuto correttamente applicato, perché l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato gravava sull'attrice. Conseguentemente, è stata confermata la condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    requisiti di specificità dell'appello

    Il motivo di appello deve indicare con sufficiente specificità le parti della decisione impugnate e le ragioni della critica; in cassazione, la censura contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello deve essere autosufficiente e non può limitarsi a rinviare agli atti.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione quando il giudice di merito qualifica giuridicamente i fatti e individua la norma applicabile; la censura è inammissibile se non si confronta con le rationes decidendi effettive.

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice applica d'ufficio la norma di diritto ritenuta pertinente secondo il principio iura novit curia.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera solo per i fatti noti alla parte e non può supplire alla prova dei fatti costitutivi ignoti o comunque non dimostrati del diritto azionato, specie quando si controverte sulla titolarità dei diritti.

  • art. 116 c.p.c.

    Le censure che sotto l'apparente deduzione di violazione della norma mirano a una nuova valutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere grava su chi agisce; non può essere invertito per il solo fatto che il giudice di primo grado abbia accolto la domanda.

  • art. 16 l. 633/1941

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla comunicazione al pubblico delle opere protette dal diritto d'autore; la Corte d'appello ha però distinto tale tutela da quella dei diritti connessi delle emittenti.

  • art. 79 l. 633/1941

    La disposizione disciplina i diritti connessi degli organismi di radiodiffusione; la comunicazione al pubblico delle emissioni televisive è protetta, per il diritto connesso del broadcaster, solo nelle ipotesi previste dalla norma, in particolare nei luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d'ingresso.

  • art. 166 l. aut.

    Richiamato per la pubblicazione della sentenza come rimedio accessorio richiesto in primo grado.

  • art. 3 direttiva 2001/29/CE

    Riguarda il diritto esclusivo dell'autore di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico delle proprie opere; la Corte distingue tale tutela dai diritti connessi delle emittenti.

  • art. 8 direttiva 2006/115/CE

    Disciplina la protezione dei diritti connessi dei soggetti diversi dagli autori; per gli organismi di radiodiffusione la protezione della comunicazione al pubblico è limitata ai casi previsti dal paragrafo 3.

  • art. 11 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione al primato e all'effetto vincolante del diritto unionale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato anche con riferimento all'appello incidentale e al suo perimetro devolutivo.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla formazione del giudicato interno e al perimetro delle questioni devolute in appello.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato in tema di domande ed eccezioni non riproposte in appello.

  • artt. 4 ss. d.lgs. n. 35/2017

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla gestione collettiva dei diritti e alla legittimazione della mandataria.

  • art. 110 l. 633/1941

    Richiamato in relazione alla gestione e alla circolazione dei diritti affidati in mandato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, il ricorrente deve riportare in modo autosufficiente il contenuto essenziale dei motivi di gravame e indicare puntualmente perché essi sarebbero specifici; il mero rinvio agli atti di merito è insufficiente.
  • La deduzione di ultrapetizione o di violazione del devolutum è inammissibile se non indica con precisione quali domande o eccezioni siano state decise oltre i limiti dell'impugnazione e non confronta la censura con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale; sono inammissibili le censure che mirano solo a una rivalutazione del merito.
  • Il principio di non contestazione non può essere utilizzato per supplire alla mancata prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, soprattutto quando si tratta della titolarità originaria o derivativa di diritti di autore o connessi non noti alla controparte.
  • Nei giudizi relativi alla comunicazione al pubblico di emissioni radiotelevisive in strutture alberghiere, occorre distinguere tra il diritto d'autore sulle opere veicolate e i diritti connessi degli organismi di radiodiffusione; la tutela del broadcaster non coincide automaticamente con quella dell'autore.
  • Per far valere la violazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi non basta invocare il mandato o la gestione collettiva: va dimostrata la titolarità dei diritti in capo ai soggetti rappresentati e, quando rilevante, la fonte originaria o derivativa dell'acquisto.
  • L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto spetta all'attore anche in appello; la soccombenza del convenuto in primo grado non sposta su di lui l'onere di dimostrare l'insussistenza del diritto altrui.
  • Il giudice di merito deve applicare d'ufficio la norma giuridica ritenuta pertinente secondo i fatti allegati, ma le censure in cassazione devono comunque misurarsi con la concreta motivazione della sentenza e non con una ricostruzione astratta del thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDiritto d'autore
RamiProcesso civileProprietà intellettuale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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