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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21833/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva revocato l'affidamento in prova ai servizi sociali, con effetto dal 5/1/2026, concesso in precedenza. Il ricorso, proposto dal difensore di fiducia, deduceva: 1) nullità del decreto di fissazione dell'udienza per omessa notifica al difensore fiducario; 2) erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 47, comma 11, ord. pen., sostenendo che il provvedimento avesse apoditticamente valorizzato le presunte violazioni dell'affidato. Nei motivi nuovi si reiteravano sostanzialmente le stesse doglianze e si chiedeva anche l'assegnazione del ricorso ad altra sezione per la trattazione in pubblica udienza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché dagli atti non risultava una nomina fiduciaria nel procedimento di revoca e, comunque, una nomina intervenuta in sede di cognizione o di concessione della misura non si estende al distinto procedimento di revoca dell'affidamento in prova; in tale procedura, in difetto di nuova nomina, l'avviso di fissazione dell'udienza va notificato al difensore d'ufficio, a pena di nullità assoluta. Ha ritenuto inoltre generico e meramente confutativo il secondo motivo, osservando che il Tribunale aveva motivato in modo puntuale sulla revoca, valorizzando l'irreperibilità dell'affidato dal 5/1/2026, la mancata comparizione in udienza nonostante la regolarità della notifica e l'incapacità di gestire gli spazi di libertà connessi alla misura. I motivi nuovi sono stati considerati reiterativi e, per il resto, solo una richiesta processuale non decisiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 11, ord. pen.

    La revoca dell'affidamento in prova deve essere sorretta da motivazione sulle specifiche violazioni dell'affidato; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta congrua e non censurabile in sede di legittimità perché il ricorso era generico e confutativo.

  • art. 666, comma 3, c.p.p.

    Nel procedimento di revoca della misura alternativa, in assenza di nuova nomina fiduciaria del condannato, l'avviso di fissazione dell'udienza camerale deve essere notificato al difensore d'ufficio nominato ai sensi di tale norma.

  • Sez. 1, n. 34171 del 2/07/2024, Rv. 286982-01

    Il precedente è richiamato per affermare che la nomina del difensore di fiducia intervenuta nel giudizio di cognizione o al momento della richiesta della misura alternativa non si estende automaticamente al procedimento di revoca dell'affidamento in prova.

Massime di principio

  • Nel procedimento di revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali, la nomina del difensore di fiducia effettuata nel giudizio di cognizione o nel procedimento di concessione della misura non spiega effetti automatici nel distinto procedimento di revoca; se non interviene una nuova nomina, l'avviso di udienza deve essere notificato al difensore d'ufficio, pena nullità assoluta.
  • Le censure di legittimità contro l'ordinanza di revoca della misura alternativa devono confrontarsi specificamente con la motivazione del tribunale di sorveglianza; doglianze generiche, apodittiche o meramente confutative sono inammissibili.
  • Quando il tribunale di sorveglianza motiva la revoca dell'affidamento in prova valorizzando irreperibilità del soggetto, mancata comparizione in udienza e incapacità di gestire gli spazi di libertà connessi alla misura, la decisione è insindacabile in cassazione se il ricorso non indica vizi argomentativi effettivi.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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