Ordinanza n. 126/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento - del Decreto del Presidente n. 4 dell’11.7.2024 avente ad oggetto “Delibere ARERA nn. 443/2019, 363/2021 e 389/2023 - Validazione PEF 2024-2025 Comune di Sant'Elpidio a Mare”; inclusa l’allegata relazione di validazione; - della Deliberazione di Commissario Straordinario n. 1 del 17.7.2024 avente ad oggetto “AGGIORNAMENTO PIANO FINANZIARIO TARI 2022/2025 PER IL BIENNIO2024/2025 APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2024 E RIMODULAZIONE DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI PER IL SOLO ANNO 2024” pubblicata sull’albo pretorio a partire dal 19.7.2024; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, richiamati nei predetti atti dell’ATA Rifiuti 4 e del Comune di Sant’Elpidio a Mare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Presidente dell’ATA Rifiuti 4 di validazione del PEF TARI 2024-2025 e deliberazione del Commissario straordinario del Comune di Sant’Elpidio a Mare di aggiornamento del piano finanziario, approvazione delle tariffe TARI 2024 e rimodulazione delle scadenze di pagamento
Esito
La controversia
Un’impresa ha proposto ricorso per l’annullamento del decreto presidenziale dell’ATA Rifiuti 4, comprensivo della relazione di validazione, e della deliberazione commissariale del Comune di Sant’Elpidio a Mare relativi alla validazione e all’aggiornamento del piano economico-finanziario TARI per il biennio 2024-2025, nonché all’approvazione delle tariffe TARI 2024 e alla rimodulazione delle scadenze di pagamento. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti, limitandosi a dare atto della controversia e della necessità di acquisire chiarimenti e documentazione sull’intera vicenda. La Provincia di Fermo, indicata tra le amministrazioni intimate, non si è costituita.
La decisione
Il TAR non definisce il merito della domanda di annullamento. Ritenendo opportuno, per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, acquisire una dettagliata relazione sulla vicenda controversa e ogni ulteriore atto o documento utile, dispone incombenti istruttori a carico dell’amministrazione intimata ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a. L’ordinanza dovrà essere eseguita dall’amministrazione e comunicata alle parti; non viene adottata alcuna statuizione sull’illegittimità degli atti impugnati né sulle spese.
Norme richiamate
art. 1 c.p.a.
esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio
Il giudice richiama i principi generali del processo amministrativo quale fondamento dell’acquisizione istruttoria funzionale alla decisione della controversia.
art. 2, comma 2, c.p.a.
esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio
La disposizione è richiamata insieme all’art. 1 c.p.a. per giustificare la sollecita concentrazione dell’attività processuale.
art. 46, comma 2, c.p.a.
deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché ogni altro atto e/o documento ritenuto utile ai fini del presente giudizio
Il TAR utilizza la disposizione per ordinare all’amministrazione il deposito di una relazione dettagliata e della documentazione utile alla decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il giudice può ordinare all’amministrazione intimata, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito di una relazione dettagliata sui fatti controversi e di ogni documento utile alla decisione, anche prima della definizione del merito.
- Gli incombenti istruttori possono essere disposti per assicurare celerità, effettività e concentrazione del giudizio, senza che tale ordinanza comporti una valutazione anticipata sulla fondatezza della domanda di annullamento.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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