Cassazione Civile, Ordinanza n. 18962/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La lavoratrice, laureata in scienze biologiche e abilitata alla professione di biologo, aveva lavorato prima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato presso una struttura universitaria ospedaliera. Sosteneva che l'inquadramento attribuitole fosse errato: secondo lei, ai fini dell'equiparazione prevista dall'art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979 e dalla tabella di trasposizione del d.i. 9 novembre 1982, il suo profilo universitario di appartenenza avrebbe dovuto corrispondere non al livello riconosciuto dalla controparte, ma alla dirigenza del ruolo sanitario - biologo, con conseguente diritto alle differenze retributive dal momento dell'effettivo servizio. Nel ricorso per cassazione ha dedotto principalmente: 1) violazione degli artt. 331 e 435 c.p.c. per la gestione dell'integrazione del contraddittorio in appello; 2) violazione dell'art. 436 c.p.c. per la tempestività dell'appello incidentale condizionato dell'azienda ospedaliera; 3) violazione delle norme sull'equiparazione del personale universitario con quello del SSN e omesso esame di fatti decisivi, censurando l'applicazione della nuova tabella del CCNL 27 gennaio 2005 anziché dei criteri previgenti; 4) violazione delle norme sullo svolgimento di mansioni superiori e ulteriore omesso esame, sostenendo di avere comunque svolto mansioni da dirigente sanitario; 5) violazione delle norme processuali per il mancato ammissione della prova testimoniale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi, il secondo e il quinto motivo; ha accolto il terzo motivo, assorbendo il quarto nei limiti indicati. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello di Napoli e rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, affinché ridetermini la controversia applicando i criteri di equiparazione previgenti al CCNL 27 gennaio 2005, secondo i principi già affermati dalle Sezioni Unite, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
la sanzione dell'inammissibilità opera solo se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice
art. 435 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la gestione del rinvio e dell'integrazione del contraddittorio in appello
art. 436 c.p.c.
richiamato per censurare la tempestività dell'appello incidentale condizionato depositato dalla controparte
art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979
mantiene efficacia, per effetto della contrattazione collettiva, sino all'entrata in vigore dell'art. 28 del CCNL 27 gennaio 2005; è la base del meccanismo di indennità perequativa ed equiparazione
allegato D del d.i. 9 novembre 1982
costituisce la fonte dell'equiparazione automatica, ai soli fini economici, tra qualifiche universitarie e ospedaliere, con carattere dinamico
art. 28 CCNL Comparto Università 2002-2005
introduce una nuova tabella unica di collocazione per fasce, ma fa salve le posizioni giuridiche ed economiche già conseguite e le corrispondenze previgenti per il personale già in servizio alla data di entrata in vigore del CCNL
art. 1 CCNL Comparto Università 2002-2005
gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa indicazione, dalla data di stipulazione del CCNL, intesa come sottoscrizione definitiva
d.P.R. n. 821 del 7 settembre 1984
richiamato dalla ricorrente a sostegno del criterio di equiparazione e delle mansioni
d.P.R. n. 384 del 1990
richiamato dalla ricorrente a sostegno del criterio di equiparazione e delle mansioni
art. 1 CCNL dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del SSN 1994-1997
richiamato per sostenere la collocazione del biologo nella dirigenza sanitaria
artt. 52 ss. d.lgs. n. 165 del 2001
richiamati per la disciplina delle mansioni superiori nel pubblico impiego
art. 31, capo VI, d.P.R. n. 328 del 2001
richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo della professione di biologo
art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992
richiamato dalla ricorrente con riferimento all'assetto della dirigenza sanitaria
art. 115, comma 1, c.p.c.
richiamato per la censura sulla mancata ammissione della prova e sulla valutazione delle risultanze istruttorie
art. 420, comma 5, c.p.c.
richiamato per la censura sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori
art. 421, comma 2, c.p.c.
richiamato per la censura sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della doglianza relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio ai precedenti delle Sezioni Unite utilizzati come base argomentativa
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, quando la contrattazione collettiva richiama o conserva un sistema previgente di equiparazione tra qualifiche universitarie e sanitarie, la fonte dell'inquadramento va individuata nella tabella normativa di trasposizione che opera l'automatica corrispondenza ai soli fini economici, senza che rilevino il concreto esercizio delle mansioni o il possesso del titolo richiesto per svolgerle.
- Il meccanismo di equiparazione retributiva tra personale universitario e personale sanitario ha natura dinamica: le modifiche delle qualifiche o dei livelli del sistema di riferimento si riflettono automaticamente sull'altro, fino all'adozione di una nuova tabella contrattuale che sostituisca espressamente il criterio previgente.
- La clausola di salvaguardia di un nuovo CCNL tutela le posizioni giuridiche ed economiche già maturate dal personale in servizio; pertanto, il lavoratore può invocare il precedente sistema di equiparazione se il diritto al migliore trattamento era già entrato nel suo patrimonio prima dell'entrata in vigore del nuovo contratto.
- Nel ricorso per cassazione, la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o quando pretende una nuova valutazione del merito e delle prove, anziché denunciare un vero errore di diritto o un omesso esame decisivo nei limiti consentiti.
- La sanzione dell'inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio opera solo se nessuna parte provvede nel termine fissato dal giudice; se l'integrazione è comunque eseguita nel termine assegnato, la doglianza sulla pretesa irregolarità processuale non regge.
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