Cassazione Civile, Ordinanza n. 00336/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione proposta da una amministrazione pubblica contro l'esecuzione intrapresa dal creditore in forza di una precedente sentenza di condanna. In primo grado l'opposizione era stata accolta sul presupposto che la documentazione prodotta dall'amministrazione dimostrasse l'estinzione del debito; in appello il tribunale ha invece respinto l'opposizione, ma ha compensato integralmente le spese di primo e secondo grado. Il ricorrente ha censurato esclusivamente la statuizione sulle spese, deducendo violazione degli artt. 24 Cost. e 91-92 c.p.c., sostenendo che, essendo stata accolta l'appello e non ricorrendo soccombenza reciproca né le ipotesi tipiche previste dall'art. 92 c.p.c. ratione temporis applicabile, la compensazione non era consentita. Ha inoltre contestato la motivazione del tribunale, ritenendola illogica ed erronea perché fondata sul comportamento sostanziale del creditore e su una generica idea di proliferazione di processi inutili, elementi estranei al criterio legale di compensazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso limitatamente alla regolazione delle spese. Ha affermato che, nel testo dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione era consentita solo in caso di soccombenza reciproca oppure in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione. Nel caso concreto non vi era soccombenza reciproca e le ragioni addotte dal tribunale sono state giudicate illogiche ed erronee, perché ancorate a condotte sostanziali generiche e non strettamente riferite al processo in cui le spese erano liquidate. Per tale ragione la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
La motivazione della compensazione delle spese non può tradursi in una limitazione non consentita del diritto di difesa e di accesso al giudice.
art. 91 c.p.c.
Resta il principio della soccombenza quale regola generale di regolazione delle spese.
art. 92 c.p.c.
Nel testo applicabile al caso, la compensazione è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata formulata come violazione e falsa applicazione di legge in tema di spese processuali.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 86 c.p.c.
Il ricorrente si è difeso personalmente ai sensi della norma richiamata nel ricorso.
art. 1220 c.c.
Il tribunale ha richiamato la disciplina dell'offerta non formale per escludere la mora debendi, pur senza ritenere prodotto l'effetto liberatorio pieno.
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese richiede una motivazione specifica e coerente, ancorata a ragioni gravi ed eccezionali, quando non ricorra soccombenza reciproca.
- Le ragioni poste a base della compensazione devono essere pertinenti al processo in cui le spese sono liquidate e non possono fondarsi su condotte generiche o sostanziali estranee alla causa, se non nei limiti in cui incidano in modo diretto e specifico sul giudizio.
- Una motivazione illogica o erronea della compensazione delle spese integra violazione di legge censurabile in cassazione.
- La discrezionalità del giudice nella compensazione delle spese non è arbitraria: deve rispettare il principio di soccombenza e non può risolversi in una compressione ingiustificata del diritto di agire e difendersi in giudizio.
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