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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18962/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La lavoratrice, laureata in scienze biologiche e abilitata alla professione di biologo, aveva lavorato prima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato presso una struttura universitaria ospedaliera. Sosteneva che l'inquadramento attribuitole fosse errato: secondo lei, ai fini dell'equiparazione prevista dall'art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979 e dalla tabella di trasposizione del d.i. 9 novembre 1982, il suo profilo universitario di appartenenza avrebbe dovuto corrispondere non al livello riconosciuto dalla controparte, ma alla dirigenza del ruolo sanitario - biologo, con conseguente diritto alle differenze retributive dal momento dell'effettivo servizio. Nel ricorso per cassazione ha dedotto principalmente: 1) violazione degli artt. 331 e 435 c.p.c. per la gestione dell'integrazione del contraddittorio in appello; 2) violazione dell'art. 436 c.p.c. per la tempestività dell'appello incidentale condizionato dell'azienda ospedaliera; 3) violazione delle norme sull'equiparazione del personale universitario con quello del SSN e omesso esame di fatti decisivi, censurando l'applicazione della nuova tabella del CCNL 27 gennaio 2005 anziché dei criteri previgenti; 4) violazione delle norme sullo svolgimento di mansioni superiori e ulteriore omesso esame, sostenendo di avere comunque svolto mansioni da dirigente sanitario; 5) violazione delle norme processuali per il mancato ammissione della prova testimoniale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi, il secondo e il quinto motivo; ha accolto il terzo motivo, assorbendo il quarto nei limiti indicati. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello di Napoli e rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, affinché ridetermini la controversia applicando i criteri di equiparazione previgenti al CCNL 27 gennaio 2005, secondo i principi già affermati dalle Sezioni Unite, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    la sanzione dell'inammissibilità opera solo se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice

  • art. 435 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la gestione del rinvio e dell'integrazione del contraddittorio in appello

  • art. 436 c.p.c.

    richiamato per censurare la tempestività dell'appello incidentale condizionato depositato dalla controparte

  • art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979

    mantiene efficacia, per effetto della contrattazione collettiva, sino all'entrata in vigore dell'art. 28 del CCNL 27 gennaio 2005; è la base del meccanismo di indennità perequativa ed equiparazione

  • allegato D del d.i. 9 novembre 1982

    costituisce la fonte dell'equiparazione automatica, ai soli fini economici, tra qualifiche universitarie e ospedaliere, con carattere dinamico

  • art. 28 CCNL Comparto Università 2002-2005

    introduce una nuova tabella unica di collocazione per fasce, ma fa salve le posizioni giuridiche ed economiche già conseguite e le corrispondenze previgenti per il personale già in servizio alla data di entrata in vigore del CCNL

  • art. 1 CCNL Comparto Università 2002-2005

    gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa indicazione, dalla data di stipulazione del CCNL, intesa come sottoscrizione definitiva

  • d.P.R. n. 821 del 7 settembre 1984

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del criterio di equiparazione e delle mansioni

  • d.P.R. n. 384 del 1990

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del criterio di equiparazione e delle mansioni

  • art. 1 CCNL dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del SSN 1994-1997

    richiamato per sostenere la collocazione del biologo nella dirigenza sanitaria

  • artt. 52 ss. d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamati per la disciplina delle mansioni superiori nel pubblico impiego

  • art. 31, capo VI, d.P.R. n. 328 del 2001

    richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo della professione di biologo

  • art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992

    richiamato dalla ricorrente con riferimento all'assetto della dirigenza sanitaria

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la censura sulla mancata ammissione della prova e sulla valutazione delle risultanze istruttorie

  • art. 420, comma 5, c.p.c.

    richiamato per la censura sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori

  • art. 421, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la censura sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno della doglianza relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio ai precedenti delle Sezioni Unite utilizzati come base argomentativa

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, quando la contrattazione collettiva richiama o conserva un sistema previgente di equiparazione tra qualifiche universitarie e sanitarie, la fonte dell'inquadramento va individuata nella tabella normativa di trasposizione che opera l'automatica corrispondenza ai soli fini economici, senza che rilevino il concreto esercizio delle mansioni o il possesso del titolo richiesto per svolgerle.
  • Il meccanismo di equiparazione retributiva tra personale universitario e personale sanitario ha natura dinamica: le modifiche delle qualifiche o dei livelli del sistema di riferimento si riflettono automaticamente sull'altro, fino all'adozione di una nuova tabella contrattuale che sostituisca espressamente il criterio previgente.
  • La clausola di salvaguardia di un nuovo CCNL tutela le posizioni giuridiche ed economiche già maturate dal personale in servizio; pertanto, il lavoratore può invocare il precedente sistema di equiparazione se il diritto al migliore trattamento era già entrato nel suo patrimonio prima dell'entrata in vigore del nuovo contratto.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o quando pretende una nuova valutazione del merito e delle prove, anziché denunciare un vero errore di diritto o un omesso esame decisivo nei limiti consentiti.
  • La sanzione dell'inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio opera solo se nessuna parte provvede nel termine fissato dal giudice; se l'integrazione è comunque eseguita nel termine assegnato, la doglianza sulla pretesa irregolarità processuale non regge.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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